Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.410/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_410/2016

Sentenza del 12 maggio 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Giudice presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna.

Oggetto
Divieto d'entrata,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2016 dal Tribunale
amministrativo federale, Corte III.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 18 aprile 2016 il Tribunale amministrativo federale, Corte
III, ha respinto il gravame presentato il 5 dicembre 2014 da A.________ (1949),
cittadino italiano residente in Italia, contro il divieto d'entrata emanato nei
suoi confronti dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM il 18 novembre
2014 e valevole fino al 17 novembre 2019.
Il Tribunale amministrativo federale ha in primo luogo richiamato le norme di
diritto interno (art. 67 e 96 LStr [RS 142.20] in relazione con l'art. 80 OASA
[RS 142.201]) e di diritto convenzionale (art. 3 ALC [RS 0.142.112.681]
combinato con gli art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 Allegato I ALC nonché le
direttive 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 e 2008/115/CE del 16 dicembre 2008)
applicabili in concreto. Ha poi osservato che l'interessato era stato
condannato più volte sia dalle autorità svizzere durante la sua lunga
permanenza nel nostro Paese (dal novembre 1968 al luglio 2000, quando è stato
deciso il suo rimpatrio), ciò che aveva comportato l'emanazione di un primo
divieto d'entrata il 17 maggio 2005 con scadenza al 16 maggio 2010, che dalle
autorità italiane (tra l'altro una condanna a tre anni di reclusione per reati
commessi tra il settembre 2009 e il luglio 2010). Tenuto conto della gravità e
della pericolosità delle infrazioni commesse nonché il loro reiterarsi, il
provvedimento avversato adempiva le condizioni poste per derogare al principio
della libera circolazione previsto dall'ALC. Infine, ha osservato che la misura
contestata rispettava sia il principio della proporzionalità che l'art. 8 CEDU
(i figli viventi in Svizzera erano maggiorenni ed egli non aveva alcun
particolare legame con il nostro Paese).

B. 
Il 5 maggio 2016 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale con
il quale contesta il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti. Adduce
che detta misura non si giustifica visto il ravvedimento operato negli ultimi
dieci anni. Domanda inoltre che gli siano concessi dei permessi perché deve
curare le diverse patologie di cui soffre e a tal fine dovrà essere assistito
dai famigliari residenti in Svizzera.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. 
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

2. 

2.1. L'impugnativa è stata presentata contro una decisione del Tribunale
amministrativo federale in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato
se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. La
facoltà di interporre ricorso sussidiario in materia costituzionale è invece a
priori esclusa (art. 113 LTF).

2.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli
stranieri concernenti l'entrata in Svizzera. Il motivo d'esclusione non si
applica però se il gravame è stato inoltrato da uno straniero che può
prevalersi dell'ALC, quindi del diritto alla doppia istanza di ricorso
garantito dall'art. 11 cpv. 1 e 3 ALC (DTF 131 II 352 consid. 1.2 pag. 354
seg.; sentenza 2C_110/2012 del 26 aprile 2012 consid. 1.1). In ragione della
cittadinanza italiana del ricorrente, l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF non trova
applicazione nella fattispecie. Tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentata
da una persona legittimata a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è
quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

3.

3.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta
perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve
essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su
quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1
pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre
genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali,
bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione
dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid.
2.1-2.3 pag. 245 segg.).

3.2. Sennonché l'impugnativa in esame non adempie le esigenze di motivazione
appena illustrate. Il ricorrente infatti non si confronta con la dettagliata
argomentazione sviluppata dal Tribunale amministrativo federale secondo cui il
provvedimento impugnato non disattende l'ALC né il principio della
proporzionalità né, infine, l'art. 8 CEDU (sentenza impugnata pag. 7 a 12) né
sostanzia una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). Per quanto
riguarda invece il rilascio di un permesso per potersi curare in Svizzera, il
quesito esula dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito.
A titolo abbondanziale ci si limita a rammentare al ricorrente che,
dimostratone la necessità nonché adempiti determinati requisiti, egli può
chiedere alla Segreteria di Stato della migrazione SEM la concessione di un
salvacondotto (vedasi art. 67 cpv. 5 LStr).

3.3. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della
causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

4. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al
Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Losanna, 12 maggio 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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