Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.538/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_538/2016

Sentenza dell'8 dicembre 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Stadelmann,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Rimborso dell'imposta preventiva,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 maggio 2016 dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con decisione del 20 febbraio 2013, l'Ufficio circondariale di tassazione
competente ha notificato ai coniugi A.A.________ e B.A.________ la tassazione
IC/IFD 2011. In questo contesto, ha aggiunto un dividendo di fr. 546'700.--
relativo a 40 azioni della C.________ SA in liquidazione, concedendo il
rimborso di fr. 191'345.-- dell'imposta preventiva.
Con lettera del 9 dicembre 2014, l'Amministrazione federale delle contribuzioni
ha informato il fisco ticinese che da una sua verifica era emerso che il
dividendo di fr. 546'700.-- sulle 40 azioni della C.________ SA non era stato
dichiarato spontaneamente ai sensi dell'art. 23 della legge federale del 13
ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), bensì aggiunto
dall'autorità di tassazione. Di conseguenza, essa considerava che l'imposta
preventiva di fr. 191'345.-- (pari al 35 % di fr. 546'700.--) era stata
rimborsata a torto e che doveva essere stornata, conformemente agli art. 57
cpv. 3 e 58 cpv.1 LIP.

B. 
Il 9 marzo 2015, l'Ufficio di tassazione ha inviato ai coniugi A.________ una
decisione di rettifica del rimborso dell'imposta preventiva, stabilendo il
diritto al rimborso in soli fr. 741.80. Nelle motivazioni, il fisco ticinese si
è richiamato all'intervento dell'Amministrazione federale delle contribuzioni,
rilevando che l'importo di fr. 191'345.-- era stato rimborsato a torto e andava
stornato.
Su ricorso, detta decisione è stata confermata anche dalla Camera di diritto
tributario del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con sentenza del 10
maggio 2016.

C. 
Il 10 giugno 2016, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato il giudizio
della Camera di diritto tributario con "ricorso di diritto pubblico" al
Tribunale federale. Domandando di essere uditi, i contribuenti postulano: che
la sentenza della Camera di diritto tributario del 10 maggio 2016 e la
decisione dell'Ufficio di tassazione del 9 marzo 2015 vengano annullate; che la
decisione dell'Ufficio di tassazione del 20 febbraio 2013 sia confermata;
eventualiter, che la causa venga rimandata all'istanza inferiore per ulteriori
accertamenti.
La Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso,
limitandosi a domandarne la reiezione. Stessa richiesta è giunta
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Il fisco ticinese non si è
espresso.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto
nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una
decisione finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale
superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei
termini dai destinatari del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con
interesse all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di
principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta
l'art. 82 segg. LTF (art. 56 LIP, applicabile in base al rinvio contenuto
nell'art. 58 cpv. 2 LIP; sentenza 2C_89/2014 del 26 novembre 2014 consid. 1).

1.2. In ragione dell'effetto devolutivo delle impugnative sin qui interposte
gli insorgenti sono tuttavia legittimati a formulare conclusioni riguardanti
solo l'annullamento o la riforma della sentenza della Camera di diritto
tributario. La conclusione con la quale chiedono l'annullamento della decisione
dell'Ufficio di tassazione del 9 marzo 2015 è pertanto inammissibile (DTF 134
II 142 consid. 1.4 pag. 144).

1.3. Riguardo alla conclusione con cui domandano di essere sentiti, deve essere
inoltre osservato che, benché sia possibile (art. 57 LTF), un dibattimento in
contraddittorio davanti al Tribunale federale viene ordinato solo
eccezionalmente e su richiesta motivata. Nella fattispecie in esame, le
condizioni per procedere in tal senso non sono tuttavia date, ragione per la
quale la domanda va respinta (sentenza 2C_826/2013 del 3 aprile 2014 consid.
1.2 con ulteriori rinvii).

2.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le
censure sollevate. Nel ricorso va pertanto spiegato, riferendosi all'oggetto
del litigio, in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il
giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).
Semplici rinvii ad argomentazioni sostenute davanti alle istanze precedenti non
bastano (DTF 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400; sentenza 2C_420/2010 del 28
aprile 2011 consid. 1.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla
violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale tratta infatti simili
critiche solo se sono motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero
arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle
prove agli atti (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). L'eliminazione del
vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della
causa, aspetto che compete al ricorrente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.3. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti,
il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette
cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non
abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia
omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo,
oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto delle deduzioni
insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4). In
conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta a chi insorge argomentare, con
precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove
avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento
dell'autorità sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe
suscettibile d'avere un'influenza sull'esito del litigio (DTF 133 IV 286
consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).

2.4. L'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni di motivazione appena
esposte. Nella misura in cui non le rispetta - tra l'altro perché contiene
semplici rimandi ad argomentazioni già addotte davanti alla Corte cantonale -
essa non può pertanto essere approfondita oltre.

3. 
La causa trae origine dai controlli svolti dall'Amministrazione federale delle
contribuzioni, quindi dal diniego del diritto al rimborso dell'imposta
preventiva, pronunciato dal fisco ticinese con decisione di rettifica del 9
marzo 2015 in relazione ad un dividendo di fr. 546'700.-- percepito dai
ricorrenti su 40 azioni della C.________ SA.

3.1. Nei considerandi in diritto della sentenza impugnata, cui può essere
rinviato a titolo completivo, l'istanza inferiore ha correttamente indicato le
condizioni alle quali la legge federale sull'imposta preventiva e l'ordinanza
d'esecuzione (OIP; RS 642.211), subordinano il diritto al rimborso
dell'imposta.
Riferendosi all'art. 23 LIP ed alla giurisprudenza ad esso relativa, ha in
particolare ricordato che il contribuente deve annunciare egli stesso il
reddito colpito dall'imposta preventiva rispettivamente la sostanza da cui esso
proviene, perché altrimenti il diritto al rimborso dell'imposta non può essere
riconosciuto (sentenze 2C_896/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.1; 2C_1083/
2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2; 2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid.
2; 2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4; 2C_949/2014 del 24 aprile 2015
consid. 3 segg. e 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 3 seg., parzialmente
pubblicata in: RF 66 pag. 963 seg., RDAF II 2012 pag. 72, ASA 81 pag. 71 seg.,
Pra 2012 n. 87 pag. 583).
Richiamati i contenuti dell'art. 29 segg. LIP, ha d'altra parte rammentato che
- anche nel caso in cui il diritto al rimborso è dato, avendo il contribuente
annunciato egli stesso il reddito colpito dall'imposta - occorre che venga
esercitato nei modi previsti dalla legge, poiché diversamente detto diritto si
estingue.

3.2. Passato all'esame della fattispecie, la Corte cantonale ha quindi
considerato che la decisione pronunciata dal fisco ticinese il 9 marzo 2015 -
sulla base dell'art. 58 LIP, dopo che l'Amministrazione federale delle
contribuzioni si era espressa a titolo provvisionale in merito - sia corretta e
vada confermata.
Da un lato, ha infatti osservato che i contribuenti non hanno annunciato essi
stessi il reddito colpito dall'imposta preventiva rispettivamente la sostanza
da cui proviene, siccome l'e-mail del 5 febbraio 2013, con la quale
notificavano al fisco il dividendo in questione, dopo avere omesso di
denunciarlo nell'elenco titoli della dichiarazione d'imposta, è successivo alla
scoperta ed alla segnalazione da parte del fisco della loro omissione e non può
più essere considerato un annuncio spontaneo.
D'altro lato ha rilevato che, quand'anche fosse possibile considerare l'e-mail
del 5 febbraio 2013 come annuncio spontaneo, e l'art. 23 LIP non fosse
applicabile, occorre concludere che con l'invio di questo messaggio gli
insorgenti non hanno rispettato l'art. 29 cpv. 1 LIP, che indica come il
diritto al rimborso vada fatto valere "con istanza scritta", motivo per cui
esso dev'essere considerato estinto.

4.

4.1. I Giudici ticinesi sono giunti alla conclusione dell'assenza di un
annuncio spontaneo nel considerando 3.4 della sentenza impugnata, osservando
quanto segue:

"Dalla documentazione prodotta risulta che il modulo interno Panoramica CET
(cioè la banca dati "Controllo dello stato dei titoli", da cui l'Ufficio di
tassazione ha appreso che la C.________ SA in liquidazione aveva versato il
dividendo di fr. 546'700.-- a A.A.________) è stato stampato il 29 gennaio 2013
dal tassatore incaricato, mentre la già citata e-mail è stata inviata il 5
febbraio 2013. Oltre al fatto che il susseguirsi degli eventi dimostra che Io
scritto di posta elettronica è successivo alla stampa - ciò che corrobora
quanto sostenuto dall'Ufficio di tassazione -, dal suo contenuto risulta
inoltre che la telefonata verteva, fra l'altro, sul dividendo non dichiarato.
Non si spiegherebbe altrimenti la presa di posizione dell'allora rappresentante
dei ricorrenti, che ringrazia il tassatore per averlo contattato
telefonicamente, "cosa che mi permette di chiarire e risolvere tempestivamente
ogni sospeso". Il rappresentante sottolineava in primo luogo di avere "reperito
un documento mancante", pregando il tassatore di "considerarlo nella tassazione
e di scusare l'indifendibile svista", aggiungendo infine che "troverò anche i
documenti e spiegazioni per gli altri due punti".

4.2. Confrontati con un apprezzamento delle prove preciso e circostanziato, i
ricorrenti non ne dimostrano tuttavia l'insostenibilità (precedente consid.
2.3), limitandosi in sostanza a fornire una propria e personale lettura dei
fatti. Sia come sia, la valutazione contenuta nel giudizio impugnato non appare
per nulla arbitraria ed è in realtà del tutto condivisibile. In effetti:
il citato modulo "Panoramica CET", concernente C.________ SA, risulta essere
stato stampato già il 29 gennaio 2013, ovvero diversi giorni prima dell'invio
dell'e-mail nel quale il rappresentante dei ricorrenti indica "la ringrazio per
avermi contattato telefonicamente cosa che mi permette di chiarire e risolvere
tempestivamente ogni sospeso. Ho reperito un documento mancante. La prego di
considerarlo nella tassazione e di scusare l'indefinibile svista";
la stampa di questo modulo è stata effettuata direttamente da D.________,
funzionario incaricato della tassazione al quale il rappresentante dei
contribuenti si è poi indirizzato via e-mail;
come rilevato anche dagli insorgenti, il "documento mancante", allegato
all'e-mail del 5 febbraio 2013 è costituito proprio dall'attestazione del
pagamento dei dividendi da parte della C.________ SA;
inviando detto "documento mancante" al fisco e scusandosi per l'indefinibile
svista, il rappresentante dei ricorrenti aggiunge la frase "nel frattempo
troverò anche i documenti e spiegazioni per gli altri due punti", a conferma
del fatto che quello del dividendo doveva essere uno degli aspetti discussi e
che ad esso se ne aggiungevano appunto "altri due".

4.3. La sentenza impugnata, non è poi criticabile neanche per quel che riguarda
l'applicazione dell'art. 23 LIP ai fatti accertati.

4.3.1. Come osservato dalla Corte cantonale e come del resto già ricordato
(precedente consid. 3.1), la necessità di un corretto e spontaneo adempimento
degli obblighi di dichiarazione quale condizione per il riconoscimento del
diritto al rimborso ai sensi dell'art. 23 LIP risulta chiaramente dalla
sentenza 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 e dalla giurisprudenza successiva alla
stessa.
Constatato che la dichiarazione spontanea non c'era stata, il rimborso
dell'imposta preventiva deciso del fisco ticinese era quindi ingiustificato e
l'Amministrazione federale delle contribuzioni è a ragione intervenuta per
correggere l'errore del fisco, per fare applicare l'art. 23 LIP conformemente
alla prassi del Tribunale federale (art. 52 cpv. 4 LIP, che indica che il
rimborso concesso dall'Ufficio cantonale dell'imposta preventiva è operato con
la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni; sentenza 2C_699/2009 del 4
maggio 2010 consid. 2.3).

4.3.2. D'altra parte, il fatto che la sentenza 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011
non sia stata pubblicata nella raccolta ufficiale, come lamentato dai
ricorrenti, può eventualmente assumere rilievo in altri ambiti, che esulano dal
presente contendere (DTF 134 III 534 consid. 3.2.3.3 pag. 539 seg.), ma non ne
impedisce affatto il richiamo quale pregiudizio in casi analoghi. Alla sua
pubblicità ha del resto provveduto sia la sua pubblicazione sul sito internet
del Tribunale federale (art. 27 LTF in relazione con l'art. 59 del regolamento
del Tribunale federale del 20 novembre 2006 [RTF; RS. 173.110.131]), sia la sua
ripresa - per intero o quale estratto - nelle maggiori riviste specializzate
svizzere (al riguardo, cfr. i riferimenti già indicati nel considerando 3.1).

4.3.3. Criticando i contenuti di quel giudizio, i ricorrenti non adducono
infine nessun motivo atto a metterlo in discussione.
Come più volte confermato dal Tribunale federale anche dopo aver prolato la
sentenza 2C_95/2011, le prescrizioni legali di cui l'art. 23 LIP sanziona la
violazione sono in particolare gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, che
impongono al contribuente di dichiarare egli stesso tutti i suoi elementi
imponibili, coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile in
materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (sentenze 2C_896/2015 del 10
novembre 2016 consid. 2.1; 2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4.2; 2C_949/
2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2). Di conseguenza, il contribuente, che
vuole salvaguardare il diritto al rimborso dell'imposta preventiva, deve
dichiarare spontaneamente gli elementi di reddito e di sostanza, ciò che in
casu non è avvenuto.
Benché non si sia fino ad ora espresso in maniera definitiva sulla questione a
sapere se la perdita del diritto al rimborso presupponga una colpa, il
Tribunale federale ha inoltre già più volte rilevato che, in caso di risposta
affermativa a questa domanda, una negligenza sarebbe sufficiente (sentenze
2C_896/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.1; 2C_85/2015 del 16 settembre 2015
consid. 2.5; 2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4.2; 2C_95/2011 dell'11
ottobre 2011 consid. 2.1). Preso atto del contenuto dell'e-mail del 5 febbraio
2013, nella quale il rappresentante dei ricorrenti si scusa per "l'indefinibile
svista" anche tale condizione sarebbe quindi nella fattispecie adempiuta
(sentenza 2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4.3).

5.

5.1. Per quanto precede, il ricorso va respinto. Ritenuto che il giudizio
impugnato si basa su due argomentazioni alternative (precedente consid. 3.2) e
che la conferma di una di queste già basta per riconoscere la fondatezza della
decisione di storno dell'imposta preventiva non occorre in effetti analizzare
se anche la seconda argomentazione addotta dalla Camera di diritto tributario
vada o meno condivisa.

5.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono quindi poste a
carico degli insorgenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

3. 
Comunicazione alla rappresentante dei ricorrenti, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di
bollo. 

Losanna, 8 dicembre 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli

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