Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.419/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_419/2016        

Sentenza del 3 aprile 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Donzallaz,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, stabile le Gerre,
6928 Manno,

Fondazione per le Facoltà di Lugano
dell'Università della Svizzera italiana, via Giuseppe Buffi 13, c/o
Centrocivico, 6900 Lugano,

patrocinate dall'avv. Luca Beretta Piccoli,
opponenti,

B.________,
arch. C.________ e arch. D.________,

Oggetto
Appalti pubblici,

ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata il 5 aprile 2016 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Nell'ottobre 2010, la Scuola Universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI) e la Fondazione per le facoltà di Lugano dell'Università della
Svizzera italiana, per conto dell'Università della Svizzera italiana (USI),
hanno indetto un pubblico concorso di architettura a due fasi, retto dal
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo
2001 (CIAP; RL/TI 7.1.4.1.3), concernente la progettazione di un nuovo campus
universitario.
Nella prima fase sono giunti 125 progetti; 3 di essi sono stati esclusi già in
via preliminare e altri 112 dopo la valutazione della giuria.

B. 
Verificati gli atti e gli elaborati (progetti architettonici) presentati dai 10
concorrenti rimasti in gara e nel frattempo costituitisi in gruppi di lavoro
interdisciplinari, il 7 luglio 2011 la giuria ha rassegnato il suo rapporto
finale con il quale: ha notificato di avere scartato 3 ulteriori progetti; ha
stilato la graduatoria delle 7 proposte restanti; ha deciso l'attribuzione di
premi e indennizzi; ha raccomandato ai committenti di attribuire il mandato di
progettazione al team autore del progetto X.________, posizionatosi al primo
rango.
Fatte proprie le proposte della giuria, il 4 ottobre 2011 i committenti hanno
deciso di assegnare la progettazione di massima del campus universitario
all'autore del progetto X.________, arch. A.________ e relativo team.

C. 
L'11 ottobre 2012 i competenti organi dell'USI e della SUPSI, da una parte, e
il Gruppo X.________, dall'altra, hanno sottoscritto un contratto di
prestazioni globali nell'ambito del quale hanno definito tutti gli elementi del
mandato, compresi i risultati richiesti al team mandatario e la tempistica.
La prima consegna intermedia del progetto di massima non è stata approvata dai
mandanti; a questo insuccesso se ne è poi aggiunto un secondo, che ha incrinato
le relazioni tra le parti al punto tale da indurre i committenti a rescindere
il contratto di prestazioni globali per inadempienza e conseguente rottura del
rapporto di fiducia con il team mandatario.

D. 
A seguito della revoca del mandato, notificata il 25 febbraio 2013, la giuria
del concorso internazionale di architettura ha redatto un rapporto
complementare; in questo contesto ha formulato una nuova raccomandazione, nel
senso di attribuire il mandato per l'elaborazione del progetto al team autore
della proposta Y.________, originariamente classificatosi al secondo rango dopo
quello del progetto X.________.
Tenuto conto di questa raccomandazione, il 14 giugno 2013 i committenti hanno
risolto di assegnare il mandato per la progettazione di massima del nuovo
centro studi agli autori del progetto Y.________, arch. C.________ e D.________
con relativo team.

E. 
Il 27 giugno 2013 A.________ ha impugnato quest'ultima risoluzione davanti al
Tribunale amministrativo ticinese. Rifiutata la concessione dell'effetto
sospensivo (al riguardo, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_992/
2013 del 20 dicembre 2013), con giudizio del 5 aprile 2016 la Corte cantonale
non è tuttavia entrata nel merito del gravame, dichiarandone l'irricevibilità.
Preso atto del fatto che, pur affermando di agire anche per tutti i membri del
team di progettazione, A.________ ha adito il Tribunale amministrativo
autonomamente, senza il concorso degli altri componenti del gruppo di lavoro,
che va equiparato ad una società semplice, ha infatti concluso che
all'insorgente non poteva essere riconosciuta la legittimazione attiva. Per i
Giudici ticinesi, la rinuncia degli altri membri del team ad impugnare il
provvedimento adottato il 14 giugno 2013 dal committente, provata dalla mancata
produzione di una dichiarazione di adesione alla causa, toglieva ogni utilità
pratica all'interesse vantato dal ricorrente in ordine all'annullamento della
decisione impugnata, non potendo egli, da solo, entrare in considerazione per
l'aggiudicazione del mandato. In via abbondanziale ha poi aggiunto che il
ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito, spiegandone le ragioni.

F. 
Il 9 maggio 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia
costituzionale con cui chiede testualmente:

1. La decisione del Tribunale Amministrativo del Canton Ticino del 5 aprile
2016 deve essere interamente annullata.
2. All'istanza appaltante deve essere intimato di indire una nuova procedura di
appalto.
3. Eventualmente, il gravame è da rimandare all'istanza inferiore per nuova
decisione.
4. Tasse e spese a carico delle controparti, che rifonderanno all'istante
congrua indennità per le spese ripetibili.
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato
nelle conclusioni della propria sentenza. Gli opponenti hanno invece domandato:
in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via
subordinata, che esso sia respinto.

Diritto:

1.

1.1. In ambito di commesse pubbliche, il ricorso in materia di diritto pubblico
è ammissibile solo se il valore d'appalto raggiunge quelli previsti dall'art.
83 lett. f n. 1 LTF e, cumulativamente, se la fattispecie pone una questione di
diritto d'importanza fondamentale giusta l'art. 83 lett. f n. 2 LTF (DTF 134 II
192 consid. 1.2 pag. 194 seg.). Nel caso le due condizioni di ammissibilità non
siano adempiute, resta da verificare se sia aperta la via del ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).

1.2. L'esistenza di una questione giuridica d'importanza fondamentale va
ammessa in modo restrittivo (DTF 133 III 493 consid. 1.1 pag. 494). Per
ritenere adempiuto il presupposto dell'art. 83 lett. f n. 2 LTF non basta che
il Tribunale federale non si sia mai pronunciato sulla questione sottopostagli;
occorre piuttosto che il problema giuridico sollevato sia suscettibile di
ripresentarsi in svariati casi analoghi, per cui la sua soluzione può fungere
da riferimento per la prassi; la questione giuridica aperta o controversa, che
deve concernere gli acquisti pubblici, deve inoltre avere portata tale da
richiedere un chiarimento della più alta istanza giudiziaria federale (DTF 139
III 209 consid. 1.2 pag. 210; 138 I 143 consid. 1.1. pag. 147; 137 II 313
consid. 1.1 pag. 316 e 134 II 192 consid. 1.3 pag. 195; sentenze 2C_670/2014
del 19 novembre 2014 consid. 1.2; 2C_720/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 1.2;
2C_706/2009 del 4 maggio 2010 consid. 2.2 e 2C_559/2008 del 17 dicembre 2008
consid. 1.2).

1.3. Con il giudizio impugnato la Corte cantonale non è entrata nel merito del
ricorso formulato da A.________, dichiarandolo inammissibile, poiché
quest'ultimo aveva adito il Tribunale amministrativo da solo, senza il concorso
degli altri componenti del suo gruppo di lavoro rispettivamente della società
semplice che detto gruppo costituiva. Ritenuto che l'oggetto del litigio è
determinato dalla decisione impugnata, segnatamente dal suo dispositivo
(BERNARD CORBOZ, COMMENTAIRE DE LA LTF, 2 a ED. 2014, N. 31 SEGG. AD ART. 112)
è riguardo a questo aspetto che dev'essere data anche la questione d'importanza
fondamentale ai sensi dell'art. 83 lett. f n. 2 LTF.

1.3.1. Nella fattispecie, l'insorgente ritiene che il quesito d'importanza
fondamentale al quale il Tribunale federale dovrebbe dare risposta sia il
seguente:

"È legittimo, dopo avere eseguito una procedura di appalto pubblica, che è
stata terminata tramite una decisione di assegnazione del mandato cresciuta in
giudicato e con la stipulazione di un contratto con il destinatario
dell'assegnazione, assegnare lo stesso mandato nell'ambito di una procedura per
incarico diretto e stipulare un contratto con il destinatario, senza aver
revocato la prima decisione di assegnazione e senza eseguire una seconda
procedura di appalto?".
Non concernendo manifestamente l'argomentazione fornita dalla Corte cantonale
per giustificare la sua decisione di non entrata in materia, in assenza della
necessaria legittimazione, bensì quella di merito, formulata solo in via
abbondanziale, l'opinione del ricorrente non può di conseguenza essere seguita.

1.3.2. Stessa conclusione occorre inoltre trarre nella misura in cui, più oltre
nell'impugnativa, l'insorgente pare identificare un (ulteriore) quesito
d'importanza fondamentale nella domanda a sapere:

"se e in che modalità il destinatario della decisione di assegnazione del
mandato in una procedura di appalto può far valere quei diritti, che si
riferiscono a una successiva procedura per incarico diretto a un terzo".
Pure in questo caso, la domanda posta non riguarda in effetti l'argomento
fornito dalla Corte cantonale per negare l'ammissibilità dell'impugnativa:
ovvero il fatto che il ricorrente aveva adito il Tribunale amministrativo da
solo, senza il concorso degli altri componenti del suo gruppo di lavoro
rispettivamente della società semplice al quale tale gruppo di lavoro dovrebbe
essere equiparato.

1.3.3. Una questione d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 83 lett. f n.
2 LTF non può infine essere ravvisata nelle critiche che sono state
effettivamente formulate all'indirizzo della motivazione adottata dai Giudici
ticinesi e qui appena riassunta.

Come vedremo anche più avanti, in relazione a tale aspetto il ricorrente fa
infatti valere solo delle lesioni di carattere procedurale (violazione del
diritto di essere sentito così come dell'obbligo di accertare i fatti d'ufficio
da parte della Corte cantonale), che non attengono al diritto delle commesse
pubbliche e che, essendo il loro rilievo circoscritto al caso in esame, non
hanno nemmeno una portata generale (precedente consid. 1.2).

1.4. Non vertendo l'impugnativa su nessuna questione giuridica d'importanza
fondamentale, il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto
inammissibile, a prescindere dal raggiungimento dei valori soglia richiesti
dall'art. 83 lett. f n. 1 LTF.
Interposto tempestivamente (art. 117 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF)
contro una decisione finale (art. 117 e art. 90 LTF) pronunciata da un'autorità
cantonale di ultima istanza con natura di tribunale superiore (art. 114 e art.
86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), il gravame è per contro di principio
proponibile come ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg.
LTF).
Considerato che la Corte cantonale ha decretato l'irricevibilità
dell'impugnativa davanti ad essa interposta per difetto di legittimazione
attiva, dato è in effetti anche un interesse giuridicamente protetto a
ricorrere per far valere la violazione dei diritti di parte (art. 115 LTF;
sentenza 2D_74/2010 del 31 maggio 2011 consid. 1.4).

2.

2.1. Con ricorso sussidiario in materia costituzionale è possibile censurare
solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto di
tali diritti non è inoltre esaminato d'ufficio (art. 106 cpv. 2 LTF in
relazione con l'art. 117 LTF). Chi ricorre deve in effetti spiegare in modo
chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata,
quali diritti costituzionali ritiene violati e perché (DTF 135 III 232 consid.
1.2 pag. 234; 134 I 23 consid. 6.1 pag. 31 seg.).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità
inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene unicamente quando è stato
eseguito in violazione di un diritto costituzionale (art. 118 cpv. 2 in
relazione con l'art. 116 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione
impugnata, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di
prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio
impugnato (art. 99 cpv. 1 in relazione con l'art. 117 LTF; DTF 133 IV 343
consid. 2.1 pag. 343 seg.).

2.3. Come verrà precisato anche nel seguito, l'impugnativa adempie solo in
parte ai requisiti di motivazione esposti. Nella misura in cui non li rispetta
- segnatamente poiché il ricorrente si limita a considerare che le
argomentazioni esposte nel giudizio impugnato sarebbero a vario titolo
illegali, incostituzionali o contrarie al diritto internazionale, senza
motivare in modo adeguato queste censure - essa sfugge pertanto a un esame da
parte di questo Tribunale.

3.
Confrontata con il gravame davanti ad essa interposto, la Corte cantonale lo ha
per l'appunto dichiarato inammissibile.

3.1. Nel proprio giudizio si è dapprima richiamata all'art. 43 dell'abrogata
legge cantonale sulle cause amministrative del 19 aprile 1966 (vLPamm/TI),
applicabile alla fattispecie, ricordando che affinché un ricorso sia ricevibile
basta che chi insorge possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed
attuale all'annullamento o alla modifica della decisione contestata.

3.2. Fatte queste premesse e passata all'esame della fattispecie specifica ha
quindi rilevato:
che alla seconda fase della gara hanno partecipato gruppi di lavoro
interdisciplinari, tra cui il team X.________, e che essi sono equiparabili ad
un consorzio, ovvero ad una società semplice giusta l'art. 530 CO;
che la società semplice non ha capacità giuridica, né processuale, ragione per
la quale solo i singoli membri della società riuniti in un litisconsorzio
necessario fruiscono della legittimazione attiva;
che, pur affermando di agire per sé e tutti i membri del team di progettazione,
il ricorrente ha adito il Tribunale cantonale amministrativo in modo autonomo,
senza il concorso degli altri componenti del suo gruppo di lavoro e che ciò è
provato dal fatto che la procura data al primo patrocinatore è stata conferita
e sottoscritta a titolo individuale dal solo arch. A.________;
che, sebbene la questione fosse stata esplicitamente sollevata dagli enti
banditori nei loro allegati di causa e fosse stata anche oggetto di discussione
tra le parti, durante tutto l'iter ricorsuale l'insorgente non ha mai prodotto
nessuna dichiarazione di adesione alla causa da parte degli altri consorziati;
che a quest'ultimo non può quindi essere riconosciuta la legittimazione attiva,
poiché la rinuncia degli altri membri del team X.________ ad impugnare il
provvedimento adottato il 14 giugno 2013 dal committente ha tolto qualsiasi
utilità pratica all'interesse vantato in ordine all'annullamento dello stesso,
non potendo il solo arch. A.________ entrare in considerazione ai fini
dell'aggiudicazione del mandato.

3.3. Da parte sua, il ricorrente ritiene invece che la conclusione della Corte
cantonale con cui gli viene negata la legittimazione attiva leda l'art. 29 cpv.
2 e 9 Cost. (in relazione con l'art. 18 vLPamm/TI) così come l'art. 6 e 13
CEDU.

4. 
Secondo l'insorgente, la Corte cantonale avrebbe leso il suo diritto di essere
sentito poiché si sarebbe pronunciata in merito alla legittimazione a ricorrere
senza prima sottoporgli la questione e senza svolgere i necessari accertamenti,
come il codice di procedura cantonale le imponeva. Li avesse svolti, continua,
avrebbe concluso che i singoli membri del team di progettazione intrattenevano
con lui solo relazioni di carattere lavorativo e, per quanto riguarda la
procedura di appalto, non sussisteva pertanto nessuna società semplice.

4.1. Il diritto di essere sentiti concerne tutte quelle facoltà che vanno
riconosciute al cittadino affinché possa far valere la sua posizione nella
procedura (DTF 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282 e 134 I 140 consid. 5.3 pag.
148). In base all'art. 29 cpv. 2 Cost. è tra l'altro necessario interpellare le
parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una
norma o un principio giuridico non evocati in precedenza e dei quali nessuna
delle parti si è prevalsa o poteva supporre la pertinenza (DTF 130 III 35
consid. 5 pag. 39 seg.; sentenze 2C_368/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 6.1 e
2C_537/2013 del 22 agosto 2013 consid. 3.3.1 riferite proprio alla questione
della legittimazione a ricorrere).
Un simile obbligo non era in casu tuttavia dato. Come risulta dai fatti
accertati nel giudizio impugnato e dagli atti al quale esso rinvia, il problema
della legittimazione attiva del ricorrente - insorto davanti al Tribunale
amministrativo "agendo per sé e per tutti i membri del team di progettazione" -
costituiva in effetti un tema di confronto tra le parti rispettivamente un
aspetto delicato, segnalato come tale - e a chiare lettere - anche dall'istanza
precedente nella sua decisione di diniego dell'effetto sospensivo, poi
confermata dal Tribunale federale. La critica con cui il ricorrente si lamenta
di non essere stato interpellato al riguardo prima che i Giudici decidessero a
suo sfavore è quindi manifestamente infondata.

4.2. Il diritto di essere sentito ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. può nel
contempo essere richiamato per denunciare una limitazione inammissibile del
proprio potere d'esame da parte di un'autorità giudicante: come fatto
dall'insorgente con riferimento all'art. 18 vLPamm/TI, che prevede
l'accertamento d'ufficio dei fatti (DTF 131 II 271 consid. 11.7 pag. 303 seg.
con ulteriori rinvii).
Anche in questo contesto, una sua lesione non è però ravvisabile. Come a più
riprese indicato dal Tribunale federale, non da ultimo proprio anche con
esplicito riferimento all'art. 18 vLPamm/TI, il principio inquisitorio non
dispensa in effetti le parti dal loro obbligo di collaborare all'accertamento
dei fatti e spetta in particolare a queste ultime indicare quelle circostanze
da cui intendono dedurre dei diritti o comunque dei vantaggi (DTF 120 V 357
consid. 1a pag. 360; 106 Ib 77 consid. 2a/aa pag. 80 seg.; sentenze 9C_52/2013
del 12 aprile 2013 consid. 4.2 con ulteriori rinvii). A maggior ragione, ciò
vale poi nella fattispecie che ci occupa visto e considerato che, come è già
stato sottolineato, la questione della legittimazione attiva dell'insorgente,
che dichiarava di agire in causa "per sé e per tutti i membri del team di
progettazione", era controversa.

4.3. Quanto appena indicato, porta nel contempo a escludere che, siccome non ha
svolto accertamenti la Corte cantonale ha fornito pure una decisione che non è
sufficientemente motivata, e inoltre che al fine di dimostrare la propria
legittimazione attiva davanti al Tribunale amministrativo, il ricorrente possa
produrre nuovi documenti in sede federale, come invece da lui preteso.
Quando una parte ha omesso di allegare o di provare fatti che era tenuta ad
allegare o provare già in precedenza, come nel caso in esame, le condizioni per
addurre nuovi fatti e mezzi di prova sulla base dell'art. 99 cpv. 1 LTF non
sono infatti date (sentenze 2C_426/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 2.3 e 9C_52/
2013 del 12 aprile 2013 consid. 4.2).

4.4. Nel medesimo contesto, a differente conclusione non porta poi il richiamo
all'art. 6, all'art. 13 CEDU e all'art. 9 Cost. in relazione con l'art. 18
vLPamm.
In effetti, la lesione dell'art. 6 CEDU viene sostenuta nel ricorso facendo
integrale rinvio alle motivazioni addotte a sostegno della violazione del
diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. e senza pretendere
di potere in casu dedurre dal diritto convenzionale una protezione più estesa
di quella garantita dalla Costituzione. Per quanto riguarda l'art. 13 CEDU, che
non ha portata autonoma (DTF 137 I 128 consid. 4.4.3 pag. 134), ad esso viene
invece rinviato presupponendo che la critica sulla violazione del diritto di
essere sentito esposta richiamandosi all'art. 29 cpv. 2 Cost. fosse fondata,
ciò che però non è. Per quel che poi attiene all'art. 18 vLPamm, già è stato
detto che esso non dispensa le parti dal collaborare all'accertamento dei fatti
e spetta in particolare a queste ultime indicare quelle circostanze da cui
intendono dedurre dei diritti o comunque dei vantaggi. Anche l'arbitrio,
sostenuto perché la Corte cantonale non avrebbe agito motu proprio
nell'accertamento dei fatti, dev'essere quindi negato.

4.5. Continuando - a torto - a sostenere che la Corte cantonale abbia preso la
propria decisione senza procedere ai necessari accertamenti di fatto e
ritenendosi - sempre a torto - legittimato ad addurne di nuovi in base all'art.
99 cpv. 1 LTF, il ricorrente non dimostra infine nemmeno un apprezzamento
arbitrario di quei fatti che risultano dal giudizio impugnato e sui quali la
Corte cantonale poteva legittimamente basarsi per emettere la propria sentenza.

4.5.1. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti,
il Tribunale federale riconosce alle istanze precedenti un ampio potere.
Ammette cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora non abbiano
manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbiano
omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo,
oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbiano tratto deduzioni
insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4). In
conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta a chi insorge argomentare, con
precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove
avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento
dell'autorità sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe
suscettibile di avere influenza sull'esito del litigio (DTF 133 IV 286 consid.
1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).

4.5.2. Come appena anticipato, il sussistere degli estremi indicati non viene
in casu tuttavia dimostrato. Al contrario, pronunciandosi sulla fattispecie,
l'insorgente medesimo rileva che la questione relativa all'identità del
destinatario/dei destinatari della decisione di assegnazione del mandato, presa
dal committente il 4 ottobre 2011, quindi della legittimazione a ricorrere,
potesse essere qualificata anche come "controversa" e quindi potesse essere
vista in più modi. D'altra parte, sempre in questo contesto va rilevato, una
volta di più, che lo stesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è
stato introdotto - anche se per l'appunto solo accompagnato da un procura
sottoscritta dal ricorrente, in seguito non completata da nessuna ulteriore
dichiarazione di adesione alla causa (precedente consid. 3.2) - con l'intento
di agire "per sé e per tutti i membri del team di progettazione".

5. 
Visto che il diniego della legittimazione ad insorgere resiste a tutte le
censure di natura costituzionale sollevate, che delimitano l'esame da parte di
questa Corte in merito a tale aspetto, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale va di conseguenza respinto. Confermata l'assenza di
legittimazione attiva non occorre in effetti nemmeno soffermarsi sulle critiche
relative all'argomentazione fornita dai Giudici cantonali in via abbondanziale
(sentenze 2C_368/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 9 e 5A_ 202/2015 del 26
novembre 2015 consid. 2.2 non pubblicato in DTF 142 III 1 consid. 2.1 seg. e
contrario).

6.

6.1. Per quanto precede, il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale va
respinto sia riguardo alle conclusioni presentate in via principale che
subordinata.

6.2. Nonostante abbiano presentato una risposta, l'USI e la SUPSI non hanno
diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF; sentenza 2C_992/2013 del 20 dicembre
2013 consid. 5.2).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.

2. 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 12'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori rispettivamente alle parti e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 3 aprile 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli

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