Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.528/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_528/2016

Sentenza del 15 novembre 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Haag,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Federico Domenghini,
ricorrente,

contro

Autorità federale di sorveglianza dei revisori, casella postale 6023, 3001
Berna,
opponente.

Oggetto
Revoca temporanea dell'abilitazione ad esercitare
la funzione di revisore,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2016
dal Tribunale amministrativo federale, Corte II.

Fatti:

A. 
Nel febbraio 2009 l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) ha
rilasciato a A.________ l'abilitazione a esercitare la funzione di revisore,
iscrivendolo nell'apposito registro.
Durante accertamenti eseguiti nel 2015, I'ASR ha constatato che A.________ era
amministratore unico e membro unico della direzione di B.________SA, società di
revisione appartenente a C.________SA insieme alle società D.________SA,
E.________SA, F.________SA, G.________SA e H.________SA. In questo quadro I'ASR
ha evidenziato che egli aveva svolto dal 2008, e almeno fino al 2013, senza
fatturare le sue prestazioni, la revisione limitata dei conti annuali di
G.________SA e H.________SA, e che un membro della direzione di D.________SA,
con diritto di firma individuale, operava pure come collaboratore di revisione
di B.________SA, occupandosi del controllo di qualità delle revisioni eseguite
da A.________.

B. 
Ritenuto il mancato adempimento del requisito dell'indipendenza e, di
conseguenza, della buona reputazione necessari per poter svolgere l'attività di
revisore in modo ineccepibile, il 24 settembre 2015 l'ASR ha revocato
l'abilitazione accordata a A.________ per la durata di tre anni, cancellando
l'iscrizione nel registro.
Con sentenza del 27 aprile 2016, il Tribunale amministrativo federale ha
confermato la decisione di prima istanza.

C. 
Con ricorso del 7 giugno 2016, A.________ sostiene che il giudizio del
Tribunale di prima istanza violi a vario titolo il diritto federale e quindi
domanda: in via principale, che la decisione dell'ASR del 24 settembre 2015 e
la sentenza del 27 aprile 2016 del Tribunale amministrativo federale siano
annullate; in via eventuale, che la revoca pronunciata per una durata di tre
anni venga sostituita: (a) con un ammonimento, oppure (b) con una multa di fr.
1'000.---, oppure (c) con una revoca per una durata massima di un anno.
Durante la procedura, il Tribunale amministrativo federale ha rinunciato a
presentare osservazioni, mentre l'Autorità federale di sorveglianza dei
revisori ha chiesto che il ricorso sia respinto.

Diritto:

1.

1.1. Diretto contro una decisione finale del Tribunale amministrativo federale
(art. 86 cpv. 1 lett. a e 90 LTF), il ricorso concerne una causa di diritto
pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non rientra sotto nessuna delle eccezioni
previste dall'art. 83 LTF. Non vertendo la decisione impugnata sulla
valutazione di capacità di A.________, bensì sul fatto che lo stesso goda o
meno di una buona reputazione, l'art. 83 lett. t LTF non trova in effetti
applicazione (sentenze 2C_690/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 1; 2C_709/2012
del 20 giugno 2013 consid. 1.1; 2C_1182/2012 del 29 maggio 2013 consid. 1.1 con
ulteriori rinvii).

1.2. Presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere un interesse
all'annullamento rispettivamente alla modifica del giudizio querelato (art. 89
cpv. 1 LTF), il ricorso è pertanto ammissibile quale ricorso ordinario ex art.
82 segg. LTF.

1.3. In ragione dell'effetto devolutivo delle impugnative interposte
l'insorgente è tuttavia legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo
l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo
federale. La conclusione con la quale chiede l'annullamento dell'originaria
decisione dell'ASR è pertanto inammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag.
144).

2.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv.
1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto
dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola unicamente con le
censure sollevate. Nel ricorso va pertanto spiegato, riferendosi all'oggetto
del litigio, in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il
giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).
Semplici rinvii ad argomentazioni sostenute davanti alle istanze precedenti non
bastano (DTF 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400; sentenza 2C_420/2010 del 28
aprile 2011 consid. 1.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla
violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale tratta infatti simili
critiche solo se sono state motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.2. In via di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza
impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
(DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvii; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) -
il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste
dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).

2.3. L'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni di motivazione appena
esposte. Nella misura in cui non le rispetta - limitandosi a formulare semplici
rimandi alle argomentazioni addotte davanti alla Corte cantonale - essa non può
pertanto essere approfondita oltre. Neppure esaminabili sono nel contempo tutte
le critiche rivolte esclusivamente contro la decisione dell'ASR. Come già
detto, oggetto del ricorso davanti al Tribunale federale può essere in effetti
soltanto la sentenza dell'istanza precedente, ovvero quella del Tribunale
amministrativo federale (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144). Riguardo alla
motivazione delle ulteriori censure verrà per contro detto nel seguito.

3.
La procedura concerne la revoca per tre anni dell'abilitazione all'esercizio
dell'attività di revisore, pronunciata dall'ASR dopo avere constatato che il
ricorrente non godeva più di buona reputazione rispettivamente non garantiva
più un'attività di controllo ineccepibile.

3.1. Nei considerandi in diritto dell'impugnata sentenza, cui può essere
rinviato a titolo completivo, il Tribunale amministrativo federale ha
correttamente indicato le condizioni alle quali la legge federale del 16
dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sui
revisori, LSR; RS 221.302) e l'ordinanza federale del 22 agosto 2007 ad essa
relativa (ordinanza sui revisori, OSRev; RS 221.302.3) sottopongono
l'abilitazione dei revisori (art. 5 LSR).

3.1.1. In questo contesto, osservato appunto come sia necessario che il
richiedente goda di buona reputazione (unbescholtener Leumund; réputation
irréprochable; art. 4 cpv. 1 OSRev), ha in primo luogo ricordato che detta
nozione giuridica ha carattere indeterminato e va interpretata (sentenze 2C_690
/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 4.1.1; 2C_1182/2012 del 29 maggio 2013
consid. 3.2; 2C_927/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 3.2.1; 2C_505/2010 del 7
aprile 2011 consid. 4.2 e 2C_834/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.2).

3.1.2. Detto ciò, ha in secondo luogo indicato che chi verifica il rispetto di
tale aspetto deve tenere evidentemente conto anche delle disposizioni che
regolano l''attività dell'organo di revisione e ne prescrivono l'indipendenza
(art. 728 CO, per la revisione ordinaria, e art. 729 CO, per la revisione
limitata, nella versione del 16 dicembre 2005, entrata in vigore il 1° gennaio
2008; sentenze 2C_125/2015 del 1° giugno 2015 consid. 2.3; 2C_690/2013 del 24
gennaio 2014 consid. 4.1.2; 2C_709/2012 del 20 giugno 2013 consid. 4.1 segg.;
2C_1182/2012 del 29 maggio 2013 consid. 3.2; 2C_505/2010 del 7 aprile 2011
consid. 4.4. e 2C_834/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.2).

3.2. Esposto il quadro legale e la giurisprudenza ad esso relativa, è quindi
giunto alla conclusione che la decisione di revoca dovesse essere tutelata.
Rammentato che la B.________SA, la D.________SA, la E.________SA, la
H.________SA, la F.________SA e la G.________SA facevano tutte parte della
C.________SA, ha in effetti rilevato: (a) che il ricorrente, amministratore
unico e membro unico della direzione di B.________SA, ha svolto dal 2008, e
almeno fino al 2013, senza fatturare le sue prestazioni, la revisione limitata
dei conti annuali di G.________SA e di H.________SA, e ciò sotto il controllo
di un membro della direzione di D.________SA, avente diritto di firma
individuale; (b) che considerato che tutte e quattro le società erano detenute
da C.________SA, questo significa che il ricorrente ha verificato per più anni
i conti di due società appartenenti allo stesso gruppo dell'ufficio di
revisione per il quale egli lavorava, sotto la supervisione di un membro della
direzione di un'altra società del gruppo; (c) che date queste circostanze è
indubbio che, nell'ottica di un osservatore esterno, l'indipendenza del
ricorrente, come revisore di G.________SA e di H.________SA in seno al gruppo
C.________SA, non poteva che risultare compromessa, poco importando la natura
della revisione, ordinaria o limitata; (d) che, sempre date le circostanze
descritte, che danno conto di violazioni dell'obbligo di indipendenza
reiterate, di carattere grave, anche la durata della sospensione doveva essere
considerata proporzionata.

4. 
Con una critica di natura formale, cui va data la precedenza, l'insorgente
considera che il giudizio impugnato non sia sufficientemente motivato.

4.1. L'obbligo di motivare le decisioni, comprese quelle del Tribunale
amministrativo federale, risulta dall'art. 35 cpv. 1 PA: norma che però, almeno
nel contesto richiamato, non ha portata differente dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed.
2013, n. 3.103). Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il
diritto ad una motivazione sufficiente garantito dalla Costituzione federale
non impone di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure
formulati; basta che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i
motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1
pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.).

4.2. Sennonché il citato aspetto del diritto di essere sentiti, non è nella
fattispecie stato violato. La motivazione contenuta nel giudizio impugnato
permette in effetti senza dubbio di comprendere le ragioni che hanno condotto
il Tribunale amministrativo federale a confermare il provvedimento preso
dall'ASR: tant'è che la pronuncia dell'istanza inferiore è stata in seguito
impugnata con un ricorso in cui esse vengono elencate con precisione (sentenza
2C_484/2008 del 9 gennaio 2009 consid. 2.1 non pubblicata in DTF 135 II 49). Il
fatto che il ricorrente non condivida le conclusioni contenute nella querelata
sentenza, considerandole acritiche e poco convincenti, è semmai una questione
che riguarda il merito, non il diritto a una motivazione sufficiente (sentenza
2C_513/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 3.2).

5. 
Prendendo posizione sulle conclusioni di merito alle quali è giunto il
Tribunale amministrativo federale, già riassunte nel considerando 3.2,
l'insorgente si lamenta in primo luogo dell'accertamento dei fatti.
Proceduto ad una lettura dei p.ti 11-20 dell'impugnativa, occorre tuttavia
constatare che le sue censure non si riferiscono in realtà all'accertamento dei
fatti, come indicato nel titolo col quale vengono introdotte, bensì al loro
apprezzamento giuridico. La critica secondo cui l'istanza inferiore avrebbe
mancato di fornire la definizione di concetti quali "relazione stretta" e
"direzione unica", contenuti nell'art. 728 CO, attiene in effetti
all'applicazione del diritto non all'accertamento dei fatti. Stessa conclusione
va d'altra parte tratta per la questione a sapere se "la somma dei fattori
a-f", ovvero dei differenti elementi di fatto constatati dalle istanze
inferiori, "equivale automaticamente alla lesione delle regole d'indipendenza".

6. 
Sempre prendendo posizione sulle conclusioni del Tribunale amministrativo
federale, il ricorrente denuncia in secondo luogo la mancata presa in
considerazione delle differenze tra revisione ordinaria e revisione limitata e,
in particolare, del fatto che i Giudici di prima istanza abbiano nella
fattispecie - che riguarda un'attività di revisione limitata - ammesso la
lesione dell'obbligo d'indipendenza, riferendosi agli esempi contenuti
nell'art. 728 cpv. 2 CO. Come appena accennato (precedente consid. 5), anche
nel caso in cui sia possibile fare riferimento ai contenuti dell'art. 728 CO,
concernente la revisione ordinaria e non quella limitata, si lamenta poi del
modo in cui questa norma è stata applicata.

6.1. Giusta l'art. 728 cpv. 1 CO l'ufficio di revisione dev'essere indipendente
e formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non
dev'essere compromessa né di fatto né in apparenza. Il capoverso 2 di questa
stessa norma contiene una lista non esaustiva di attività incompatibili con
l'indipendenza richiesta; tra esse ricadono: una relazione stretta del revisore
dirigente con un membro del consiglio d'amministrazione, un'altra persona con
funzione decisionale o un azionista importante (cifra 3); la partecipazione
all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il
rischio di dovere verificare propri lavori quale ufficio di revisione (cifra
4); la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un
contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato
della verifica (cifra 6). L'art. 728 cpv. 6 precisa d'altra parte che le
disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano altresì alle società poste
sotto una direzione unica con la società da verificare o con l'ufficio di
revisione.
In merito alla revisione limitata, l'art. 729 cpv. 1 CO riprende testualmente
l'art. 728 cpv. 1 CO e l'art. 728 cpv. 2 CO trova il suo corrispettivo
nell'art. 729 CO. In questo contesto, il legislatore ha unicamente rinunciato
all'elenco esemplificativo. Ciò nonostante, il Tribunale federale ha a più
riprese sottolineato che le condizioni in materia di indipendenza richieste in
ambito di revisione limitata non differiscono nella sostanza da quelle in
ambito di revisione ordinaria e che i contenuti dell'art. 728 cpv. 2 CO
costituiscono una linea direttrice ai quali può essere fatto riferimento anche
in ambito di revisione limitata (sentenze 2C_1026/2015 del 18 luglio 2016
consid. 2.1 e 2C_125/2015 del 1° giugno 2015 consid. 4.2). L'art. 729 cpv. 2 CO
indica poi che l'ufficio di revisione può partecipare all'attività contabile e
fornire altri servizi per la società da verificare e che, se vi è il rischio di
dover verificare propri lavori, esso deve adottare misure a livello
organizzativo e di personale che garantiscano una verifica affidabile.

6.2. Nel caso in esame il ricorrente denuncia in primo luogo il fatto che a
sostegno del rinvio alla casistica contenuta nell'art. 728 cpv. 2 CO anche in
una fattispecie in cui trova applicazione l'art. 729 CO il Tribunale
amministrativo federale citi solo una propria sentenza così come un contributo
dottrinale e ritiene che esso avrebbe dovuto decidere altrimenti, riferendosi
alle sole norme che regolano la revisione limitata.

6.2.1. Come appena indicato - e sebbene possa stupire che la sentenza impugnata
non vi faccia espresso riferimento - la legittimità del richiamo al catalogo
esemplificativo contenuto nell'art. 728 cpv. 2 CO nel caso di una revisione
limitata è già stata tuttavia più volte ammessa anche dal Tribunale federale il
quale, dopo avere sottolineato che l'art. 728 cpv. 1 CO e l'art. 729 cpv. 1 CO
hanno ugual tenore, ha pure esplicitamente aggiunto che le condizioni in
materia di indipendenza richieste in ambito di revisione limitata non
differiscono nella sostanza da quelle in ambito di revisione ordinaria
(sentenze 2C_1026/2015 del 18 luglio 2016 consid. 2.1 e 2C_125/2015 del 1°
giugno 2015 consid. 4.2, con ulteriori rinvii alla giurisprudenza, ai materiali
e alla dottrina).

6.2.2. Nella misura in cui il ricorrente critica la facoltà di richiamarsi
all'art. 728 cpv. 2 CO anche in relazione a un caso di revisione limitata senza
spiegare per quali ragioni occorrerebbe - nelle circostanze che emergono dal
giudizio impugnato - scartarsi dalla giurisprudenza del Tribunale federale, la
sua censura va pertanto respinta. Posto che il richiamo all'art. 728 cpv. 2 CO
quale linea direttrice è conforme alla giurisprudenza e va tutelato, avrebbe in
effetti dovuto spiegare i motivi per cui questo richiamo non fosse nella
fattispecie indicato, ciò che per l'appunto non fa (in senso conforme, cfr.
sentenza 2C_1026/2015 del 18 luglio 2016 consid. 2.1).

6.3. Poste queste premesse, e tenuto conto dei fatti accertati nel giudizio
impugnato, valutati nell'ottica di un osservatore medio sulla scorta
dell'esperienza generale della vita (Messaggio del 23 giugno 2004 concernente
la modifica del Codice delle obbligazioni [obbligo di revisione nel diritto
societario] e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei
revisori, FF 2004 3545 segg., n. 2.1.3.1 ad art. 728 CO), occorre ad ogni modo
rilevare che la conclusione secondo cui il ricorrente è venuto meno ai proprio
obblighi di indipendenza non si presta a critica alcuna.

6.3.1. Constatato che il ricorrente, amministratore unico della B.________SA,
ha verificato per più anni (dal 2008 e almeno fino al 2013) i conti della
G.________SA e della H.________SA, società appartenenti allo stesso gruppo
dell'ufficio di revisione per il quale lavorava, e che egli ha agito sotto la
supervisione di un membro della direzione di un'ulteriore società del gruppo,
ovvero la D.________SA, non vi può essere infatti dubbio che, almeno in
apparenza, la sua indipendenza, come revisore di G.________SA e della
H.________SA in seno al gruppo C.________SA, non risulta garantita (art. 729
cpv. 1 CO).

6.3.2. La violazione dell'obbligo di indipendenza va poi confermata, a maggior
ragione, se si considera che alla situazione già descritta si aggiunge il fatto
che il ricorrente ha fornito le proprie prestazioni del tutto gratuitamente. In
presenza di attori indipendenti, simile circostanza è in effetti per lo meno
insolita; alla luce di quanto indicato nell'art. 728 cpv. 2 cifra 6 CO, anche
questo aspetto contribuisce quindi a corroborare una violazione dell'art. 729
cpv. 1 CO.

6.4. Alla conclusione che è stata tratta dall'istanza inferiore e ancor prima
dall'ASR, che dispone in questo ambito di un ampio potere di apprezzamento
(sentenze 2C_690/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 6.2.2 e 2C_709/2012 del 20
giugno 2013 consid. 4.4), nulla mutano infine le critiche alle quali è già
stato fatto accenno nel considerando 5 di questo stesso giudizio.

6.4.1. Il ricorrente lamenta il fatto che le istanze precedenti abbiano omesso
di specificare i concetti di "relazione stretta" e di "direzione unica",
utilizzati nell'art. 728 cpv. 2 cifra 3 e cpv. 6 CO, sostenendo che, in assenza
di una loro chiara definizione, nemmeno sarebbe possibile ravvisare delle
mancanze riguardo all'indipendenza dell'attività da lui svolta.

6.4.2. Nell'evenienza concreta, mal si comprende tuttavia cosa ci fosse ancora
da specificare. La constatazione della lesione del dovere di indipendenza da
parte del ricorrente si basa infatti su una fattispecie più che chiara, che è
stata spiegata in dettaglio anche dall'istanza precedente. Manifestamente, in
luogo di rimproverare a quest'ultima di non avere definito a sufficienza una
serie di "concetti" astratti contenuti nell'art. 728 CO - che assume rilievo a
concretizzazione dell'art. 729 cpv. 1 Cost. - il ricorrente avrebbe in effetti
dovuto confrontarsi con le circostante di fatto descritte, tentando semmai di
spiegare perché la loro sussunzione sotto l'art. 729 cpv. 1 CO, non potesse
essere seguita. Sia come sia, e per le ragioni già indicate nel considerando
6.3, la sussunzione svolta dall'istanza precedente appare del tutto
condivisibile e va quindi sottoscritta.

7. 
Sempre riferendosi al merito, il ricorrente lamenta infine anche una violazione
del principio della proporzionali tà.

7.1. Nel giudizio impugnato, l'istanza inferiore ha dapprima ammesso l'idoneità
della revoca, quale misura per ristabilire la fiducia del pubblico, e spiegato
che essa era pure necessaria in quanto misure meno incisive non potevano nella
fattispecie entrare in considerazione: essendo la comminatoria riservata a
fattispecie nelle quali è possibile ristabilire immediatamente le condizioni
per l'abilitazione - ciò che a causa della sua gravità non è qui il caso - e
potendo l'ammonimento - sulla base del diritto applicabile, ritenuto quello
valido fino alla fine del 2014 - entrare in linea di conto solo in presenza di
persone fisiche attive per imprese sotto sorveglianza statale (art. 18 LSR).
Detto ciò, ha poi indicato le ragioni che l'hanno indotta a confermare anche la
durata della revoca, stabilita dall'ASR in tre anni, ovvero il fatto che le
violazioni riscontrate sono per l'appunto da giudicare gravi, così come il
fatto che - nonostante la sua incisività - la revoca non è assimilabile ad un
divieto d'esercizio della professione, dato che al ricorrente resta la
possibilità di continuare a fornire una serie di altri servizi e attività, sia
quale dipendente che quale indipendente.

7.2. Davanti al Tribunale federale il ricorrente a ragione non contesta la
conclusione secondo cui una comminatoria non sarebbe in casu bastata. Come
indicato nel giudizio impugnato, dati la gravità delle violazioni dell'obbligo
d'indipendenza, così come il fatto che esse erano durate per anni, le
condizioni per l'abilitazione non potevano in effetti essere ristabilite tanto
in fretta (sentenze 2C_1026/2015 del 18 luglio 2016 consid. 2.3 [concernente un
caso analogo]; 2C_927/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 3.5.3 [alla quale la
prima sentenza citata rinvia] e 2C_125/2015 del 1° giugno 2016 consid. 5.3.4
[concernente invece un caso in cui la revoca avrebbe dovuto essere dapprima
comminata, poiché concerneva una violazione isolata e alla quale era già stato
posto rimedio prima dell'intervento dell'ASR]).
D'altra parte, nemmeno occorre definitivamente chiedersi - ciò che il
ricorrente per altro non fa - se l'istanza precedente si sia a torto o a
ragione basata sulla versione dell'art. 17 cpv. 1 LSR in vigore fino al 31
dicembre 2014, che non contemplava ancora la facoltà di ammonimento, in quanto
quest'ultimo può essere pronunciato solo quando la revoca è sproporzionata ciò
che, come rilevato nel seguito, nella fattispecie non è.

7.3. Così come spiegato dal Tribunale amministrativo federale e contrariamente
a quanto sostenuto nell'impugnativa - per altro in modo apodittico, ovvero
limitandosi ad affermare il contrario senza prendere posizione in merito ai
concreti argomenti addotti nel giudizio impugnato - la violazione del dovere di
indipendenza in discussione non è per nulla di poco conto. In effetti, preso
atto delle circostanze che stanno alla base della revoca (verifica dei conti di
due società appartenenti allo stesso gruppo dell'ufficio di revisione per il
quale il ricorrente lavorava, esecuzione dell'attività di revisione sotto la
supervisione di un membro della direzione di un'ulteriore società del gruppo,
esecuzione della citata attività di revisione a titolo gratuito) così come del
fatto che l'attività in questione si è protratta dal 2008 ed almeno fino al
2013, ed ha quindi riguardato svariati periodi contabili, la violazione
riscontrata dev'essere a ragione definita grave.
Ridimensionando il proprio agire, il ricorrente non considera adeguatamente che
al perseguimento della qualità delle attività di revisione sottende un
interesse pubblico di grande rilievo (art. 1 cpv. 2 LSR; sentenze 2C_163/2014
del 15 gennaio 2015 consid. 4.2; 2C_125/2015 del 1° giugno 2015 consid. 5.1 e
2C_927/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 3.3), e che l'indipendenza apparente è
anch'essa essenziale al fine di garantire l'affidabilità della contabilità e
del controllo svolto (sentenza 2C_690/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 6.2.2;
citato Messaggio del 23 giugno 2004, FF 2004 3545 segg., n. 2.1.3.1 ad art. 728
CO); di per sé, pure il fatto che continui a sminuire il comportamento
rimproveratogli non parla poi a suo favore (sentenza 2C_1026/2015 del 18 luglio
2016 consid. 2.3).

7.4. Nel medesimo tempo, con il Tribunale amministrativo federale va
sottolineato che la revoca temporanea dell'abilitazione, motivata dal
comportamento indicato, priva certo l'insorgente della possibilità di fornire
le prestazioni di revisione descritte dalla legge, ma non della facoltà di
esercitare altre attività (contabili, di consulenza, di gestione, ecc.) : sia
quale dipendente della B.________SA, della quale egli risulta ancora essere
l'amministratore unico e il cui scopo sociale è relativamente esteso
(ovvero...), sia per altri datori di lavoro o in maniera indipendente (sentenze
2C_690/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 6.2.3 e 2C_1182/2012 del 29 maggio 2013
consid. 4). A differenza di quanto da lui affermato, riferendosi per altro a
fatti che provati non sono, la misura presa nei suoi confronti non può di
conseguenza nemmeno essere equiparata a un divieto di esercizio di tutte le
attività da lui sin qui svolte (menzionata sentenza 2C_1182/2012 del 29 maggio
2013 consid. 4.4).

7.5. Per le ragioni che precedono, ed anche se appare severa, la revoca per un
periodo di tre anni risulta ancora proporzionale.

8. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va pertanto integralmente
respinto, poiché infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art.
66 cpv. 1 LTF); non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Autorità federale di
sorveglianza dei revisori e al Tribunale amministrativo federale, Corte II.

Losanna, 15 novembre 2016
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli

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