Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1183/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_1183/2016       

Sentenza del 6 aprile 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Aubry Girardin, Donzallaz,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Revoca del permesso di domicilio UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 novembre 2016 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ (1967), cittadino italiano, è entrato in Svizzera il 15 settembre
1978 per ricongiungersi con la madre, ottenendo per tal motivo un permesso di
domicilio, il cui attuale termine di controllo scade il 15 settembre 2017.
A.________ si è sposato due volte, la prima volta il 27 maggio 1988 con una
cittadina svizzera, da cui ha divorziato il 4 agosto 1994, e la seconda volta
il 23 novembre 1995 con una cittadina brasiliana, con la quale ha avuto un
figlio, nato nel 1995, e dalla quale vive separato da anni.

B. 
Durante il suo soggiorno in Svizzera, A.________ ha interessato le autorità
amministrative e penali nei seguenti termini:

- Decreto d'accusa del 20 ottobre 1985: riconosciuto colpevole di furto, è
stato condannato a 6 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di 2 anni;
- 30 settembre 1986: primo ammonimento dipartimentale;
- Decreto d'accusa del 18 marzo 1993: riconosciuto colpevole di ripetuta
truffa, è stato condannato a 9 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni;
- Decreto d'accusa del 25 luglio 1995: riconosciuto colpevole di appropriazione
indebita, è stato condannato a 6 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni; è stato inoltre revocato il periodo di prova
decretato il 18 marzo 1993;
- Decreto d'accusa del 12 dicembre 1995: riconosciuto colpevole di
appropriazione indebita, ripetuta circolazione malgrado la revoca della licenza
di condurre e infrazione alle norme di circolazione, è stato condannato a 10
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.--;
- 7 agosto 1996: secondo ammonimento dipartimentale;
- Decreto d'accusa del 6 settembre 1996: riconosciuto colpevole di avere
circolato malgrado la revoca della licenza di condurre, è stato condannato a 15
giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 1 anno;
- Decreto d'accusa del 26 aprile 2000: riconosciuto colpevole d'infrazione alla
previgente legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS), è stato condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni;
- Decreto d'accusa del 7 luglio 2003: riconosciuto colpevole per avere
circolato senza assicurazione RC, è stato condannato a 10 giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni e al pagamento di
una multa di fr. 300.--;
- Decreto d'accusa del 13 marzo 2006: riconosciuto colpevole di ripetuta guida
senza licenza di condurre o nonostante la revoca, è stato condannato a 45
giorni di detenzione e al pagamento di una multa di fr. 500.--; è stato inoltre
revocato il periodo di prova decretato il 7 luglio 2003;
- 13 giugno 2006: terzo ammonimento dipartimentale;
- Decreto d'accusa del 4 dicembre 2006: riconosciuto colpevole di ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, è stato condannato a 75
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 4
anni; è inoltre stato revocato il periodo di prova decretato il 13 marzo 2006;
- Sentenza della Pretura penale dell'11 giugno 2007: riconosciuto colpevole di
furto d'uso e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, è stato
condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 120.--
cadauna e ad una multa di fr. 1'000.--; inoltre è stato revocato il periodo di
prova decretato il 4 dicembre 2006;
- Decreto d'accusa del 10 ottobre 2007: riconosciuto colpevole di usura e
infrazione alla LDDS, è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere di fr. 200.-- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di
prova di 3 anni e ad una multa di fr. 1'000.--;
- Decreto d'accusa dell'11 febbraio 2008: riconosciuto colpevole di
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), è stato condannato ad una
multa di fr. 3'000.--;
- Decreto d'accusa del 24 febbraio 2009: riconosciuto colpevole di usura,
incitazione all'entrata, alla partenza e al soggiorno illegali, guida senza
licenza di condurre o nonostante la revoca, appropriazione indebita di poca
entità e contravvenzione alla LStup, è stato condannato alla pena pecuniaria di
90 aliquote giornaliere di fr. 150.-- cadauna e ad una multa di fr. 1'000.--;
inoltre è stato revocato il periodo di prova decretato il 10 ottobre 2007;
- 10 dicembre 2010: quarto ammonimento dipartimentale;
- Decreto d'accusa del 24 gennaio 2011: riconosciuto colpevole d'infrazione e
di contravvenzione alla LStup, è stato condannato a 720 ore di lavoro di
pubblica utilità;
- Decreto d'accusa del 6 giugno 2011: riconosciuto colpevole di guida senza
licenza di condurre o nonostante la revoca, si è rinunciato ad una nuova pena
in quanto integralmente aggiuntiva e compresa in quella decretata il 24 gennaio
2011;
- Decreto d'accusa del 6 ottobre 2014: riconosciuto colpevole di
contravvenzione alla LStup, è stato condannato ad una multa di fr. 200.--;
- Decreto d'accusa del 30 marzo 2015: riconosciuto colpevole di contravvenzione
alla LStup, è stato condannato ad una multa di fr. 200.--.
Di professione panettiere, A.________ ha cambiato più posti di lavoro,
alternando momenti di disoccupazione. Da diversi anni non svolge più alcuna
attività lucrativa e dipende dall'assistenza pubblica, che gli ha erogato
complessivamente fr. 139'787.60. Egli è inoltre oberato di debiti privati: ha a
suo carico 235 attestati di carenza beni per un ammontare totale di fr.
612'184.15 nonché 47 esecuzioni aperte per un importo pari a fr. 95'180.40.

C. 
Dopo avere informato il 13 febbraio 2015 A.________ della sua intenzione di
rivalutare la continuazione del suo soggiorno in Svizzera ed avergli accordato
la facoltà di esprimersi al riguardo, la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato, il 5 marzo
2015, il permesso di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico,
invitandolo nel contempo a lasciare la Svizzera entro il 20 aprile successivo.
Questo provvedimento è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di
Stato, il 13 ottobre 2015, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con
sentenza del 23 novembre 2016. La Corte cantonale ha innanzitutto rilevato che
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone (Accordo sulla libera circolazione o ALC; RS 0.142.112.681) non
trovava applicazione in concreto. Esaminando poi la vertenza dal profilo del
diritto interno, è giunta alla conclusione che la revoca si giustificava in
applicazione dei combinati art. 62 lett. b, 63 cpv. 1 lett. b e 63 cpv. 2 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Infine
ha considerato che il provvedimento contestato non disattendeva né il principio
della proporzionalità né l'art. 8 CEDU.

D. 
Il 28 dicembre 2016 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza
cantonale sia annullata e che gli venga restituito il permesso di domicilio.
Lamenta la violazione dell'art. 5 Allegato I ALC, del principio della
proporzionalità nonché della protezione della vita privata garantita dall'art.
8 CEDU.
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato
nella propria sentenza. Il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di
questa Corte mentre la Sezione della popolazione ha chiesto il rigetto del
gravame. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha rinunciato a presentare
una risposta.

E. 
Con decreto presidenziale del 30 dicembre 2016 è stato conferito l'effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 141 III 395 consid. 2.1 pag. 397; 140 IV 57
consid. 2 pag. 59).

1.2. Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della
decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è di principio ammissibile
quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 segg. LTF.
Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che continuerebbe altrimenti a
produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid.
1.2.1 pag. 4).

1.3. Nel contempo, il ricorrente, cittadino italiano, può, in linea di
principio, appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione per far valere un
diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa
(cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I
ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (sentenza 2C_38/
2012 del 1° giugno 2012 consid. 1.2 e rinvio; vedasi anche DTF 131 II 339
consid. 1.2 pag. 343; 130 II 493 consid. 1.1 pag. 496, 388 consid. 1.2 pag.
390).

2.

2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir
censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che
comprende i diritti costituzionali dei cittadini (sentenza 2C_297/2014 del 9
febbraio 2016 consid. 2 non pubblicato in DTF 142 I 16; 133 III 446 consid. 3.1
pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF
(sentenza 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015 consid. 2 non pubblicato in DTF 141
II 401; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.), il Tribunale federale
applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o
respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è
fondata l'autorità precedente (DTF 141 V 234 consid. 1 pag. 236; 141 V 605
consid. 1 pag. 607; 141 V 657 consid. 2.2 pag. 660). La violazione di diritti
fondamentali è per contro esaminata unicamente se il ricorrente ha sollevato e
motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.2 pag. 60;
136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246 con rispettivi
rinvii).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero
arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle
prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio
2011 consid. 2.2).

2.3.
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 342
consid. 2.1 pag. 343 seg.). La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per
cui questa condizione risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag.
395). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del
giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale momento
(cosiddetti veri nova; DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343; 130 II 493 consid.
2 pag. 497; 128 II 145 consid. 1.2.1 pag. 150).
Il ricorrente ha trasmesso vari documenti - in originale o in copia -
concernenti le offerte di lavoro che ha spedito tra dicembre 2014 e aprile
2016, i formulari, non datati, dell'assicurazione contro la disoccupazione
relativi alle ricerche d'impiego effettuate e due certificati medici, il primo
del 25 ottobre 2016 che lo concerne e il secondo del 16 dicembre 2016 che
riferisce di problemi di salute e dell'assistenza di cui ha bisogno sua madre.
Tutte queste prove, offerte per la prima volta con l'allegato di ricorso, sono
inammissibili: per quelle che portano una data precedente al giudizio
impugnato, perché non viene spiegato né dimostrato per quali ragioni la loro
produzione si giustificherebbe solo ora (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3 pag.
129; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, ad art. 99 n. 14 e 17).
Per quelle invece redatte dopo l'emanazione dell'atto impugnato, perché sono
dei cosidetti veri nova.

3.

3.1. Il ricorrente considera che, contrariamente all'opinione dei giudici
cantonali, egli può richiamarsi all'Accordo sulla libera circolazione in virtù
della Direttiva 2004/38/CE che ricollega il diritto alla libera circolazione
alla cittadinanza europea e non esclusivamente alla qualifica di "lavoratore".
Sebbene riconosca che la Direttiva in questione non è stata ratificata dalla
Svizzera, ritiene che nella misura in cui le autorità italiane la considerano
applicabile ai cittadini svizzeri residenti in Italia, in virtù del principio
della parità di trattamento egli dovrebbe poterne beneficiare nella sua qualità
di cittadino italiano installato in Svizzera. In questo contesto, tenuto conto
dell'art. 5 Allegato I ALC nonché della giurisprudenza della CGCE, la revoca
contestata disattenderebbe il diritto convenzionale.

3.2. Oltre al fatto che la Direttiva richiamata dal ricorrente non è stata
ratificata dalla Svizzera, ragione per la quale non è in concreto di alcuna
valenza, occorre rammentare a costui che la nozione di cittadinanza europea è
assente dall'Accordo sulla libera circolazione, motivo per cui la stessa non
può applicarsi alla Svizzera né, di riflesso, essere considerata nella presente
fattispecie (DTF 130 II 113 consid. 6.2 pag. 121). Per il resto il ricorrente
non rimette in discussione il fatto che non può appellarsi all'Accordo sulla
libera circolazione per i motivi elencati dal Tribunale cantonale
amministrativo, cioè perché non può essere definito un "lavoratore" né essere
considerato una persona alla ricerca di un impiego né una persona che non
svolge nessuna attività economica né, infine, perché avrebbe maturato un
diritto alla pensione o perché colpito da inabilità permanente al lavoro: va
quindi condivisa l'opinione dell'autorità precedente secondo la quale l'ALC non
si applica in concreto (cfr. sentenza impugnata pag. 4 seg. consid. 2.1-2.3).
Premesse queste considerazioni, questa Corte esaminerà di conseguenza la
fattispecie unicamente nell'ottica della legge federale sugli stranieri: ogni e
qualsiasi sottolineatura dell'assenza del requisito della minaccia attuale,
effettiva e sufficientemente grave, richiesto dalla giurisprudenza relativa
all'art. 5 Allegato I ALC, è di conseguenza priva di pertinenza.

4. 
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio rilasciato a suo
tempo al ricorrente.

4.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno
straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in
Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b
della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo
l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una
minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (su queste nozioni
vedasi DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.), rispettivamente se, in base
all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga
durata (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).

4.2. Sennonché su questa problematica il ricorrente non si confronta (art. 42
cpv. 2 LTF) con l'esauriente ragionamento sviluppato dalla Corte cantonale né
sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg.
LTF). In mancanza di una qualunque motivazione al riguardo (art. 42 cpv. 2
LTF), detto quesito non va riesaminato e al riguardo ci si limita a rinviare
alla dettagliata e convincente argomentazione sviluppata dall'autorità
precedente, qui condivisa (vedasi sentenza impugnata pag. 6 nonché 8 e 9).
Questa problematica non va pertanto ulteriormente indagata.

5. 
Resta pertanto da esaminare se la misura pronunciata dalla Sezione della
popolazione e confermata dalle successive autorità cantonali ricorsuali sia o
meno proporzionale, ciò che il ricorrente contesta sia in relazione al diritto
interno che all'art. 8 CEDU.

5.1. In effetti anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si
giustifica solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere
discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e
della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto
gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado
d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero
se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso
abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU, un
analogo esame va svolto inoltre nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377
consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
in re  Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

5.2. Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso
di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è
il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno
sempre vissuto nel nostro Paese - fattispecie che non è in casu data - una
simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una
persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere
violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti -
sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese
(sentenze 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; 2C_38/2012 del 1° giugno
2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2, così come la
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re  Dalia contro Francia
 del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50 segg.).

5.3. Il soggiorno del ricorrente dev'essere considerato di lunga durata, dato
che vive stabilmente in Svizzera dal mese di settembre 1978. Dal punto di vista
dell'integrazione, occorre però rilevare che durante i suoi anni di presenza in
Svizzera egli, oltre ad essere stato condannato diciassette volte, è stato
ammonito ben quattro volte, senza alcun risultato: infatti, malgrado gli
avvertimenti ricevuti non ha modificato il proprio comportamento e ha
continuato a delinquere. Va poi osservato che l'interessato ha contratto debiti
considerevoli, dato che nei suoi confronti sono aperte 47 esecuzioni per
complessivi fr. 95'180.40, che sono stati emessi 235 atti di carenza beni per
un ammontare totale di fr. 612'184.15 e che deve allo Stato fr. 139'787.60 a
titolo di prestazioni assistenziali; inoltre dagli atti di causa non emerge - e
nemmeno egli lo sostiene - che abbia intrapreso dei passi per rimborsare i
propri debiti privati e pubblici. Di seguito va osservato che dopo avere
alternato successivi posti di lavoro con dei periodi di disoccupazione, egli
non lavora più da diversi anni e dipende da tempo dalla pubblica assistenza
che, come già detto, gli ha erogato prestazioni per un importo considerevole
(fr. 139'787.60). Nel contempo si può rilevare che un suo trasferimento in
Italia non è per niente improponibile, anzi risulta perfettamente esigibile. La
cultura e lo stile di vita della vicina Penisola sono noti al ricorrente,
avendovi questi vissuto i primi undici anni della propria vita, e non si
discostano del resto in maniera sostanziale da quelli cui è abituato nel nostro
Paese. Un trasloco nella fascia di confine permetterebbe inoltre il
mantenimento delle eventuali relazioni sociali instaurate durante la permanenza
nel Cantone Ticino. A differente conclusione non portano poi nemmeno i problemi
di salute fatti valere dal ricorrente, quale aspetto tra gli altri che l'esame
del principio della proporzionalità impone di verificare (sentenza 2C_722/2010
citata consid. 5.3.2). Gli stessi potranno in effetti essere trattati in modo
adeguato anche dalle strutture sanitarie italiane (sentenza 2C_923/2012 del 26
gennaio 2013 consid. 6.2). Infine, per quanto concerne gli inconvenienti legati
ad un suo rientro in Italia (quale la ricerca di un alloggio), va qui
riaffermato che si tratta di disagi ai quali sono confrontati la maggior parte
degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo
soggiorno all'estero.

6. 
Il ricorrente infine invoca la protezione della vita privata ai sensi dell'art.
8 n. 1 CEDU per contestare la revoca in esame.
Dallo stretto profilo della protezione della vita privata, l'art. 8 CEDU
permette di vedersi rilasciare un'autorizzazione di soggiorno tuttavia soltanto
se sono adempite condizioni restrittive. Lo straniero deve infatti stabilire
l'esistenza di legami sociali e professionali particolarmente intensi con la
Svizzera, i quali devono superare in modo notevole quelli scaturenti da
un'ordinaria integrazione. Il Tribunale federale non parte da un approccio
schematico che consisterebbe a presumere che, a partire di una certa durata di
soggiorno nel nostro Paese, lo straniero abbia messo radici e fruisca per tal
motivo di un diritto di presenza. Esso effettua invece una ponderazione dei
contrapposti interessi, la durata del soggiorno in Svizzera essendo uno degli
elementi che viene preso in considerazione (DTF 130 II 281 consid. 3.2.1 pag.
286 e rinvii; sentenze 2C_170/2017 del 15 febbraio 2017 consid. 3.1; 2C_739/
2016 del 31 gennaio 2017 e rispettivi riferimenti). Ora, come illustrato in
precedenza (cfr. consid. 5.3), il ricorrente ha ripetutamente infranto l'ordine
pubblico, venendo condannato ben diciassette volte, è oberato di debiti, non
lavora da anni e dipende tuttora dalle prestazioni dell'assistenza pubblica:
egli non può all'evidenza fare valere di avere raggiunto il livello
d'integrazione particolarmente elevato richiesto dalla giurisprudenza, la lunga
permanenza in Svizzera e la rete di amici e di conoscenze che pretende di avere
non essendo all'evidenza sufficienti a tal fine. Su questo punto il ricorso si
rivela infondato e, come tale, va respinto.

7. 
Per quanto precede, il ricorso risulta infondato e dev'essere respinto.

8. 
Con il ricorso viene di per sé chiesto solo l'esonero dal pagamento di un
anticipo spese. Nella misura in cui la richiesta dev'essere intesa quale
istanza di assistenza giudiziaria, essa va respinta, in quanto il ricorso
appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF)
viene tuttavia considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo
ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione SEM.

Losanna, 6 aprile 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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