Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.514/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_514/2016

Sentenza del 20 settembre 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Aubry Girardin,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Walter Zandrini,
ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Revoca del permesso di domicilio,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 aprile 2016
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ vive in Ticino dal 2000. Per motivi che non è necessario evocare,
con scritto del 18 novembre 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha prospettato la revoca del permesso
di domicilio e concesso dieci giorni per esprimersi in merito.
Preso atto delle osservazioni ricevute, con decisione dell'11 gennaio 2016 la
Sezione della popolazione gli ha poi revocato il permesso di domicilio,
ordinandogli di lasciare la Svizzera entro il 10 marzo 2016.

B. 
Per il tramite del suo legale, il 15 febbraio 2016 A.________ si è rivolto al
Consiglio di Stato chiedendo: che il ricorso fosse accolto (conclusione no. 1),
di conseguenza: che la "decisione" del 18 novembre 2015 della Sezione della
popolazione, acclusa in copia, fosse annullata (conclusione no. 2) e che
l'ordine impartito di lasciare la Svizzera entro il 10 marzo 2016 fosse
annullato (conclusione no. 3).
Il Governo ticinese ha dichiarato il gravame irricevibile. Esso ha infatti
considerato che l'atto impugnato, ovvero lo scritto del 18 novembre 2015 della
Sezione della popolazione, non era una decisione, poiché non mutava affatto la
situazione del ricorrente, e che quand'anche si fosse voluto concludere il
contrario, il ricorso contro tale scritto sarebbe stato tardivo. Riguardo
all'ordine di lasciare la Svizzera entro il 10 marzo 2016, la decisione del
Consiglio di Stato non contiene per contro nessuno specifico rilievo.

C. 
A.________ si è allora rivolto al Tribunale amministrativo, lamentando che il
Governo cantonale era incorso in un formalismo eccessivo. Ha infatti sostenuto
che l'indicazione dello scritto del 18 novembre 2015 quale atto impugnato era
da ricondurre ad una svista e che, già ad una semplice lettura del ricorso, che
si riferiva pure al termine di partenza fissato per il 10 marzo 2016, il
Consiglio di Stato avrebbe dovuto rendersi conto che oggetto del litigio era
una revoca vera e propria ed interpellarlo.
Con sentenza del 15 aprile 2016, il Tribunale cantonale amministrativo ha
negato la violazione del divieto del formalismo eccessivo e respinto il
gravame. Questo perché, siccome l'insorgente era patrocinato da un avvocato, il
Consiglio di Stato poteva ritenere che quest'ultimo, agendo con la dovuta
diligenza, si fosse accertato che l'atto contestato fosse effettivamente quello
indicato nel gravame ed allegato al medesimo. Sempre secondo il Tribunale
amministrativo, anche il fatto che nelle motivazioni si facesse rinvio alla
revoca del permesso e all'esistenza di un termine di partenza non permette di
concludere altrimenti.

D. 
Con ricorso di diritto pubblico (recte: ricorso in materia di diritto pubblico)
del 30 maggio 2016, A.________ ha impugnato quest'ultima pronuncia davanti al
Tribunale federale chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti
all'autorità cantonale, affinché si esprima di nuovo sulla fattispecie.
Il Tribunale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni della propria
sentenza. Ad essa hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della
popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione. Il Governo ticinese si è
invece rimesso al giudizio di questa Corte.

Diritto:

1. 
Presentata nei termini (art. 45 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della
decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è nella fattispecie
ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF),
in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora
effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; sentenza 2C_967/2010 del 17 giugno
2011 consid. 2.3).

2. 
Con ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile lamentare la
violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). In via generale, il
Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della lesione
di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag.
246).
Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (DTF 133 II 249
consid. 1.2.2 pag. 252).

3.

3.1. Il formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., si realizza
quando la stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da
nessun interesse degno di protezione, diviene fine a se stessa, complica in
maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai
tribunali. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di
comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nelle conseguenze che una
violazione di tale regola implica (DTF 132 I 249 consid. 5 pag. 253; 130 V 177
consid. 5.4.1 pag. 183; 128 II 139 consid. 2a pag. 142).
Nella misura in cui sanziona un comportamento dell'autorità nella gestione
delle relazioni con l'amministrato, il divieto del formalismo eccessivo
persegue il medesimo scopo del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 e 9
Cost.). Di conseguenza, esso impone all'autorità di evitare di punire con
l'irricevibilità quei vizi di carattere procedurale facilmente riconoscibili e
ai quali è possibile porre rimedio per tempo, segnalandoli alla parte o al suo
patrocinatore (DTF 125 I 166 consid. 3a pag. 170; 124 II 265 consid. 4a pag.
270; sentenze 2D_45/2012 del 10 settembre 2012 consid. 5.1; 2C_585/2011 del 20
settembre 2011 consid. 2.1 e 2C_373/2011 del 7 settembre 2011 consid. 6).

3.2. Sennonché, a differenza di quanto concluso dal Tribunale amministrativo,
proprio una simile costellazione dev'essere ravvisata anche nella fattispecie
che ci occupa.

3.2.1. L'ultima istanza cantonale ha negato la violazione del divieto del
formalismo eccessivo siccome, essendo l'insorgente patrocinato da un avvocato,
il Consiglio di Stato poteva legittimamente considerare che il patrocinatore,
agendo con la dovuta diligenza, si fosse accertato che l'atto contestato fosse
quello indicato nel gravame ed allegato al medesimo.
Secondo il Tribunale amministrativo, anche il fatto che nelle motivazioni al
gravame si facesse rinvio alla revoca del permesso e all'esistenza di un
termine di partenza non permette di concludere altrimenti. Tale argomentazione
non può tuttavia essere seguita.

3.2.2. Come osservato dalle autorità ticinesi, è vero che il ricorso davanti al
Consiglio di Stato indica a più riprese che la decisione impugnata è costituita
dallo scritto del 18 novembre 2015 e che questa indicazione è errata, perché
l'atto citato non modifica la posizione giuridica dell'insorgente in merito al
permesso di soggiorno. Vero è pure che in presenza di un ricorso redatto da un
avvocato ci si può di regola attendere maggior precisione che nel caso di un
ricorso redatto da una persona che non è patrocinata (sentenze 2C_1189/2014 del
26 giugno 2015 consid. 1.4 e 2C_221/2011 del 30 luglio 2011 consid. 1.2
concernenti entrambe la formulazione delle conclusioni).
Fatte queste premesse - e constatato che anche il ricorso al Tribunale federale
non si contraddistingue per la sua precisione, visto che include un paragrafo
che nulla ha a che fare con la questione che ci occupa - occorre tuttavia
considerare che davanti al Governo ticinese l'insorgente non domandava solo
l'annullamento dello scritto del 18 novembre 2015 (p.to 2 delle conclusioni),
ma chiedeva nel contempo - sempre attraverso la formulazione di una vera e
propria conclusione - di annullare l'ordine impartitogli di lasciare la
Svizzera entro il 10 marzo 2016 (p.to 3 delle conclusioni).

3.2.3. Proprio la formulazione di tale esplicita conclusione - chiaro indizio
del fatto che una decisione di revoca era già stata pronunciata - avrebbe
allora imposto che il Consiglio di Stato non emanasse direttamente la decisione
di inammissibilità, ma facesse precedere ogni sua pronuncia dal richiamo
dell'incarto presso l'Ufficio della migrazione o assegnasse un breve termine al
ricorrente, affinché precisasse le proprie intenzioni.
Già solo il compimento di uno di questi semplici atti, richiesto nelle
circostanze descritte dal principio della buona fede e la cui omissione
comporta una violazione del divieto del formalismo eccessivo (precedente
consid. 3.1), avrebbe in effetti facilmente permesso di chiarire che la revoca
dell'autorizzazione di domicilio, con assegnazione di un termine scadente il 10
marzo 2016 per lasciare la Svizzera, era stata pronunciata con decisione
dell'11 gennaio 2016 e che - a differenza di quanto indicato - contro di essa
si rivolgeva in realtà l'impugnativa.

4.

4.1. Per quanto precede, il ricorso è accolto. Di conseguenza, la causa è
rinviata al Tribunale cantonale amministrativo, affinché si pronunci di nuovo
sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale, quindi al Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, affinché riprenda l'esame del ricorso davanti ad esso
interposto, tenendo conto del fatto che l'oggetto del litigio è costituito
dalla decisione di revoca del permesso di domicilio dell'11 gennaio 2016.

4.2. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle
spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso corrisponderà al ricorrente,
patrocinato da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede federale
(art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. La sentenza del 15 aprile 2016 del Tribunale
amministrativo ticinese è annullata.

2. 
La causa è rinviata al Tribunale amministrativo ticinese, a ffinché si pronunci
di nuovo sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale, quindi al
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, affinché riprenda l'esame del ricorso
davanti ad esso interposto.

3. 
Non vengono prelevate spese.

4. 
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.--
per ripetibili della sede federale.

5. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione.

Losanna, 20 settembre 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben