Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.594/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_594/2016

Sentenza del 5 luglio 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Giudice presidente.
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Rinnovo del permesso di dimora,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 maggio 2016
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:
Con decisione del 10 dicembre 2014, la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha deciso di non rinnovare il
permesso di dimora del cittadino macedone A.________ e gli ha assegnato un
termine per lasciare la Svizzera. Su ricorso, detta decisione è stata
confermata sia dal Consiglio di Stato (1° luglio 2015) che dal Tribunale
cantonale amministrativo (25 maggio 2016).
Contro quest'ultima pronuncia, A.________ insorge ora in sede federale. Non
sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

1.1. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, l'insorgente è tenuto a spiegare in modo
conciso perché l'atto querelato viola il diritto. Egli deve quindi confrontarsi
almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in
quale misura sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag.
245 seg.).

1.2. Nella fattispecie, il ricorrente si rivolge al Tribunale federale
chiedendo di non esser allontanato dalla Svizzera, poiché ciò avrebbe
conseguenze molto gravi sia per lui che per la sua famiglia. Egli omette
tuttavia completamente di confrontarsi con le puntuali argomentazioni contenute
nel giudizio impugnato.

1.3. Da quanto precede discende che, in mancanza di un'argomentazione conforme
all'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso non può essere considerato ricevibile (DTF
134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).

2. 
I l gravame risulta pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo
la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF. Il Tribunale federale
rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non vengono prelevate spese.

3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.

Losanna, 5 luglio 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben