Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.267/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_267/2016

Sentenza del 29 marzo 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni, Hofgraben 5, 7000
Coira,
opponente.

Oggetto
Revoca del permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 febbraio 2016
dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
1a Camera.

Fatti:

A. 
A.________, cittadino francese, è entrato in Svizzera il 22 dicembre 2006 per
svolgervi un'attività dipendente, ottenendo a tal fine dapprima un permesso di
breve durata, con scadenza al 22 dicembre 2007, e poi un permesso di dimora UE/
AELS valevole fino al 20 novembre 2012. Il 25 settembre 2012 egli ha chiesto la
proroga della propria autorizzazione di soggiorno. Benché nel corso dell'esame
della sua domanda sia apparso che era disoccupato dal 14 luglio 2012 e che
aveva dei premi arretrati nei confronti della cassa malati, dato che vantava
ancora delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione
e che non beneficiava di prestazioni assistenziali, l'Ufficio della migrazione
e del diritto civile del Cantone dei Grigioni (UMDC) gli ha prorogato il
permesso di dimora fino al 19 giugno 2018, attirando tuttavia la sua attenzione
sul fatto che poteva pretendere al rilascio di un permesso sulla base
dell'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681)
solo se lavorava o se disponeva di mezzi finanziari sufficienti per provvedere
al proprio sostentamento. Motivo per cui il suo caso sarebbe stato nuovamente
valutato nel giugno 2014.
Nel corso della preannunciata verifica è emerso che A.________ non aveva
tuttora ripreso a lavorare, che aveva esaurito il diritto alle indennità
giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, che non beneficiava di
prestazioni assistenziali e che non pagava i dovuti premi della cassa malati.
Il 25 febbraio 2015, dopo avere concesso all'interessato la facoltà di
determinarsi, l'UMDC gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Dipartimento di
giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, l'11 settembre 2015, poi dal
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, con sentenza del
2 febbraio 2016, comunicata il 23 febbraio successivo.

B. 
Il 21 marzo 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza
cantonale sia annullata, che egli possa beneficiare del proprio permesso fino
al 19 giugno 2018 e che venga considerato come un caso di rigore. Domanda che
sia conferito l'effetto sospensivo al proprio gravame e di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. 
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

2.

2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza
cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di
principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale
federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art.
83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è
tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui
ottenimento né il diritto federale, né il diritto internazionale conferiscono
un diritto.

2.2. Il ricorrente, cittadino francese, può, in linea di principio, appellarsi
all'Accordo sulla libera circolazione per far valere un diritto a soggiornare
in Svizzera per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6
Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza che
l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag.
179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF
136 II 329). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da una persona
legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, in linea di
principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

3.

3.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico
deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova
(cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché
l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245;
133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi
indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto
applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in
modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata
(DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente
non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti
dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con
i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del
diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).

3.2. Sennonché l'impugnativa del ricorrente non adempie le esigenze di
motivazione appena illustrate. Nella sentenza contestata il Tribunale
cantonale, dopo avere respinto una censura di natura formale, richiamato le
norme convenzionali e la prassi applicabili nonché indicato perché l'art. 5
Allegato I ALC non trovava applicazione, ha spiegato in modo dettagliato perché
il ricorrente non poteva più essere considerato un lavoratore ai sensi degli
art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC (siccome non lavorava più da tre anni), perché
non poteva appellarsi all'ALC per cercare un impiego e perché non poteva fruire
di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato
I ALC (non disponendo egli né di entrate né di sostanza, avendo degli attestati
di carenza beni a suo carico e non essendo i mezzi finanziari della convivente,
pari a complessivi fr. 3'000.-- mensili, sufficienti per assicurare il
sostentamento di due persone). I giudici cantonali hanno in seguito indicato
perché l'interessato non poteva appellarsi all'art. 8 CEDU (non essendo sposato
con la convivente) e perché non si era in presenza di un caso di rigore ai
sensi dell'art. 20 OLCP. Infine, hanno giudicato che il provvedimento litigioso
rispettava il principio della proporzionalità: il soggiorno dell'interessato in
Svizzera non era di lunga durata, questi aveva dimostrato grandi difficoltà
d'integrazione sia dal profilo lavorativo (non lavorava più da anni) che
economico, aveva dei debiti e non pagava i premi assicurativi da 5 anni, che un
suo rientro in patria, dove aveva vissuto per 35 anni prima di venire in
Svizzera e di cui parlava la lingua risultava pertanto esigibile e, per quanto
riguarda gli inconvenienti ivi legati, si trattava di disagi ai quali erano
confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio
paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero.
Ora, benché il ricorrente esprima tutto il suo disaccordo con la revoca della
propria autorizzazione di soggiorno, egli si limita però a rilevare che vive in
Svizzera da quasi 10 anni, che anche se è senza lavoro e non dispone di
sufficienti mezzi finanziari, non ha comunque mai beneficiato dell'aiuto
sociale, che non rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica, le
istituzioni o la finanza svizzera, che ha l'impressione di essere trattato come
un criminale, che convive con la sua compagna dal 2009 e che il suo
allontanamento non rispetta il loro diritto di vivere in coppia, che sono anche
disposti a sposarsi, che una sua reintegrazione in Francia, dove non ha né
famiglia né beni risulterebbe problematica, che il fatto che non lavora è
dovuto alle difficoltà del mercato professionale e che continua a cercare
attivamente un impiego. Il suo allegato ricorsuale non contiene invece precise
ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali
disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del
diritto applicabile. E ancora meno spiega in che cosa e perché la
circostanziata e dettagliata argomentazione del Tribunale cantonale
amministrativo (sentenza impugnata pag. 7 a 10 per quanto concerne la qualità
di lavoratore ai sensi dell'ALC; pag. 10 in fine a 14 sulla questione dei mezzi
finanziari sufficienti; pag. 16 a 18 in merito al principio della
proporzionalità) disattenderebbe il diritto determinante. Ne discende che
l'impugnativa non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali di
motivazione e sfugge di conseguenza ad un esame di merito.

4. 
Premesse queste considerazioni, il ricorso si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

5.

5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

5.2. Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio. Visto la manifesta
inammissibilità dell'impugnativa, la domanda va respinta. Nel fissare le spese
giudiziarie che gli vengono addossate, siccome soccombente (art. 66 cpv. 1
LTF), si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria. Non vengono
assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento di giustizia, polizia e sanità e
al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, nonché alla
Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 29 marzo 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben