Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.292/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

2C_292/2016        

2C_293/2016

Decreto del 27 settembre 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, quale Giudice unico.
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Denegata giustizia (tassazione 2012),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 23
febbraio 2016 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con reclamo del 17 agosto 2015, A.________ ha lamentato la "mancata emissione,
nonostante ripetute richieste e solleciti, della notifica di tassazione per
I'anno 2012 (art. 29 cpv. 1 Cost.) ". La Divisione delle contribuzioni ha
trasmesso il reclamo alla Camera di diritto tributario ritenendo che il ricorso
per denegata giustizia dovesse essere direttamente indirizzato all'autorità di
ricorso. Il 23 febbraio 2016 la Camera di diritto tributario del Cantone Ticino
ha respinto il gravame.

B. 
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 4 aprile 2016, A.________ ha
impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale chiedendone la
riforma. In risposta al decreto del 10 agosto 2016 del Tribunale federale, con
lettera del 2 settembre 2016 la Divisione delle contribuzioni ha comunicato a
quest'ultimo che, in data 22 agosto 2016, l'Ufficio competente aveva proceduto
alla tassazione in questione. Il 20 settembre 2016 l'insorgente ha a sua volta
comunicato al Tribunale federale di ritenere che l'emanazione della tassazione
non rende il ricorso privo di oggetto, ma determina la soccombenza della
controparte. Egli ha pertanto chiesto che il ricorso venga accolto, protestando
spese e ripetibili sia per la sede federale che per quella cantonale.

Diritto:

1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei gravami che gli
vengono sottoposti. In questo contesto, può tener conto anche di fatti
posteriori al giudizio impugnato (sentenza 2C_811/2011 del 5 gennaio 2012
consid. 1.1). La querelata decisione, che tratta dell'imposta federale diretta
e dell'imposta cantonale 2012, giustifica la congiunzione dei due incarti
aperti con l'inoltro del ricorso (sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012
consid. 1.1).

2.

2.1. Legittimato a interporre ricorso in materia di diritto pubblico è solo chi
ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della
decisione impugnata (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF). Salvo eccezioni, in concreto
non date, l'interesse deve sussistere anche quando il Tribunale federale si
pronuncia sulla lite (DTF 140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg.). Se l'interesse
fa difetto già al momento in cui è esperito il ricorso, il gravame è
inammissibile; se viene invece a mancare nel corso del procedimento, esso
diventa privo d'oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC; DTF 139 I
206 consid. 1.1. pag. 208).

2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, quest'ultima
conclusione dev'essere tratta anche nel suo caso. In riforma del giudizio
impugnato, che nega il diniego di giustizia, egli chiede in effetti che il
diniego sia ammesso e che, di conseguenza, venga ordinato all'Ufficio di
tassazione competente di emettere senza indugio la notifica di tassazione 2012
(conclusione n. 1). Visto che durante la procedura davanti al Tribunale
federale detta notifica è stata emanata, l'interesse per esaminare la questione
della lesione dell'art. 29 Cost. da parte delle autorità cantonali, per poi
ordinare di emettere la tassazione 2012, è però venuto meno (decisioni
rispettivamente sentenze 1C_21/2014 del 12 giugno 2014 consid. 1; 8C_698/2012
del 12 dicembre 2012 consid. 1; 8C_848/2011 del 15 febbraio 2012; 9C_441/2010
del 6 aprile 2011 consid. 1; 8C_681/2008 del 20 marzo 2009 consid. 3.2; 2P.292/
2003 del 19 dicembre 2003 consid. 2.2).

2.3. Se inoltre è vero che l'insorgente domanda anche una nuova pronuncia su
spese e ripetibili decise in sede cantonale (conclusione n. 2), pure questo
fatto non permette di giungere ad altra soluzione in merito all'interesse alla
causa. Per giurisprudenza, il Tribunale federale può in effetti intervenire su
spese e ripetibili decise dall'istanza precedente solo quando cambia il
giudizio impugnato anche nel merito (art. 67 e 68 cpv. 5 LTF), ciò che non
avviene nel caso di uno stralcio, pronunciato perché la causa è diventata priva
di oggetto (DTF 91 II 146 consid. 3 pag. 150; sentenze 5A_608/2010 del 6 aprile
2011 consid. 5; 5A_657/2010 del 17 marzo 2011 consid. 3.5, decisione 2G_3/2014
del 20 ottobre 2014 consid. 2.4 con ulteriori rinvii).

2.4. Nel contempo, nemmeno sussistono le condizioni per ordinare un rinvio alla
Camera di diritto tributario, affinché si pronunci essa stessa al riguardo
(decisione 2G_3/2014 del 20 ottobre 2014 consid. 2.5).

3.

3.1. Quando una lite diventa senza oggetto, il Giudice dell'istruzione, quale
giudice unico (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF), dichiara il processo terminato e
statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle
cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 71
LTF in relazione con l'art. 72 PC; sentenza 9C_720/2011 del 22 agosto 2012).
Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale egli non
si pronuncia in dettaglio su tutte le censure ricorsuali; in effetti, la
decisione sulle spese non equivale ad un giudizio di merito e non deve quindi
definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica
delicata (sentenza 2C_843/2013 del 4 giugno 2014 consid. 3.1).

3.2. Nella fattispecie, l'istanza precedente ha negato la violazione dell'art.
29 Cost. partendo tra l'altro dal principio che la pratica non rivestisse
particolare urgenza, visto che il ricorrente aveva ottenuto due proroghe per
inoltrare la dichiarazione d'imposta. Come osservato dall'insorgente, ciò non
può tuttavia essere determinante, siccome i solleciti inviati al fisco sono
successivi all'inoltro della dichiarazione e da essi si desume che l'emissione
di una decisione per il 2012 era da lui più che auspicata. A sostegno del
diniego di una lesione dell'art. 29 Cost. la Corte cantonale ha poi aggiunto
che, pur senza addentrarsi nel contenuto della dichiarazione, la necessità di
qualche accertamento ed eventualmente di un supplemento di collaborazione del
contribuente, non sembrava potersi escludere. Anche in questo caso, le sue
affermazioni appaiono tuttavia discutibili dato che - come rilevato dal
ricorrente facendo valere un accertamento dei fatti manifestamente inesatto -
non sono il risultato di una vera e propria istruzione quanto piuttosto di
rilievi di carattere generale rispettivamente del riferimento a fatti che
sarebbero "di dominio pubblico", senza che venga fornita riguardo ad essi
nessuna ulteriore precisazione. D'altra parte occorre rilevare che - dopo aver
annunciato una prossima decisione già il 19 settembre 2015, davanti all'istanza
precedente - il fisco è rimasto nel seguito, e per lungo tempo, ancora
inattivo, senza dare spiegazione al suo ulteriore ritardo. Anche confrontato
con l'assegnazione di un termine per formulare una risposta al ricorso davanti
al Tribunale federale ha del resto inspiegabilmente continuato a tacere, "al
fine di evitare superflue ripetizioni".

3.3. Ritenuto, da un lato, che le critiche riguardo all'accertamento dei fatti
non appaiono prive di fondamento e considerato, d'altro lato, che riguardo alle
cause dell'ulteriore ritardo accumulato dopo il 19 settembre 2015 il fisco non
ha fornito nessuna giustificazione, occorre concludere che il ricorso sarebbe
stato presumibilmente da accogliere. In queste condizioni, lo Stato del Cantone
Ticino corrisponderà pertanto al ricorrente un'indennità per ripetibili per la
sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Eccezionalmente, non vengono per contro
prelevate spese (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF).

 Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1. 
Le cause 2C_292/2016 e 2C_293/2016 sono congiunte.

2. 
Il ricorso è diventato privo d'oggetto e le cause 2C_292/2016 e 2C_293/2016
sono stralciate dai ruoli.

3. 
Non vengono prelevate spese.

4. 
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.--
per ripetibili della sede federale.

5. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, nonché
all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 

Losanna, 27 settembre 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli

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