Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.428/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_428/2016        

Sentenza dell'11 luglio 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz, Haag,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
Federazione Svizzera Funzionari Polizia, sezione Ticino,
patrocinata dagli avv. Andrea Bersani e Sara Gasparoli,
ricorrente,

contro

Gran Consiglio del Cantone Ticino,
rappresentato dal Consiglio di Stato,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la modifica della legge sulla
polizia decisa il 22 febbraio 2016 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 22 febbraio 2016 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato alcuni
cambiamenti della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL/TI
1.4.2.1). Scaduto il termine di referendum, la novella legislativa è stata
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 15
aprile 2016 e posta immediatamente in vigore. Essa comprende le seguenti norme:
Art. 18a (nuovo) Assunzione presso la polizia giudiziaria
L'assunzione presso la polizia giudiziaria può avvenire:
a) per concorso interno ed esame fra gli agenti idonei della polizia cantonale
con l'obbligo di frequentare la Scuola di polizia giudiziaria;
b) per concorso pubblico, ossequiati i requisiti pubblicati nel relativo bando,
secondo i criteri definiti nel regolamento, con l'obbligo di frequentare la
Scuola cantonale di polizia e conseguire l'attestato federale di agente di
polizia;
c) per concorso pubblico quale specialista in possesso di un titolo accademico
o di un diploma in specializzazioni di interesse per la polizia giudiziaria.
Art. 20 cpv. 1, 2 e 3
1 La nomina a gendarme avviene al termine della Scuola cantonale di polizia,
conclusa con il conseguimento dell'attestato professionale federale per agente
di polizia e dopo aver portato a termine con successo il periodo pratico di
introduzione alla professione.
2 La nomina in polizia giudiziaria:
a) degli ispettori assunti per concorso interno tra gli agenti idonei della
polizia cantonale avviene dopo aver assolto con successo la Scuola di polizia
giudiziaria;
b) degli ispettori assunti per concorso pubblico avviene al termine della
Scuola cantonale di polizia conclusa con il conseguimento dell'attestato
professionale federale per agente di polizia e dopo aver portato a termine con
successo il periodo pratico di introduzione alla professione.
3 Agli specialisti ai sensi dell'art. 18a lett. c viene da subito conferita la
nomina nella polizia giudiziaria.

B. 
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 12 maggio 2016, la Federazione
Svizzera Funzionari di polizia, Sezione Ticino, chiede che gli art. 18a lett.
b) e 20 cpv. 2 lett. b) vengano annullati, poiché sarebbero a vario titolo
lesivi della Costituzione federale.
Agendo per sé ed in rappresentanza del Gran Consiglio, con risposta del 10
giugno 2016 il Consiglio di Stato ha domandato che, per quanto ammissibile,
l'impugnativa sia respinta. In replica e duplica le parti hanno confermato le
loro richieste.
Con decreto del 14 giugno 2016, il Presidente di questa Corte ha accolto
l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è proponibile direttamente
contro gli atti normativi dei Cantoni quando, come nel caso in esame, non sono
disponibili rimedi giuridici cantonali che ne permettano il controllo astratto
(art. 82 lett. b e 87 cpv. 1 LTF).
Nella fattispecie, esso è tempestivo, poiché è stato presentato entro 30 giorni
dalla pubblicazione secondo il diritto cantonale (art. 101 LTF), ovvero dalla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale che ha concluso la procedura legislativa
(DTF 133 I 286 consid. 1 pag. 288).

1.2. In materia di controllo astratto può ricorrere in forza dell'art. 89 cpv.
1 LTF chi è toccato nei propri interessi dalla norma impugnata oppure potrà
esserlo in futuro; un interesse di fatto virtuale è sufficiente (DTF 136 I 49
consid. 2.1 pag. 53 seg.; 135 II 243 consid. 1.2 pag. 246). Una persona
giuridica ha diritto di insorgere sia quando è toccata nei propri interessi
come una persona fisica, sia quando interviene a salvaguardia degli interessi
dei suoi membri. In questo secondo caso, occorre che la tutela degli interessi
dei membri figuri tra gli obiettivi statutari e che la maggioranza o una grande
parte di essi sia personalmente toccata dall'atto impugnato nel senso sopra
indicato (DTF 137 II 40 consid. 2.6.4 pag. 46 seg.; 131 I 198 consid. 2.1 pag.
200; 130 I 26 consid. 1.2.1 pag. 30).
Nel caso specifico, lo statuto della ricorrente prevede tra l'altro la tutela
degli interessi morali, sociali e professionali dei propri affiliati. Tendendo,
come verrà specificato nel merito, a contestare la nuova procedura di
assunzione rispettivamente di nomina nella polizia giudiziaria che -
contrariamente al passato, quando era possibile solo il concorso interno - ne
prevede l'accesso sia da parte di candidati che già fanno parte della
gendarmeria sia di candidati che vengono dall'esterno, dato è anche il
requisito dell'interesse ad insorgere a tutela dei propri soci, di modo che
occorre entrare nel merito dell'impugnativa.

2.

2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile tra l'altro
lamentare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che
comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1
pag. 447 seg.). Le esigenze in materia di motivazione previste dall'art. 42
cpv. 2 LTF e quelle - accresciute - prescritte dall'art. 106 cpv. 2 LTF valgono
anche per ricorsi contro atti normativi cantonali (sentenza 2C_169/2010 del 17
novembre 2011 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 II 70).

2.2. Nel contesto di un controllo astratto, il Tribunale federale si impone nel
contempo un certo riserbo, annullando una disposizione di diritto cantonale
solo se non si presta a nessuna interpretazione conforme al diritto
costituzionale (DTF 135 II 243 consid. 2 pag. 248). La semplice circostanza
che, in singoli casi, possa essere applicata in modo lesivo della Costituzione
non conduce al suo annullamento (DTF 134 I 293 consid. 2 pag. 295; 133 I 77
consid. 2 pag. 79). Se il chiaro tenore della norma in discussione non vi si
oppone, il Tribunale federale può tenere anche conto delle spiegazioni
formulate dalle autorità cantonali in merito alla futura applicazione della
stessa (DTF 137 I 31 consid. 2 pag. 39 seg.; 129 I 12 consid. 3.2 pag. 15).

2.3. Le critiche di natura costituzionale che vengono formulate dall'insorgente
nel suo ricorso rispettano i requisiti di motivazione previsti dall'art. 106
cpv. 2 LTF solo in parte. Nella misura in cui li disattendono, esse sfuggono a
priori a un esame del Tribunale federale.

3.

3.1. La polizia ticinese è composta dallo stato maggiore, dalla polizia
giudiziaria, dalla gendarmeria (con compiti di polizia mobile e polizia di
prossimità) e dai servizi generali (art. 11 LPol/TI).
La gendarmeria comprende aiutanti, sergenti maggiori, sergenti, caporali,
appuntati e gendarmi; di regola, essa presta servizio in uniforme e opera
prevalentemente tramite il contatto locale con la popolazione e l'intervento
rapido (art. 13 LPol/TI). La polizia giudiziaria comprende invece commissari e
ispettori, oltre ai responsabili definiti dal regolamento; essa svolge
prevalentemente compiti investigativi in abiti civili (art. 14 LPol/TI).

3.2. Nel caso in esame, il Tribunale federale deve esprimersi su due norme che
regolano l'assunzione (art. 18a LPol/TI) rispettivamente la nomina (art. 20
LPol/TI) in polizia giudiziaria.
In particolare, deve verificare la richiesta di annullamento dell'art. 18a
lett. b LPol/TI e 20 cpv. 2 lett. b che prevedono - in parallelo all'assunzione
e quindi alla nomina per concorso interno (art. 18a lett. a e 20 cpv. 2 lett. a
LPol/TI) - l'assunzione e quindi la nomina attraverso un concorso pubblico,
aperto a candidati esterni.

3.3. Riguardo all'introduzione della possibilità di assunzione e nomina nella
polizia giudiziaria di candidati esterni, non provenienti dalla gendarmeria,
nel messaggio del Consiglio di Stato n. 7142 del 10 novembre 2015 viene in
particolare osservato (p.to II, pag. 5) :

-. la presente modifica di legge ha quindi quale obbiettivo quello di creare
nella LPol una base legale che consenta l'assunzione di ispettori generalisti
per la polizia giudiziaria anche tramite concorso pubblico, assicurando agli
aspiranti ispettori una formazione di base che li porti all'ottenimento
dell'attestato professionale federale di agente di polizia, seguita da un
periodo pratico destinato all'introduzione alla professione. Una volta concluso
il percorso formativo, questi agenti saranno inseriti nei ranghi della polizia
giudiziaria ticinese, affiancandoli agli ispettori provenienti dall'esperienza
di gendarmeria. Ciò permetterà in futuro di trovare un equilibrio adeguato tra
ispettori di polizia giudiziaria con un percorso formativo ed esperienze
professionali variegate e vantaggiose nell'ottica della sempre più impegnativa
e complessa attività di investigatore e ispettori che invece hanno maturato
altrettanto valide competenze nel loro ruolo di gendarme.

3.4. In merito alla questione dell'apertura a candidati esterni, nel rapporto
della Commissione della legislazione del 3 febbraio 2016 viene d'altra parte
indicato (p.to IV, pag. 2) :
L'obiettivo è poter disporre di candidati con un livello formativo superiore a
quello richiesto ai candidati gendarmi, per poter soddisfare le esigenze
crescenti rispetto al profilo personale e professionale degli agenti di polizia
giudiziaria, per rispondere alle mutate condizioni della società e ai
cambiamenti della tipologia dei reati e dei loro autori. Negli ultimi anni,
inoltre, si riscontra una sempre maggiore difficoltà a reclutare agenti di
polizia giudiziaria dalla gendarmeria, senza dimenticare che l'assunzione da
parte della polizia giudiziaria di risorse interne ha quale conseguenza di
privare la gendarmeria di validi agenti con provata esperienza. Grazie alla
modifica proposta la polizia giudiziaria avrà quindi la possibilità di
decidere, sulla scorta delle necessità del momento, la modalità di
reclutamento. Il Governo assicura che sarà in ogni caso imprescindibile
assicurare un sano equilibrio tra gli agenti provenienti dalla gendarmeria e
quelli assunti con concorso pubblico. Dovrà essere comunque privilegiata,
quando sono date le premesse, l'assunzione degli agenti che provengono dalla
gendarmeria.

4. 
A giustificazione della richiesta di annullamento degli art. 18a lett. b) e 20
cpv. 2 lett. b) la ricorrente lamenta innanzitutto il mancato rispetto del
principio di uguaglianza tra candidati interni e candidati esterni.
L'art. 8 cpv. 1 Cost. sarebbe stato leso: una prima volta, in relazione ai
criteri di assunzione; una seconda volta, in relazione alla retribuzione; una
terza volta, in relazione alla differente formazione prevista tra l'assunzione
e la nomina. Oltre all'art. 8 cpv. 1 Cost., il diverso trattamento riservato a
concorrenti interni e concorrenti esterni comporterebbe una violazione del
divieto d'arbitrio.

4.1. Il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la protezione
dall'arbitrio (art. 9 Cost.) sono strettamente legati.
Una norma è arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare
priva di senso o di scopo (DTF 143 I 1 consid. 3.3 pag. 8; 138 I 321 consid.
3.2 pag. 324; 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; 134 II 124 consid. 4.1
pag. 133). Essa disattende il principio della parità di trattamento quando, tra
casi simili, fa distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla
situazione da regolare giustifica di fare o sottopone ad un regime identico
situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da
rendere necessario un trattamento diverso (DTF 143 I 1 consid. 3.3 pag. 8; 136
II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249
consid. 3.3 pag. 254 seg.). L'ingiustificata uguaglianza, rispettivamente la
disparità di trattamento, deve riferirsi ad un aspetto sostanziale. Trascurato
non può poi essere il fatto che una violazione dell'art. 8 cpv. 1 Cost. può
comunque trovare legittimazione negli obiettivi perseguiti dal legislatore (DTF
141 I 78 consid. 9.5 pag. 93 seg.; 136 I 1 consid. 4.3.2 pag. 8; 136 II 120
consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; 133 I 206 consid. 11 pag. 229 segg. con ulteriori
rinvii) e che - in generale - quest'ultimo ha ampio spazio di manovra (DTF 143
I 1 consid. 3.3 pag. 8; 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249 consid. 3.3
pag. 254 seg.).

4.2. Come visto, l'art. 18a LPol/TI prevede che l'assunzione presso la polizia
giudiziaria può avvenire: a) per concorso interno ed esame fra gli agenti
idonei della polizia cantonale con l'obbligo di frequentare la Scuola di
polizia giudiziaria; b) per concorso pubblico, ossequiati i requisiti
pubblicati nel relativo bando, secondo i criteri definiti nel regolamento, con
l'obbligo di frequentare la Scuola cantonale di polizia e conseguire
l'attestato federale di agente di polizia. L'art. 20 cpv. 2 LPol/TI prescrive
invece che la nomina in polizia giudiziaria: a) degli ispettori assunti per
concorso interno tra gli agenti idonei della polizia cantonale avviene dopo
aver assolto con successo la Scuola di polizia giudiziaria; b) degli ispettori
assunti per concorso pubblico avviene alla fine della Scuola di polizia
conclusa con il conseguimento dell'attestato professionale federale per agente
di polizia e dopo aver portato a termine con successo il periodo pratico di
introduzione alla professione.
Ora però, già solo per il fatto che non regolano la questione della
retribuzione, il cui esame è semmai previsto in altra sede (verbale della
seduta del Gran Consiglio del 22 febbraio 2016 [intervento del Consigliere di
Stato Gobbi], PVGC 2015/2016 pag. 3968 seg.), un annullamento delle norme
citate in base ad un'argomentazione che riguarda l'aspetto di un'eventuale
differenza di retribuzione tra persone che provengono dall'esterno rispetto e
persone già attive in seno alla gendarmeria dev'essere a priori esclusa. Stessa
conclusione vale poi per le critiche formulate al p.to 8 del ricorso in
relazione ai criteri di ammissione alla Scuola cantonale di polizia; anche
questo tema non è infatti oggetto dei disposti impugnati. Nel seguito, la
domanda della compatibilità con l'art. 8 cpv. 1 e con l'art. 9 Cost. delle
norme citate si pone quindi soltanto in relazione ai criteri di assunzione
(successivo consid. 4.3) così come al criterio della formazione interna
prevista per i differenti candidati una volta assunti (successivo consid. 4.4).

4.3. In merito all'aspetto dei criteri di assunzione l'insorgente sostiene che
"candidati non poliziotti" sono avvantaggiati rispetto a candidati interni
poiché "con diploma in una qualsiasi professione, senza un giorno di pratica
professionale in seno alle forze dell'ordine" entrano a far parte della polizia
giudiziaria, mentre i candidati interni possono avervi accesso solo dopo
l'assolvimento della Scuola cantonale di polizia ed essere stati attivi per un
periodo di (almeno) tre anni in seno alle forze dell'ordine. A torto, tuttavia.

4.3.1. Come già rilevato con riferimento ai materiali, l'introduzione della
possibilità di un concorso esterno mira ad affiancare agli ispettori
provenienti dalla gendarmeria, che dispongono di un'esperienza maturata in tale
ambito (fino ad ora, durante almeno un periodo di tre anni, art. 37 cpv. 2 del
regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990 [RLPol; RL/TI 1.4.2.1.1]), degli
ispettori con un profilo che si vuole complementare a quello dei primi ma che e
comunque diverso. Avendo i candidati interni e i candidati esterni percorsi che
si completano ma che sono differenti, anche nell'ottica dell'art. 8 cpv. 1
Cost. la loro situazione non è quindi necessariamente paragonabile.

4.3.2. D'altra parte, come sottolineato dal Consiglio di Stato nella risposta,
un candidato esterno non potrà affatto concorrere per un posto nella polizia
giudiziaria sulla base del solo possesso di un diploma "in una qualsiasi
professione", come sostenuto dalla ricorrente. Secondo quanto indicato nei
materiali e nella citata risposta, è infatti previsto che il regolamento sulla
polizia fissi in materia dei criteri "più esigenti" e, in particolare, che
stabilisca che chi proviene dall'esterno debba: essere in possesso di un titolo
di grado terziario ai sensi del modello SEFRI, ovvero un titolo universitario
(bachelor o master) rispettivamente di una scuola specializzata superiore;
disporre di adeguate conoscenze linguistiche degli idiomi nazionali e
dell'inglese; avere un'età minima più elevata rispetto a quella che deve avere
chi si candida per un posto in gendarmeria. In questo senso, la critica si basa
quindi anche su presupposti errati.

4.3.3. Nel medesimo contesto, occorre infine sottolineare che, dopo essere
stato assunto ma prima di essere nominato, il candidato esterno deve anch'egli
assolvere la Scuola cantonale di polizia (della durata di un anno) e portare a
termine un periodo pratico di introduzione alla professione, che nei materiali
viene quantificato in due anni, di modo che nemmeno è possibile semplicemente
affermare che lo stesso sarà attivo "sin dalla sua assunzione" e "senza un
giorno di pratica professionale" (messaggio del Consiglio di Stato, p.to I pag.
2; rapporto della Commissione della legislazione, p.ti IV e V pag. 2-3; verbale
della seduta del Gran Consiglio del 22 febbraio 2016, PVGC 2015/2016 pag. 3964
segg.; risposta al ricorso, pag. 3 seg.).

4.3.4. Così stando le cose, dimostrata non è quindi né una violazione dell'art.
8 cpv. 1 Cost. né la contrarietà all'art. 9 Cost. della via percorsa dal
legislatore ticinese, facendo uso dell'ampio spazio di manovra di cui dispone,
in particolare nell'ambito dell'organizzazione dell'impiego pubblico (DTF 143 I
1 consid. 3.3 pag. 8; 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249 consid. 3.3
pag. 254 seg.; sentenza 2C_829/2012 del 23 aprile 2013 consid. 3 con ulteriori
rinvii).

4.4. Nel contempo, un motivo per annullare gli art. 18a lett. b e 20 cpv. 2
lett. b LPol/TI non è ravvisabile neanche in relazione alla questione della
formazione interna prevista dopo l'assunzione nella polizia giudiziaria e prima
della nomina.

4.4.1. Riguardo a questo aspetto, la ricorrente denuncia il fatto che gli
agenti di polizia che concorrono internamente per diventare ispettori di
polizia giudiziaria hanno l'obbligo di conseguire una formazione specifica
supplementare della durata di tre mesi (organizzata dal centro di formazione di
polizia), mentre i neo ispettori di polizia reclutati tramite concorso esterno
frequentano la Scuola di polizia ma non devono seguire nessuna formazione
specifica.
Ora, vero è che l'obbligo di frequentare la Scuola di polizia giudiziaria, cioè
una formazione della durata di 3 mesi, durante la quale sono affrontate materie
afferenti le specificità della professione di ispettore ( messaggio del
Consiglio di Stato, p.to III pag. 8; risposta al ricorso, pag. 5), è previsto
solo dall'art. 18a lett. a e dall'art. 20 cpv. 2 lett. a LPol/TI, che
concernono gli ispettori assunti internamente, in provenienza dalla
gendarmeria. Altrettanto vero è però, e di questo la critica della ricorrente
non tiene debitamente conto, che l'art. 20 cpv. 2 lett. b LPol/TI prevede che
la nomina in polizia giudiziaria di ispettori assunti per concorso pubblico
avviene: da un lato, dopo la conclusione della Scuola cantonale di polizia, con
il conseguimento dell'attestato professionale federale per agente di polizia;
d'altro lato, dopo avere portato a termine con successo un periodo pratico di
introduzione alla professione, che dura due anni e che, trascorsi alcuni mesi
in gendarmeria, ha luogo nel campo specifico della Polizia giudiziaria con
stage presso il Ministero pubblico e con valutazione costante dei superiori (
messaggio del Consiglio di Stato, p.to III pag. 9; risposta al ricorso, pag.
5).

4.4.2. Anche in questo caso, una disparità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.)
rispettivamente un'insostenibilità (art. 9 Cost.) della regolamentazione in
discussione non è pertanto dimostrata.
Benché questo aspetto non trovi un riscontro diretto nella legge, occorre poi
attirare l'attenzione su quanto indicato dal Consiglio di Stato ticinese (al
riguardo, cfr. sempre la risposta al ricorso, pag. 5), ovvero che se durante il
periodo pratico di due anni di cui all'art. 20 cpv. 2 lett. b LPol/TI, previsto
solo per chi proviene dall'esterno e che ha luogo in massima parte nel campo
specifico della polizia giudiziaria, dovesse essere organizzata la formazione
specifica per i candidati interni, i candidati esterni sarebbero tenuti a
frequentare anche quella.

4.5. Detto delle critiche della ricorrente, con riferimento alla giurisprudenza
relativa all'art. 8 Cost. esposta nel precedente considerando 4.1 occorre
infine attirare l'attenzione sul fatto che eventuali disparità di trattamento,
in concreto non dimostrate, non comporterebbero ancora l'accoglimento del
ricorso, poiché andrebbero valutate tenendo conto degli obiettivi perseguiti
dal legislatore cantonale e in questo contesto, del rispetto del principio
della proporzionalità (DTF 136 I 1 consid. 4.3.2 pag. 8 con ulteriori rinvii a
giurisprudenza e dottrina). Nell'ottica dell'esame che deve svolgere questa
Corte e segnatamente del riserbo che la stessa si impone (precedente consid.
2.2), pure da tale profilo la novella legislativa non appare tuttavia
problematica.

4.5.1. Intanto, benché ritenga "criticabile" la risposta fornita dal
legislatore cantonale, la ricorrente medesima ammette la difficoltà di
reclutamento di personale idoneo a svolgere la funzione di ispettore, che
costituisce una delle ragioni che hanno portato le autorità ticinesi a
legiferare in materia (replica, pag. 2; messaggio del Consiglio di Stato, p.to
II.3 pag. 4 segg.).
Contestati non sono d'altra parte la sempre maggiore complessità dei reati con
cui la polizia giudiziaria è confrontata e quindi il grande interesse pubblico
a farvi fronte nel modo più efficace possibile.

4.5.2. A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, nemmeno appare poi
che nella volontà di comunque privilegiare le assunzioni interne, debba essere
ravvisata una "palese contraddizione", visto l'ampio risalto dato dal Consiglio
di Stato ai "vantaggi di ordine qualitativo che l'assunzione di personale
esterno permetterebbe di avere" (replica, pag. 4). La volontà governativa in
tal senso è infatti stata fatta propria pure dalla Commissione della
legislazione, la quale ha anch'essa espressamente osservato che, quando ne
saranno date le premesse, sarà privilegiata l'assunzione di agenti della
gendarmeria e, almeno a questo stadio, non vi è motivo di nutrire dubbi in
merito (rapporto della Commissione della legislazione, p.ti IV-V pag. 2 seg.).
D'altra parte, anche in termini assoluti e non solo in relazione a singoli
concorsi, sia il Governo che il Parlamento concordano sul fatto che il
mantenimento di una composizione equilibrata tra agenti provenienti dalla
gendarmeria e agenti assunti dall'esterno costituisce un aspetto
"imprescindibile" (messaggio del Consiglio di Stato, p.to I pag. 2 e p.to II.3
pag. 5 seg.; rapporto della Commissione della legislazione, p.to IV pag. 2
seg.; verbale della seduta del Gran Consiglio del 22 febbraio 2016, PVGC 2015/
2016 pag. 3964 segg.).

5.
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'autorità cantonale
non ha diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese di giustizia di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Gran Consiglio del Cantone
Ticino. 

Losanna, 11 luglio 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli

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