Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.368/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_368/2016

Sentenza del 17 ottobre 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Haag,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Divisione dell'economia,
Dipartimento delle finanze e dell'economia
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Diniego dell'autorizzazione per l'estensione degli orari
di apertura dei negozi della piccola e della grande distribuzione durante il
periodo invernale 2012-2013
ogni sabato fino alle 18.00 su tutto il territorio cantonale.

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'11 marzo
2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
II 10 ottobre 2012 la A.________ si è rivolta al Dipartimento delle finanze e
dell'economia del Cantone Ticino (DFE) per ottenere la concessione di una
deroga degli orari di apertura dei negozi. In particolare, essa chiedeva che
durante il periodo invernale 2012-2013, ovvero dalla seconda domenica di
ottobre sino al sabato Santo, i negozi della piccola e della grande
distribuzione presenti in Ticino potessero tenere aperto il sabato fino alle
18.00 invece che fino alle 17.00.
Il 12 ottobre successivo, l'allora Direttrice del DFE ha preso posizione su
tale domanda, osservando come, malgrado il Consiglio di Stato avesse da tempo
licenziato un messaggio per modificare la regolamentazione in materia, la
legislazione cantonale in vigore non permetteva di concedere le deroghe
richieste.

B. 
Dopo avere ricevuto la risposta della Direttrice del DFE, la A.________ ha
chiesto al Consiglio di Stato ticinese di emanare una decisione impugnabile.
Con atto del 6 novembre 2012, il Governo cantonale ha quindi formalmente
respinto l'istanza di deroga.
Adito su ricorso dalla A.________, il Tribunale amministrativo ticinese non è
entrato nel merito del gravame, dichiarandone l'irricevibilità. Secondo i
Giudici cantonali quest'ultima non aveva infatti dimostrato di disporre della
legittimazione ad insorgere, né direttamente né in qualità di associazione che
agisce "in rappresentanza" dei suoi membri. A titolo abbondanziale ha poi
aggiunto che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito, spiegandone
le ragioni.

C. 
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 28 aprile 2016, la A.________
insorge ora davanti al Tribunale federale, chiedendo:

"1. Il ricorso è accolto.
a) La decisione del Tribunale cantonale amministrativo dell'11 marzo 2016 è
annullata.
b)è accertata l'incostituzionalità degli art. 21 e 17 LCL e quindi è ammessa
l'apertura dei negozi della piccola e della grande distribuzione in tutto il
Ticino senza limiti di orario se non quelli imposti dalla legge federale sul
lavoro.
c) In tale ambito è in particolare accertata l'illiceità della decisione del
Consiglio di Stato di data 6 novembre 2012 con cui è stata negata l'istanza
chiedente l'estensione dell'apertura dei negozi il sabato fino alle 18 durante
il periodo invernale 2012-2013.
2. Protestate spese e ripetibili."
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale
amministrativo del Cantone Ticino hanno chiesto che il ricorso venga respinto.
Quest'ultimo ha pure attirato l'attenzione sul fatto che "sarà compito del
Tribunale federale esaminare, al momento dell'emanazione del giudizio, se, alla
luce delle modifiche legislative intervenute a livello cantonale, la ricorrente
è ancora in possesso di un interesse attuale e concreto che la legittimi a
insorgere". Con replica del 19 agosto 2016, la ricorrente ha ribadito
integralmente le sue richieste. Riguardo alla questione sollevata dalla Corte
cantonale, ha osservato che l'entrata in vigore delle citate modifiche
legislative dipende "dall'adozione di un contratto collettivo di lavoro, che
deve essere decretato di obbligatorietà generale dal Consiglio di Stato, e la
cui promulgazione non va certo data per imminente".

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24).
Il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità
cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv.
1 lett. d e cpv. 2 LTF), concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett.
a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF
(sentenze 2C_978/2010 del 24 maggio 2011 consid. 1.1 e 2C_378/2008 del 20
febbraio 2009 consid. 1.1) ed è stato presentato nei termini (art. 46 lett. a
in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF). Sotto i profili evocati, l'impugnativa
è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
Dato l'esito della lite, la questione dell'ammissibilità delle singole
conclusioni formulate con lo stesso può essere lasciata aperta.

2.

2.1. Giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF, è legittimato a interporre ricorso in materia
di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. c).

2.2. L'interesse degno di protezione, che può essere giuridico o di fatto,
dev'essere dato sia quando il ricorrente adisce il Tribunale federale sia al
momento in cui quest'ultimo si pronuncia nel merito della causa (DTF 140 III 92
consid. 1.1 pag. 93 seg.; 139 I 206 consid. 1.1. pag. 208; 137 II 40 consid.
2.1 pag. 41). Malgrado la mancanza di un interesse attuale, il Tribunale
federale esamina tuttavia un ricorso quando la questione posta potrebbe
ripresentarsi, in ragione della durata della procedura una pronuncia tempestiva
in merito non sarebbe possibile e c'è nel contempo un interesse pubblico a
risolvere il quesito posto (DTF 137 I 296 consid. 4.2 pag. 299; 136 II 101
consid. 1.1. pag. 103).

2.3. Come rilevato nei fatti, la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile il
gravame davanti ad esso interposto, perché la ricorrente non aveva dimostrato i
presupposti per agire in giudizio. Secondo la giurisprudenza relativa a
decisioni di questo genere, l'interesse a ricorrere davanti al Tribunale
federale è quindi in principio dato, indipendentemente dal sussistere della
legittimazione nel merito (DTF 135 II 145 consid. 3.1 pag. 148 e 133 V 239
consid. 4 pag. 241 seg.; sentenze 1C_38/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1 e
2C_64/2007 del 29 marzo 2007 consid. 2.3). A simile conclusione non osta del
resto il fatto che la deroga richiesta riguardasse il periodo invernale
2012-2013 rispettivamente il fatto che, il 23 marzo 2015, il Gran Consiglio
ticinese ha approvato una nuova legge sull'apertura dei negozi e che
quest'ultima sia stata accolta anche in votazione popolare il 28 febbraio 2016.
Da una parte, il ricorso solleva infatti questioni di principio che potrebbero
ripresentarsi senza che il Tribunale federale abbia il tempo di pronunciarsi
tempestivamente in merito (sentenza 2C_892/2011 del 17 marzo 2012 consid. 1.2).
D'altra parte, l'entrata in vigore della nuova legge sull'apertura dei negozi è
ancora incerta (sentenze 2C_358/2016 del 3 maggio 2016 consid. 2 e 2C_316/2016
del 19 aprile 2016 consid. 2).

3.

3.1. In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF,
il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso
non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi
sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).
Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della
violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina in effetti
simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106
cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).

3.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione
del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero
arbitrario (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo
la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti
o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343
seg.).

3.3. L'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni di motivazione
esposte. Nella misura in cui non le rispetta, essa non può pertanto essere
esaminata oltre.

4.

4.1. In ottica procedurale, il Tribunale amministrativo si è dapprima
richiamato all'art. 43 dell'abrogata legge cantonale sulle cause amministrative
del 19 aprile 1966, applicabile alla fattispecie, ricordando che affinché il
gravame sia ricevibile basta che il ricorrente possa prevalersi di un interesse
personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modifica della
decisione contestata. Fatte queste premesse, ha quindi rilevato:
che contrariamente a quanto asserito nel gravame, la ricorrente non risultava
direttamente lesa nei suoi interessi dalla decisione di diniego della deroga,
siccome non ne era la destinataria materiale, qualifica che può essere
riconosciuta unicamente alle persone (fisiche o morali) titolari di un'attività
commerciale ai sensi dell'art. 17 della legge cantonale sul lavoro dell'11
novembre 1968 (LCL; RL/TI 10.1.1.1.) assoggettata agli orari di chiusura
stabiliti dall'art. 21 LCL;
che non permette di sovvertire questa conclusione nemmeno il fatto che la
ricorrente abbia inoltrato l'istanza in questione a proprio nome, non bastando
da sola questa semplice circostanza a conferirle la qualità per agire in causa
personalmente.

4.2. Dopo aver negato la legittimazione dell'insorgente a ricorrere
personalmente e direttamente contro la decisione di diniego della deroga
richiesta, la Corte cantonale ha quindi aggiunto:
che in quanto - presumibilmente - associazione giusta gli art. 60 CC, la
ricorrente avrebbe potuto in teoria insorgere in difesa dei suoi membri
(cosiddetto ricorso corporativo di natura "egoista"), ma che a tale scopo non
aveva provato che la maggioranza o molti di essi fossero toccati dall'atto
impugnato e che gli statuti le affidassero la difesa degli interessi comuni;
che, in effetti e al pari degli altri presupposti processuali, la sussistenza
della legittimazione a ricorrere deve essere esaminata d'ufficio, mentre che la
prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta esclusivamente a chi
ricorre;
che l'insorgente, che sembrerebbe tra l'altro essere un'associazione che
raggruppa a sua volta varie organizzazioni di commercianti, non ha addotto
nessuna prova al riguardo, in particolare non ha indicato chi siano i suoi
soci, né tantomeno si è preoccupata di versare agli atti copia dei propri
statuti, ragione per la quale il suo ricorso dev'essere respinto in ordine per
carenza di legittimazione attiva;
che la ricorrente, rappresentata da persone particolarmente cognite di diritto,
nemmeno poteva dare per scontato che i Giudici cantonali ritenessero che i
presupposti per poterle riconoscere la facoltà di agire in giudizio fossero
pacificamente adempiuti, siccome avrebbe dovuto sapere che l'istanza di
giudizio adita non può ritenere acquisita l'esistenza di un presupposto
processuale di cui incombe a chi insorge versare la prova agli atti.

5. 
In via preliminare, la ricorrente considera che in relazione al diniego della
legittimazione il giudizio impugnato non sia sufficientemente motivato e che
leda pertanto l'art. 29 Cost.

5.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
più aspetti. Tra questi, anche il diritto ad una motivazione sufficiente, cui
l'insorgente si richiama. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti
i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla decisione
impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo
ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236
seg.).

5.2. Sennonché l'aspetto del diritto di essere sentiti richiamato non risulta
nella fattispecie violato. La motivazione contenuta nel giudizio impugnato,
riassunta nel considerando precedente, permette in effetti senza dubbio di
comprendere i motivi che hanno condotto il Tribunale amministrativo ticinese a
non entrare nel merito del gravame: tant'è che la pronuncia dei Giudici
ticinesi è stata in seguito impugnata con un ricorso in cui tali ragioni
vengono elencate in maniera precisa (sentenza 2C_484/2008 del 9 gennaio 2009
consid. 2.1 non pubblicata in DTF 135 II 49). In particolare, una lesione del
diritto a una spiegazione sufficiente non è data nemmeno in relazione
all'osservazione della Corte cantonale secondo cui "non permette di sovvertire
questa conclusione nemmeno il fatto che la ricorrente abbia inoltrato l'istanza
in questione a proprio nome, non bastando da sola questa semplice circostanza a
conferirle la qualità per agire in causa a proprio nome", che la ricorrente
ritiene priva di motivazione. Dal giudizio impugnato ben risulta infatti come,
indipendentemente dalla partecipazione alla procedura davanti all'istanza
precedente, l'insorgente non è "direttamente lesa nei suoi legittimi interessi"
e non adempie a quelle condizioni cumulative richieste - in analogia a quanto
previsto anche sul piano federale dagli art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA - dall'art.
43 LPAmm/TI. In relazione alla censura sollevata, l'impugnativa è pertanto
infondata.

5.3. A titolo completivo occorre del resto rilevare che davanti alla semplice
indicazione secondo cui "A.________, istante della richiesta respinta con la
decisione impugnata è senz'altro legittimata a ricorrere, in quanto
direttamente lesa nei propri legittimi interessi (cfr. art. 43 LPamm) ", la
Corte cantonale non si è limitata a scartare la legittimazione in relazione ad
un ricorso presentato a titolo personale e diretto - come indicato
nell'impugnativa - ma si è spinta oltre, spiegando anche perché non vi fossero
nemmeno gli estremi per eventualmente ammettere la legittimazione a presentare
il cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista: ipotesi che la ricorrente
non aveva fatto.

6. 
Secondo l'insorgente, la Corte cantonale avrebbe leso il suo diritto di essere
sentita anche poiché si è pronunciata in merito alla questione della
legittimazione "adducendo lacune di allegazione e prova, senza prima sottoporre
la questione alla ricorrente".

6.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. concerne
tutte quelle facoltà che vanno riconosciute al cittadino affinché possa far
valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282 e
134 I 140 consid. 5.3 pag. 148). In via generale, il diritto di essere sentito
ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. dev'essere posto in relazione con
l'accertamento dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario
interpellare le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria
decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza e dei
quali nessuna delle parti si è prevalsa o poteva supporre la pertinenza (DTF
130 III 35 consid. 5 pag. 39 seg.; sentenza 2C_537/2013 del 22 agosto 2013
consid. 3.3.1 riferito proprio alla legittimazione a ricorrere).

6.2. Come rilevato in precedenza, davanti alla Corte cantonale l'insorgente ha
indicato di essere "direttamente lesa nei propri legittimi interessi (cfr. art.
43 LPamm) "; essa non ha invece indicato di volere introdurre un ricorso
corporativo di natura egoista, "in rappresentanza" dei suoi membri.
Ritenuto che la ricorrente non ha manifestato l'intenzione di presentare un
ricorso corporativo di natura egoista, mal si comprende quindi come possa oggi
rimproverare al Tribunale amministrativo di avere esso stesso formulato - dopo
avere negato che fosse toccata "direttamente" - anche una seconda ipotesi,
ovvero proprio quella di un ricorso corporativo di natura egoista, ma di averla
poi scartata per ragioni probatorie, senza prima interpellarla. Secondo la
giurisprudenza indicata, un simile diritto sussiste infatti solo in via
eccezionale, quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su
una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza e dei quali
nessuna delle parti si è prevalsa o poteva supporre la pertinenza. Non così è
invece quando la nuova ipotesi poteva essere facilmente prospettata
dall'insorgente medesimo, rispettivamente quando l'autorità la formula dopo
avere comunque discusso e respinto quella fatta valere nel ricorso, come è
avvenuto nel caso in esame. Come già detto, la Corte cantonale ha infatti
dapprima esaminato l'ipotesi che aveva fatto la ricorrente e concluso che la
stessa non era "direttamente" toccata dalla decisione impugnata; in un secondo
tempo ha poi - motu proprio - formulato un'ulteriore ipotesi, e cioè quella di
un ricorso corporativo di natura egoista: possibilità che - benché facilmente
prospettabile - l'insorgente non aveva fatto valere.

6.3. Per il resto, il Tribunale federale non può che aggiungere quanto segue,
ovvero:
in primo luogo, che i principi in materia di onere della prova evocati ed
applicati dalla Corte cantonale (precedente consid. 4.2), trovano conferma
anche nella giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 8C_236/2010 del 7
dicembre 2010 consid. 3.2.1 con rinvio alla sentenza 2P.36/1996 del 12 novembre
1996 consid. 1b, in cui viene rilevato espressamente che gli elementi di fatto
sui quali un ricorrente basa la propria legittimazione devono essere da lui
stesso addotti e che se questo obbligo non viene rispettato il Tribunale non
entra nel merito del ricorso);
in secondo luogo che, nella situazione descritta, l'insorgente non può nemmeno
pretendere di dimostrare di avere avuto la legittimazione a ricorrere in sede
cantonale facendo capo a nuovi documenti, che non ha mai prodotto fino ad ora
(art. 99 LTF; 136 III 123 consid. 4.4.3 pag. 129; sentenza 2C_426/2016 del 3
ottobre 2016 consid. 2.3; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014,
ad art. 99 n. 14 e 17);
in terzo luogo, che neppure corrisponde al vero che l'agire del Tribunale
amministrativo sarebbe addirittura più severo di quello di un Giudice civile,
siccome l'art. 56 CPC - che prevede che se le allegazioni di una parte non sono
chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il
giudice dà alla parte l'opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande
- non trova affatto applicazione a casi come quello in esame, in cui le prove a
dimostrazione della legittimazione (attiva) non sono state addotte (sentenza
4A_145/2016 del 19 luglio 2016 consid. 4).

7. 
L'insorgente lamenta poi che il Tribunale amministrativo ticinese non le abbia
riconosciuto la legittimazione a ricorrere sula base dell'art. 58 della legge
fe derale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13
marzo 1964 (LL; RS 822.11) che indica come "contro le decisioni delle autorità
cantonali e federali hanno inoltre diritto di ricorso le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori interessati". Anche su questo punto, essa non
va però seguita.

7.1. La ricorrente, si richiama all'art. 58 LL per la prima volta in questa
sede, poiché davanti al Tribunale amministrativo ticinese ha giustificato la
propria legittimazione riferendosi al solo art. 43 vLPamm/TI. Visto e
considerato che nella risposta del 24 maggio 2016 il Consiglio di Stato fa
notare che la legittimazione ricorsuale non può in nessun caso essere desunta
dall'art. 58 LL e che nella replica l'insorgente prende atto di tale
contestazione senza aggiungere nulla, poco chiaro è pure se la stessa abbia ora
rinunciato ad appellarvisi.

7.2. Sia come sia, occorre concordare con il Governo cantonale, che prendendo
posizione sul ricorso indica come - nonostante il preambolo che ancora contiene
- la legge ticinese sul lavoro dell'11 novembre 1968, alla base del diniego
della deroga richiesta, non ha quale obiettivo quello di proteggere il
personale di vendita (sentenza 2P.157/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.1 e
4.5). Sempre come rilevato dal Consiglio di Stato, la legge federale sul lavoro
è invece concretizzata nel diritto ticinese da un'altra normativa, ovvero dalla
legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria,
nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio
del 14 marzo 2011 (RL/TI 10.1.1.1.3).

7.3. Che anche alla ricorrente fossero in definitiva chiari tali aspetti emerge
del resto proprio pure dall'impugnativa da essa interposta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, che appunto a ragione non si richiama all'art. 58 LL,
e nella quale viene tra l'altro rilevato:

"È altresì importante precisare che la competenza per legiferare in materia di
protezione dei lavoratori compete esclusivamente alla Confederazione (cfr. DTF
130 I 279). Pertanto le prescrizioni della LCL, al di là della denominazione
fuorviante della norma, sono prive di ogni finalità di protezione dei
lavoratori ed hanno semplice carattere di polizia, tant'è che, per le poche
questioni demandate dalla LL ai Cantoni, il Parlamento ticinese ha approvato la
legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria,
nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio
del 14 marzo 2011".
Di conseguenza, riferendosi all'art. 58 LL davanti al Tribunale federale
l'insorgente non solo si sbaglia, perché gli estremi per l'applicazione di
questa norma non sono dati, ma nel contempo si contraddice.

8. 
A maggior fortuna non è infine destinata la denuncia della lesione del
principio della buona fede e, in questo contesto, del principio
dell'affidamento, formulata dalla ricorrente poiché sarebbe stata considerata
"per anni, a ragione, legittima interlocutrice dei commercianti ticinesi nei
confronti dello Stato".

8.1. L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere
trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato. In
materia di diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei
confronti dell'autorità, quando, assolte determinate condizioni, il medesimo
abbia agito conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima.
Il principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione
ricevuta dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di
destare un'aspettativa legittima quando essa è intervenuta in una situazione
concreta riguardo a determinate persone, quando era competente a rilasciare
l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente in base a fondati
motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso
delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio, e quando non
siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio
dell'informazione stessa (DTF 137 I 69 consid. 2.5.1 pag. 72 seg.; 131 II 627
consid. 6.1 pag. 636 seg.; 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 con ulteriori rinvii).

8.2. Nell'impugnativa presentata davanti al Tribunale federale, l'insorgente
non sostanzia l'adempimento delle condizioni appena menzionate, limitandosi ad
invocare la buona fede e il principio dell'affidamento in via generale.
Ritenuto che la motivazione contenuta nel ricorso non rispetta l'art. 106 cpv.
2 LTF la critica non andrebbe quindi ulteriormente approfondita (precedente
consid. 2; sentenza 2D_33/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 4.2). Così come
esposta, la stessa non può in ogni caso essere condivisa. In effetti,
l'insorgente sostiene certo di essere stata per anni "la legittima
interlocutrice dei commercianti ticinesi nei confronti dello Stato",
argomentando in tal senso non considera tuttavia che il rimprovero di un
comportamento contrario alla buona fede va formulato contro un'autorità
specifica. Solo in tal caso può infatti sussistere anche un comportamento o una
prassi sui quali l'amministrato ha eventualmente il diritto di fare affidamento
(sentenze 2D_33/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 4; 2D_59/2014 del 26 novembre
2014 consid. 5.2.3 e 2C_241/2012 del 28 giugno 2012 consid. 5.3.2 con rinvii).
Proprio un simile comportamento o una simile prassi, segnatamente da parte del
Tribunale cantonale amministrativo ed in relazione alla precisa questione delle
prove richieste a conferma della legittimazione a ricorrere, non vengono in
casu tuttavia evidenziati. Richiamandosi "ad esempio" alla sentenza
52.97.00103-159 del 26 novembre 1997 del Tribunale amministrativo - unico
pregiudizio della Corte cantonale menzionato a sostegno della sua censura -
l'insorgente non considera del resto che quella fattispecie concerneva
l'applicazione della legge federale sul lavoro nell'ambito della quale vale
l'art. 58 LL e inoltre che - come nel caso della sentenza 2P.157/2005 del
Tribunale federale, che pure viene menzionata - essa agiva in quella sede solo
come controparte, ragione per la quale la questione della sua legittimazione
(attiva) a ricorrere nemmeno si poneva.

8.3. Siccome la ricorrente pare a tratti sostenerlo, non si può poi richiamare
al principio dell'affidamento neanche basandosi sulla decisione del 6 novembre
2012 del Consiglio di Stato.
Contrariamente a quanto indicato nell'impugnativa, il n. 3 del dispositivo non
menziona infatti " il diritto di ricorso in favore della stessa istante" ma
solo che contro la decisione governativa era "dato ricorso al Tribunale
amministrativo, entro 15 giorni dall'intimazione", e non esonerava pertanto chi
l'ha ricevuta dal dimostrare le condizioni di ammissibilità del ricorso stesso.

9. 
Visto che il diniego della legittimazione ad insorgere resiste a tutte le
critiche di natura costituzionale sollevate in relazione all'applicazione del
diritto cantonale e segnatamente dell'art. 43 LPamm/TI, il ricorso va pertanto
respinto, senza procedere all'esame della motivazione abbondanziale. Se infatti
è vero che davanti ad una motivazione di natura abbondanziale concernente il
merito così dettagliata quale quella contenuta nel giudizio impugnato, il
Tribunale federale può, facendo astrazione dal dispositivo del giudizio
impugnato, esaminare anche il merito della vertenza, ciò presuppone comunque
che l'irricevibilità sia stata pronunciata a torto (sentenza 5A_ 202/2015 del
26 novembre 2015 consid. 2.2 non pubblicato in DTF 142 III 1 consid. 2.1 seg. e
contrario). Proprio una simile fattispecie non è tuttavia data nel caso che ci
occupa.

10. 
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono
assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento delle finanze e dell'economia,
al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Losanna, 17 ottobre 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli

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