Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.329/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_329/2016

Sentenza del 28 aprile 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Aubry Girardin, Donzallaz,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Revoca del permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2016
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Arrivata in Svizzera nel 2006, A.________, cittadina italiana, vi ha
inizialmente beneficiato di permessi di breve durata (L) UE/AELS per poi
vedersi rilasciare, il 2 luglio 2007, un permesso di dimora UE/AELS per
lavorare come dipendente. Il 22 ottobre 2012 le è stato rifiutato il rilascio
di un permesso di domicilio UE/AELS, numerosi attestati di carenza beni essendo
stati emessi nei suoi confronti.

B. 
L'11 maggio 2015, compiuti degli accertamenti sulla situazione di A.________ e
dopo averle dato la possibilità di esprimersi, il Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, le ha revocato il
permesso di dimora UE/AELS. A sostegno della propria decisione l'autorità di
prime cure ha osservato che da tempo l'interessata svolgeva solo un'attività
lavorativa marginale che non le permetteva finanziariamente di mantenersi al
punto che dal 2008 era a carico della pubblica assistenza.
Tale decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato
ticinese, il 23 febbraio 2016, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo,
con sentenza del 4 aprile 2016.

C. 
Il 14 aprile 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso nel quale afferma di non dipendere più dalla pubblica assistenza
dall'11 aprile 2016, di avere trovato un lavoro che, cumulato ad altri
impieghi, le permette di provvedere da sola al proprio sostentamento e di
essere ora in grado di estinguere poco a poco i propri debiti. Chiede quindi
che non le venga ritirato il permesso di dimora.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.

1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

2.

2.1. La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva
procedere. Tale imprecisione non le nuoce se il suo allegato adempie le
esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379
consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).

2.2. Ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è escluso contro decisioni in materia di diritto degli stranieri
concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale
né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
La ricorrente, cittadina italiana, può, di principio, appellarsi all'Accordo,
concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare
in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6
Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza che
l'art. 83 lett. c n. 2 LTF le sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag.
179). Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima
istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto
pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art.
89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, di regola, ricevibile quale ricorso in
materia di diritto pubblico.

2.3. Nel caso specifico non si potrà invece tenere conto dei documenti acclusi
al ricorso, cioè le copie dei contratti di lavoro sottoscritti il 7 aprile 2016
e il 3 novembre 2009 nonché la dichiarazione del 7 aprile 2015. Nella misura in
cui sono posteriori alla sentenza impugnata gli stessi sono dei cosiddetti nova
in senso proprio e sfuggono pertanto ad un esame di merito (DTF 133 IV 342
consid. 2.1 pag. 343 seg.). In quanto precedenti la sentenza impugnata essi non
sono invece accompagnati da una motivazione che ne giustifichi una produzione
solo davanti al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF).

3.

3.1. Nella sentenza impugnata il Tribunale cantonale ha spiegato perché
l'insorgente non poteva più essere considerata una lavoratrice ai sensi degli
art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC (da anni non svolgeva più un'attività lavorativa,
se non a titolo accessorio e marginale), perché non poteva fruire di un
permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC
(siccome era priva di mezzi finanziari propri) o dell'art. 4 cpv. 1 Allegato I
ALC (poiché non aveva maturato un diritto alla pensione e non era colpita da
inabilità permanente al lavoro). Esaminando poi il caso dal profilo del diritto
interno, la Corte cantonale ha rilevato che l'interessata adempiva le
condizioni di revoca del permesso di cui all'art. 62 lett. e LStr (RS 142.20),
dato che da anni dipendeva dall'aiuto sociale: ella beneficiava infatti di
prestazioni assistenziali dal mese di ottobre 2008, che avevano raggiunto la
somma di fr. 104'500.-- nel febbraio 2016, e le percepiva tuttora. Inoltre
malgrado avesse affermato di essere in trattative per ottenere un impiego, non
aveva fornito alcun elemento concreto che permetteva di sperare in un
cambiamento a breve o medio termine, oltre al fatto che non poteva nemmeno
contare su garanti solvibili. Infine i giudici cantonali sono giunti alla
conclusione che il provvedimento litigioso rispettava il principio della
proporzionalità. Sebbene il suo soggiorno in Svizzera era di media durata,
l'interessata non poteva definirsi integrata: essa aveva lavorato solo per un
breve periodo e dal 2008 era a carico della pubblica assistenza. Un suo rientro
nella vicina Penisola, dove aveva vissuto sino all'età di 45 anni prima di
venire in Svizzera e dove possedeva i suoi principali legami culturali, sociali
e familiari (in particolare vi risiedevano due dei suoi figli), non era
pertanto atto a compromettere un suo reinserimento sociale e professionale.

3.2. La ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al
fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione,
rispettivamente che sono adempiute in concreto le condizioni poste dall'art. 62
lett. d LStr che permettono di revocare un'autorizzazione di soggiorno. In
merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in
questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio
contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 3 segg. consid. 2 e 3).

3.3. La ricorrente si limita ad affermare di non essere più a carico della
pubblica assistenza dall'11 aprile 2016, avendo trovato da tale data un lavoro
che le permette, cumulato ad altri impieghi, di provvedere al proprio
sostentamento e di essere ora in grado di estinguere i propri debiti.
Sennonché, come illustrato in precedenza (cfr. consid. 2.3), dette affermazioni
si fondano su fatti posteriori alla sentenza qui impugnata e non possono di
conseguenza essere presi in considerazione.

3.4. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente
infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art.
109 LTF.

4. 
Le spese giudiziarie vengono addossate alla ricorrente, soccombente (art. 66
cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68
cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 28 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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