Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.126/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_126/2016

Sentenza dell'11 febbraio 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Seiler, Donzallaz,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna.

Oggetto
Rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso di dimora,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 23
dicembre 2015 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Fatti:

A. 
A seguito del suo matrimonio celebrato in Albania il 3 settembre 2008 con
B.________, cittadina serba titolare di un permesso di domicilio in Svizzera,
A.________, cittadino albanese, è entrato nel nostro Paese il 15 gennaio 2009,
ove è stato posto al beneficio di un permesso di dimora (ricongiungimento
familiare). La coppia non ha avuto figli e, in seguito ad una lite sfociata in
un'inchiesta di polizia per violenza domestica, è legalmente separata dal 17
agosto 2012 (cfr. decisione pretorile del 10 settembre 2012).
Il 28 marzo 2014 A.________ è stato condannato dalla Pretura penale ticinese
alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 70.-- cadauna, sospesa
con un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 140.-- per il reato di
lesioni semplici (violenza domestica nei confronti della moglie, fatti accaduti
il 15 agosto 2012).

B. 
Nel frattempo, più precisamente il 16 gennaio 2013 la Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha comunicato a
A.________ che era favorevole al rinnovo del suo permesso di dimora, il quale
doveva tuttavia essere approvato dall'Ufficio federale della migrazione (dal 1°
gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione, SEM). Il 9 ottobre 2013,
detta autorità ha rifiutato di approvare la proroga dell'autorizzazione di
soggiorno dell'interessato, fissandogli nel contempo un termine per lasciare la
Svizzera.
Adito da quest'ultimo, il Tribunale amministrativo federale ne ha respinto il
gravame con sentenza del 23 dicembre 2015.

C. 
Il 3 febbraio 2016 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso con cui chiede che il giudizio contestato sia annullato e che venga
prorogato il suo permesso di dimora. Censura un accertamento inesatto dei
fatti. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1
pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475; 137 I 371 consid. 1 pag. 372).

2.

2.1. Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva
procedere. Tale imprecisione non gli nuoce se il suo allegato adempie le
esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379
consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).

2.2. Ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto
pubblico è escluso contro decisioni in materia di diritto degli stranieri
concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale
né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Il ricorrente,
implicitamente, si richiama all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (RS 142.20). Non
risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, si può pertanto
ammettere che l'interessato disponga di un diritto, conformemente a quanto
richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di
diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rinnovo
dell'autorizzazione litigiosa siano date è, infatti, questione di merito, che
come tale va trattata (sentenze 2C_369/2011 del 24 ottobre 2011 consid. 2.1 e
2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 II 113).

2.3. Diretto contro una decisione finale emessa dal Tribunale amministrativo
federale (art. 86 cpv. 1 lett. a e 90 LTF), il gravame è stato presentato
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia
contestata, la cui legittimazione ad agire non dà adito a dubbi (art. 89 cpv. 1
LTF). Il ricorso in materia di diritto pubblico è, quindi, di principio,
ammissibile.

3. 
Il ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al
fatto che non può dedurre un diritto al rinnovo del permesso di dimora
dall'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr (deroghe alle condizioni di ammissione per i
casi personali particolarmente gravi) né dall'art. 43 cpv. 1 LStr (non
coabitando più con la consorte) come anche non può pretendere al rilascio di un
permesso di domicilio secondo i combinati art. 43 cpv. 2 e 49 LStr (l'unione
coniugale essendo durata di fatto meno di cinque anni e non sussistendovi
motivi per derogare all'esigenza della coabitazione) né, infine, che non sono
dati gravi motivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr
né dell'art. 31 cpv. 1 OASA (RS 142.201) per ottenere il rinnovo della propria
autorizzazione di soggiorno. In merito a questi aspetti, che non occorre più di
conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti
considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza impugnata consid. 12 pag.
17 seg., consid. 4 pag. 7 seg., consid. 5.5 pag. 8 seg. e 10.2 a 10.4 pag. 16).

4.

4.1. Conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, dopo lo scioglimento della
comunità familiare, il coniuge ha diritto al rilascio o alla proroga del
permesso di dimora se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e
l'integrazione è avvenuta con successo.

4.2. Dopo avere constatato - non senza avere prima espresso qualche perplessità
circa la reale portata dello stesso - che il matrimonio del ricorrente era
durato almeno tre anni, il Tribunale amministrativo federale ha esaminato se la
seconda condizione cumulativa esatta dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr -
l'integrazione riuscita - era data. In proposito ha ricordato che, per
consolidata prassi, ciò era il caso quando lo straniero aveva un'attività
regolare, non dipendeva dall'assistenza pubblica, rispettava l'ordine pubblico
nonché conosceva e parlava la lingua nazionale del suo luogo di residenza,
criteri che non erano tuttavia esaustivi, dovendo l'autorità procedere a un
apprezzamento globale delle circostanze del caso (cfr. sentenza impugnata
consid. 7 pag. 10 seg.).

4.3. Pronunciandosi in primo luogo sull'integrazione professionale, la citata
autorità ha rilevato che nei primi anni di presenza in Svizzera l'insorgente
aveva alternato degli impieghi temporanei con dei periodi al beneficio
dell'assicurazione contro la disoccupazione. Al riguardo ha precisato che per
il periodo dal 15 gennaio 2009 al 31 marzo 2013 agli atti figuravano solo un
certificato di un'agenzia di lavoro interinale del 2 novembre 2011, che
riferiva di impieghi temporanei quale tutto fare, in maniera discontinua dal 29
novembre 2010 al mese di novembre 2011, un'attestazione del 4 dicembre 2012
dell'Ufficio regionale di collocamento da cui emergeva che l'interessato aveva
effettuato uno stage di orientamento in qualità di aiuto giardiniere dal 5 al
21 dicembre 2012 e, infine, un conteggio della Cassa di disoccupazione UNIA del
3 dicembre 2012 da cui risultava che nel mese di novembre 2012 aveva
beneficiato di indennità giornaliere per complessivi fr. 1'987.80.
Ha poi osservato che dal 1° aprile 2013 al 30 settembre 2014 A.________ aveva
lavorato per la stessa società quale aiuto montatore, con uno stipendio mensile
di fr. 4'000.--. Sennonché in seguito ad un infortunio accadutogli il 23
settembre 2013, egli era stato colpito da un'incapacità temporanea di lavoro
fino al 14 aprile 2014, che aveva necessitato delle cure fino al 14 luglio
successivo, data alla quale era stato licenziato con 2 mesi di preavviso. Al
riguardo il Tribunale amministrativo federale ha comunque rilevato che
l'insorgente non aveva documentato quanto successogli, malgrado l'importanza
del sinistro sulla sua situazione personale e professionale, che si era
limitato ad addurre di avere percepito le indennità SUVA - senza però
quantificarne né l'ammontare né la durata - e di avere in corso un contenzioso
con tale assicurazione per quanto concerne la determinazione della sua idoneità
al lavoro.
Infine, per quanto concerne la ditta individuale fondata da A.________ nel
dicembre 2014, avente per scopo la manutenzione e la riparazione di immobili,
il Tribunale amministrativo federale ha constatato che, sebbene invitato a
fornire ragguagli in merito, questi non aveva documentato le proprie
dichiarazioni, limitandosi ad asserire di aspettarsi ad "un giro annuo di
affari di oltre fr. 100'000.--". Altrimenti detto l'attività e i redditi che ne
derivavano non erano stati suffragati da alcun mezzo di prova o riscontro
oggettivo, benché l'interessato fosse stato invitato a presentarne, motivo per
cui le dichiarazioni al riguardo andavano trattate come semplici allegazioni di
parte non comprovate.
La Corte precedente ne ha quindi concluso che l'integrazione professionale non
poteva dirsi completamente riuscita: infatti, anche se dal suo arrivo in
Svizzera A.________ aveva lavorato, nondimeno aveva alternato impieghi
temporanei - omettendo poi di precisarne per tutti la natura e la durata - a
periodi in cui aveva beneficato delle indennità di disoccupazione o
dell'assicurazione contro gli infortuni. Per quanto concerne poi l'impiego
fisso avuto tra il 2013 e il 2014, questi era durato solo 17 mesi. In mancanza
di informazioni precise e documentate sulle attività svolte - benché
l'interessato fosse stato invitato a fornirne - non era pertanto dato di sapere
quanto tempo effettivamente egli aveva lavorato durante i 7 anni di presenza
nel nostro Paese.
Il Tribunale amministrativo federale ha poi constatato che A.________ parlava
correttamente l'italiano e lo svizzero tedesco (cfr. combinati art. 50 cpv. 1
lett. a LStr e 4 lett. b OIntS [RS 142.205]), rilevando di seguito che se
l'interessato era incensurato nel suo paese d'origine, egli era stato
condannato per lesioni semplici nei confronti della moglie e che, come emergeva
dagli atti, vi erano stati altri episodi di violenza domestica. Ora anche se la
sua situazione penale non presentava un carattere di gravità particolarmente
grave, il fatto che ci fossero già stati altri episodi di violenza coniugale
appariva altamente riprovevole, ed era il segno, a mente del Tribunale
amministrativo federale, di un'integrazione non completamente riuscita. Infine,
vagliando i legami intrattenuti dall'interessato con la Svizzera, detta
autorità ha osservato che la portata delle testimonianze di cittadini svizzeri,
secondo cui egli era una persona onesta e integrata nella realtà ticinese,
doveva essere relativizzata perché - eccezione fatta per l'ex datore di lavoro
- non si capiva quali erano i loro rapporti con A.________. Infine, ha ritenuto
che la sua iscrizione al Circolo scacchistico luganese dimostrava che era
relativamente integrato e attivo nella realtà sociale ticinese.
Premesse queste considerazioni il Tribunale amministrativo federale è giunto
alla conclusione che da un apprezzamento globale della situazione
dell'insorgente questi non poteva essere considerato come una persona la cui
integrazione era avvenuta con successo.

4.4. Di fronte a questa circostanziata analisi della propria situazione, il
ricorrente si limita ad affermare che, contrariamente all'opinione delle
precedenti autorità, egli è integrato in Svizzera dato che vi vive da sette
anni, che vi ha lavorato come dipendente e che ha beneficiato delle indennità
di disoccupazione solo per un breve periodo, che il 30 dicembre 2014 ha fondato
la propria ditta individuale che gli permette di essere finanziariamente
autonomo, che non ha mai chiesto aiuti sociali, che è incensurato, che non ha
debiti, che parla perfettamente l'italiano e lo "schwyzer-dütsch", che la sua
integrazione è stata provata dalla produzione di ben 22 dichiarazioni
testimoniali sottoscritte da parte di cittadini svizzeri domiciliati nel suo
Comune e, infine, che l'unico reato commesso, per il quale ha beneficiato della
condizionale e consistente in una sberla data alla moglie trovata in flagrante
adulterio, è stato punito con 10 aliquote da fr. 70.-- ciascuna. Ora, oltre al
fatto che se l'interessato si fosse effettivamente limitato a schiaffeggiare la
moglie egli non sarebbe stato condannato per lesioni semplici (art. 123 CP) ma
per vie di fatto (art. 126 CP; cfr. DTF 134 IV 189 consid. 1 pag. 190 segg. per
una delimitazione tra questi due reati), va osservato che le sue dichiarazioni
sono in realtà delle semplici affermazioni che non sono suffragate da alcun
elemento probatorio e che, di conseguenza, non sono idonee a dimostrare che
l'apprezzamento effettuato dal Tribunale amministrativo federale disattenda il
diritto federale. Rifiutando di approvare la proroga dell'autorizzazione di
soggiorno del ricorrente, l'autorità precedente non ha pertanto violato l'art.
50 cpv. 1 lett. a LStr.

4.5. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente
infondato e può quindi essere respinto in base alla procedura semplificata
dell'art. 109 LTF.

5.

5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

5.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono addossate al
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità
vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al
Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Losanna, 11 febbraio 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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