Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.287/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_287/2016

Sentenza del 6 aprile 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Pretese nei confronti dello Stato,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2016 dalla terza Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 10 marzo 2016 la terza Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo depositato il 17 febbraio 2016 da
A.________ contro la decisione dell'11 febbraio precedente con cui il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3, aveva respinto la sua domanda del 26
gennaio 2016 di assistenza giudiziaria, più precisamente di nomina di un
avvocato d'ufficio al fine di potere esperire un'istanza di risarcimento danni
nei confronti dello Stato del Cantone Ticino.
Rammentate le condizioni da adempiere per potere beneficiare del gratuito
patrocinio ai sensi dell'art. 117 CPC, la Corte cantonale ha osservato che,
contrariamente all'assunto del reclamante, il Pretore aveva esposto in modo
sufficiente e comprensibile le ragioni per le quali aveva ritenuto che
un'eventuale causa nei confronti dello Stato appariva priva di probabilità di
esito favorevole, sia per quanto concerne le pretese fatte derivare dal
rapporto di lavoro che lo aveva legato all'Associazione B.________ (lo Stato
non essendovi stato parte), sia per quanto riguarda le eventuali pretese
(comunque sia ora perente, non essendo stati rispettati i termine di legge)
scaturenti dal ricovero coatto a cui il reclamante era stato sottoposto. Infine
ha rilevato che la domanda di versamento di uno stipendio di guardia
carceraria, formulata per la prima volta dinanzi ad essa, era inammissibile,
oggetto di giudizio essendo unicamente l'istanza di assistenza giudiziaria, la
stessa apparendo comunque, in base agli atti di causa, priva di qualsiasi
fondamento.

B. 
Il 1° aprile 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso nel quale dichiara di non condividere la sentenza cantonale. Sostiene
che il salario versatogli dall'Associazione B.________ non è conforme alla
legge, motivo per cui domanda che gli venga versato l'equivalente di due anni
di stipendio quale guardia carceraria, più interessi. Domanda inoltre che sia
risarcito il danno dovuto all'incapacità lavorativa da lui subita nell'ambito
del suo rapporto d'impiego.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. 
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

2.

2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta
perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve
essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su
quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1
pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre
genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali,
bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione
dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid.
2.1 - 2.3 pag. 245 segg.).

2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di
motivazione. Il ricorrente infatti non si confronta affatto con la dettagliata
argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale sulla questione
dell'adempimento delle condizioni per potere beneficiare dell'assistenza
giudiziaria (cfr. pronuncia impugnata pag. 3 e 4), qui condivisa e alla quale
si rinvia, né sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art.
95 segg. LTF). Per quanto riguarda invece il richiesto versamento di uno
stipendio quale guardia carceraria nonché l'indennizzo dell'incapacità
lavorativa derivante dal rapporto d'impiego, come già osservato in sede
cantonale, il quesito esula dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un
esame di merito.

2.3. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della
causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

3. 
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, in rappresentanza dello
Stato del Cantone Ticino, e alla terza Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino nonché alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (per
informazione).

Losanna, 6 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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