Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.280/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_280/2016

Sentenza del 5 aprile 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Revoca del permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2016 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Dopo avere beneficiato di permessi per lavorare quale frontaliere dal 2001 al
2006, A.________, cittadino italiano, si è visto rilasciare, il 1° dicembre
2006, un permesso di dimora CE/AELS (ora UE/AELS) valido fino al 30 novembre
2011 per svolgere un'attività dipendente. Una prima decisione, pronunciata il
30 maggio 2012 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino, di non rinnovargli la citata autorizzazione di
soggiorno in quanto da tempo non lavorava più ed era a carico dell'assistenza
sociale, dopo essere stata confermata dal Consiglio di Stato il 3 luglio 2012,
è stata invece annullata il 12 marzo 2013 dal Tribunale cantonale
amministrativo: egli infatti aveva ritrovato un impiego e non dipendeva più
dall'aiuto sociale. Il permesso di dimora UE/AELS è quindi stato rinnovato fino
al 30 novembre 2016.

B. 
Rimasto ancora una volta senza lavoro ed essendo privo di entrate finanziarie,
A.________ ha di nuovo beneficiato dell'assistenza sociale a partire dal 1°
ottobre 2014 (le 10 ore settimanali effettuate per un datore di lavoro dal 16
marzo 2015 al 2 giugno 2015 e retribuite fr. 700.-- mensili non interrompendo
il versamento delle prestazioni assistenziali). Il 1° aprile 2015 la Sezione
della popolazione, concessogli la facoltà di determinarsi, gli ha revocato il
permesso di dimora UE/AELS e gli ha fissato un termine al 15 maggio successivo
per lasciare la Svizzera. Nel corso della procedura ricorsuale avviata in sede
cantonale, A.________ ha firmato un nuovo contratto di lavoro il 15 aprile
2015, disdetto tuttavia nel mese di giugno 2015. Il 4 gennaio 2016 ha iniziato
un programma di attività pubblica della durata di un anno presso la B.________
con un incentivo finanziario di fr. 200.-- mensili.
La decisione di revoca è stata confermata dal Consiglio di Stato ticinese il 27
gennaio 2016, e dal Tribunale cantonale amministrativo il 24 febbraio
successivo, con sentenza notificata il 1° marzo successivo.

C. 
Con tre scritti del 24 e del 30 marzo 2016, tutti spediti il 1° aprile 2016,
A.________ dichiara di opporsi alla sentenza cantonale e, affermando di cercare
attivamente del lavoro, chiede che gli sia concesso del tempo a tal fine.
Afferma di non avere più legami familiari in Italia, motivo per cui si
ritroverà senza un luogo per dormire se deve tornarvi. Domanda infine di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. 
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

2.

2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza
cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di
principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale
federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art.
83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è
tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui
ottenimento né il diritto federale, né il diritto internazionale conferiscono
un diritto.

2.2. Il ricorrente, cittadino italiano, può, in linea di principio, appellarsi
all'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a
soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4
ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza
che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1
pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in
DTF 136 II 329). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da una
persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, in
linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

3.

3.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico
deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova
(cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché
l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245;
133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi
indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto
applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in
modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata
(DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente
non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti
dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con
i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del
diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 pag. 245 segg.).

3.2. Sennonché l'impugnativa del ricorrente non adempie le esigenze di
motivazione appena illustrate. Nella sentenza contestata il Tribunale
cantonale, dopo avere richiamato le norme convenzionali, quelle del diritto
interno e la prassi applicabili, ha spiegato in modo dettagliato perché il
ricorrente non poteva più essere considerato un lavoratore ai sensi degli art.
4 ALC e 6 Allegato I ALC (non lavora più almeno dal 2014, non ha maturato un
diritto alla disoccupazione, percepisce prestazioni assistenziali e le attività
lavorative reperite sono di natura marginale, rispettivamente rientrano
nell'ambito di misure di inserimento sociale e professionale di cui hanno
diritto i beneficiari della pubblica assistenza), perché non poteva appellarsi
all'ALC per cercare un impiego e perché non poteva fruire di un permesso senza
attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC (privo di
mezzi finanziari propri, [di nuovo] a carico dell'assistenza pubblica dal mese
di ottobre 2014, con un debito nei confronti dello Stato di fr. 46'427.15) o
dell'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC (non ha maturato un diritto alla pensione e
non ha dimostrato di essere colpito da inabilità permanente al lavoro). In
seguito i giudici cantonali hanno osservato che, dal profilo del diritto
interno, egli adempiva le condizioni di revoca del permesso di cui all'art. 62
lett. e LStr (RS 142.20). Infine sono giunti alla conclusione che il
provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalità: sebbene
il suo soggiorno in Svizzera era di lunga durata, l'interessato aveva
dimostrato di avere enormi difficoltà d'integrazione sia dal profilo lavorativo
(è rimasto più volte senza un'attività stabile) che economico (numerosi debiti
privati, 41 procedure esecutive aperte e 56 attestati di carenza beni a
carico), motivo per cui un suo rientro nella vicina Penisola, dove aveva
vissuto per 35 anni prima di venire in Svizzera, non era atto a compromettere
un suo reinserimento sociale e professionale. Per quanto riguarda gli
inconvenienti ivi legati, si trattava di disagi ai quali erano confrontati la
maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine
dopo un lungo soggiorno all'estero.
Ora, benché il ricorrente esprima il suo disaccordo con la revoca della propria
autorizzazione di soggiorno, egli si limita a chiedere comprensione e tempo al
fine di potere trovare un nuovo impiego, adducendo che la "risoluzione del
problema lavorativo può giungere da un momento all'altro", e ad affermare che
la mancanza di legami familiari in Italia è effettiva e che non vi dispone di
alcun tipo di appoggio. Il suo allegato ricorsuale non contiene invece precise
ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali
disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del
diritto applicabile. E ancora meno spiega in che cosa e perché la
circostanziata e dettagliata argomentazione del Tribunale cantonale
amministrativo (sentenza impugnata pag. 5 a 9 per quanto concerne la qualità di
lavoratore ai sensi dell'ALC; pag. 9 a 10 sulla questione dei mezzi finanziari
sufficienti; pag. 10 a 11 in merito al principio della proporzionalità)
disattenderebbe il diritto determinante. Ne discende che l'impugnativa non
soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali di motivazione e sfugge di
conseguenza ad un esame di merito.

4. 
Premesse queste considerazioni, il ricorso si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

5. 
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Visto la manifesta inammissibilità dell'impugnativa, la domanda va
respinta. Nel fissare le spese giudiziarie che gli vengono addossate, siccome
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si tiene tuttavia conto della sua situazione
finanziaria. Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68
cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 5 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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