Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1170/2016
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_1170/2016, 2D_55/2016          

 
 
 
Sentenza del 6 febbraio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Stadelmann, De Rossa Gisimundo, Giudice supplente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Lorenza Ponti Broggini, 
opponente, 
 
C.________ SA, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio dei lavori sussidiati e
degli appalti, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Appalti pubblici, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza emanata il 18 novembre 2016 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.304). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del 1° marzo 2016, le
C.________ SA hanno indetto un concorso, retto dalla legge sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL/TI 7.1.4.1) ed impostato secondo la
procedura libera, per l'aggiudicazione di una costruzione prefabbricata in
legno e facciate ventilate concernente l'ampliamento nord/sud dello stabile
amministrativo di D.________. 
Il bando di concorso specificava che la commessa sarebbe stata attribuita al
miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di
ponderazione: 
 
1. Economicità dell'offerta: 50 %; 
2. Attendibilità del prezzo: 20 %; 
3. Attendibilità programma lavori: 10 %; 
4. Referenze per lavori analoghi: 15 %; 
5. Formazione apprendisti: 5 %. 
Le disposizioni particolari del Catalogo delle posizioni normalizzate (di
seguito: CPN) 102, parte integrante degli atti d'appalto, precisavano nel
dettaglio tutti i documenti e le informazioni che i concorrenti erano tenuti ad
inoltrare con la loro offerta. Fra questi figuravano espressamente la relazione
tecnica ed il programma dei lavori; in particolare, la posizione 224.410 CPN
102 dell'allegato 1 specificava le esigenze in relazione all'allestimento di
quest'ultimo, mentre la posizione 252.130 CPN 102 stabiliva che i documenti
necessari per valutare l'offerta secondo i criteri di aggiudicazione enunciati
dovevano essere allegati all'offerta e che, nel caso di assenza o palese
allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti, l'offerta sarebbe
stata direttamente estromessa dalla procedura d'aggiudicazione. La posizione
259.820 CPN 102 ("motivi di esclusione") ribadiva che la mancata presentazione
dei documenti richiesti comportava l'esclusione dell'imprenditore dal concorso.
D'altro canto, la posizione 252.300 CPN 102 stabiliva che i concorrenti avevano
la possibilità di offrire prodotti equivalenti a quelli richiesti nei moduli
CPN 332, 343 e 363, purché rispettassero i requisiti tecnici indicati dal
committente nel capitolato e modulo d'offerta, e che l'imprenditore era tenuto
a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e le rispettive schede
tecniche; in caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo di offerta, del
prodotto equivalente offerto, il committente avrebbe verificato l'equivalenza
del prodotto proposto sulla base delle schede tecniche allegate all'offerta.
Qualora non si fosse trattato di prodotti equivalenti, l'offerta sarebbe stata
esclusa (posizione 259.820 CPN 102). 
Né il bando di concorso né delle disposizioni particolari CPN 102 sono stati
impugnati.        
 
B.   
Entro il termine impartito, sono giunte al committente quattro offerte, per
importi complessivi compresi tra fr. 1'574'505.95 e fr. 1'834'794.70. Esperite
le necessarie verifiche tramite i propri consulenti esterni, il 24 maggio 2016
le C.________ SA hanno risolto di escludere un'offerta e di assegnare la
commessa alla A.________ SA di X.________, giunta prima in graduatoria con
90.91 punti. 
 
C.   
Contro tale decisione, la ditta B.________ SA di Y.________, classificatasi
seconda con 84.61 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo il quale, con sentenza del 18 novembre 2016, ne ha accolto il
gravame, ha annullato la decisione impugnata e le ha aggiudicato le opere
litigiose. 
 
D.   
Il 19 dicembre 2016, la A.________ SA ha impugnato la sentenza cantonale
davanti al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico e,
in un atto separato, con un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con
il primo rimedio chiede, in via principale, che la sua impugnativa sia accolta
e che venga confermata la decisione 24 maggio 2016 con la quale le C.________
SA le hanno aggiudicato le opere; in via subordinata, domanda il rinvio degli
atti al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione. Con il secondo
rimedio propone l'accoglimento del ricorso e il rinvio degli atti alla Corte
cantonale per nuova decisione. Nel merito, fa valere la violazione del diritto
di essere sentito nonché - ma solo con il ricorso in materia di diritto
pubblico - un eccesso del potere di apprezzamento e, di transenna, una
violazione del principio di proporzionalità e del divieto di formalismo
eccessivo. 
Chiamato ad esprimersi il Tribunale cantonale amministrativo, dopo aver
sottolineato le ragioni per le quali secondo lui la censura relativa alla
violazione del diritto di essere sentito andava respinta, si è riconfermato
nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. La B.________ SA
ha domandato in via principale che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e,
in via secondaria, che siano respinti, mentre le C.________ SA hanno postulato
la conferma della sentenza cantonale. 
In replica la ricorrente ha confermato le proprie motivazioni e conclusioni. 
 
E.   
Con decreto presidenziale del 20 gennaio 2017 è stato rifiutato l'effetto
sospensivo al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid.
1 pag. 44).  
 
1.2. Il litigio riguarda una commessa pubblica. In dispregio dell'art. 119 cpv.
1 LTF, il quale prevede che la parte che intende impugnare una decisione sia
con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza, la ricorrente ha
introdotto due ricorsi separati. Al fine di non prolungare la procedura e
ritenuto che la legge stessa non contempla alcuna sanzione per la violazione di
tale obbligazione, il Tribunale federale ha tuttavia rinunciato a rinviare gli
stessi alla ricorrente affinché li modificasse per renderli conformi alla norma
citata (sentenza 2C_638/2007 del 7 aprile 2008 consid. 1.2 e riferimenti
dottrinali) e, con decreto presidenziale del 20 gennaio 2017, ha congiunto le
cause. Pertanto, in applicazione dell'art. 119 cpv. 2 LTF, i due ricorsi
saranno oggetto di un unico giudizio (sentenza 2C_638/2007 citata consid. 1.2
secondo paragrafo).  
 
1.3. Giusta l'art. 113 LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari
in materia costituzionale solo laddove non sia ammissibile il ricorso
ordinario. Occorre quindi innanzitutto esaminare se la via del ricorso in
materia di diritto pubblico sia aperta.  
 
1.4. In ambito di commesse pubbliche, detto rimedio è ammissibile solo alla
duplice condizione che il valore dell'appalto raggiunga uno di quelli previsti
dall'art. 83 lett. f n. 1 LTF e, cumulativamente, che la fattispecie sollevi
una questione di diritto di importanza fondamentale giusta l'art. 83 lett. f n.
2 LTF (DTF 141 II 353 consid. 1.2 pag. 360 seg. e riferimenti). Incombe alla
parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento di queste due
condizioni, pena l'inammissibilità dell'impugnativa (DTF 141 II 14 consid. 1.2
pag. 20 seg. e richiamo), a meno che la questione di principio si imponga con
evidenza (DTF 141 II 113 consid. 1.4.1 pag. 119; 140 I 285 consid. 1.1.2 pag.
289; 139 II 404 consid. 1.3 pag. 410; 139 II 340 consid. 4 pag. 342).  
 
1.4.1. L'esistenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale,
apprezzata in funzione del contenuto della controversia sottoposta al Tribunale
federale, va ammessa in modo restrittivo (DTF 141 II 113 consid. 1.4 pag. 118 e
rinvii). Per ritenere adempiuto il presupposto dell'art. 83 lett. f n. 2 LTF
non basta che il Tribunale federale non si sia mai pronunciato sulla
problematica sottopostagli. Occorre altresì che, nel caso concreto, si
manifesti la necessità di risolvere una questione che dà luogo ad un'incertezza
qualificata che richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del
Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema incaricata di assicurare
un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 141 II 113 consid. 1.4.1
pag. 118 seg; 141 III 159 consid. 1.2 pag. 161 e rispettivi invii). Quando si
tratta unicamente di applicare al caso concreto i principi sviluppati dalla
giurisprudenza non si è manifestamente in presenza di una questione di diritto
d'importanza fondamentale (sentenza 2C_6/2016 del 18 luglio 2016 consid. 1.4.1
e richiami, non pubblicato in DTF 142 II 369).  
Viceversa può accadere che una questione già risolta dal Tribunale federale
costituisca una questione di diritto d'importanza fondamentale. Ciò è il caso
segnatamente quando la giurisprudenza al riguardo non sia chiara né costante
oppure quando dia luogo a molte critiche da parte della dottrina (DTF 141 II 14
consid. 1.2.2.1 pag. 21; 141 II 113 consid. 1.4.1 pag. 118 seg.). Determinante
è l'importanza generale dell'elemento litigioso, non il suo significato o le
sue ripercussioni per le parti coinvolte nel caso specifico (DTF 139 III 209
consid. 1.2 pag. 210; 138 I 143 consid. 1.1.2 pag. 147; sentenza 2C_445/2017
del 9 giugno 2017 consid. 2. 3 secondo paragrafo e richiami, tutti con rinvii
giurisprudenziali e/o dottrinali). In ogni caso, la questione di diritto
d'importanza fondamentale deve riferirsi alle commesse pubbliche (DTF 141 II
113 consid. 1.4.1 pag. 119 e riferimenti; sentenza 2C_6/2016 citata consid.
1.4.1 non pubblicato in DTF 142 II 369). 
 
1.4.2. Nella fattispecie, la ricorrente ravvisa una questione giuridica
d'importanza fondamentale nell'esigenza di chiarire fino a che punto il
tribunale investito di un ricorso in materia di commesse pubbliche possa o
debba riesaminare la decisione di aggiudicazione, e persino l'offerta vincente,
sottoponendo ad un controllo anche questioni che non erano state oggetto di
alcuna contestazione da parte dell'insorgente, per poi porle a fondamento della
propria decisione sul ricorso. Tale modo di procedere lederebbe anche
gravemente il diritto di essere sentito dell'aggiudicataria (e del
committente). Infine, il fatto che la questione sia suscettibile di riproporsi
in parecchi altri casi proprio nel settore delle commesse pubbliche
giustificherebbe un chiarimento da parte della più alta istanza giudiziaria,
che possa fungere da riferimento per la prassi.  
La tesi non può essere seguita. In effetti, la questione sollevata rileva
manifestamente dell'applicazione concreta di principi generali quali il potere
di esame dell'autorità di ricorso cantonale in materia di appalti, il principio
dell'allegazione, il divieto del formalismo eccessivo e il diritto di essere
sentiti. Con questi, la prassi si è già ripetutamente confrontata; la loro
applicazione ad una fattispecie particolare dipende in larga parte dal caso
specifico e non richiede un ulteriore chiarimento generale. 
 
1.4.3. Ne discende che, conformemente alla giurisprudenza precedentemente
evocata, il ricorso in materia di diritto pubblico non verte su nessuna
questione giuridica d'importanza fondamentale e risulta pertanto inammissibile,
a prescindere dal raggiungimento dei valori soglia richiesti dall'art. 83 lett.
f n. 1 LTF, presupposto che peraltro la ricorrente nemmeno ha affrontato.  
 
1.5. Interposto tempestivamente (art. 117 in relazione con l'art. 100 cpv. 1
LTF) contro una decisione finale (art. 117 e art. 90 LTF) pronunciata da
un'autorità cantonale di ultima istanza con natura di tribunale superiore (art.
114 e art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), è invece ammissibile il ricorso
sussidiario in materia costituzionale presentato congiuntamente dalla
ricorrente (art. 113 segg. LTF). Siccome è stato inoltrato dalla ditta
aggiudicataria, che in sede cantonale si è vista annullare la delibera delle
opere litigiose in favore del concorrente classificatosi in seconda posizione,
è anche dato un interesse giuridicamente protetto a ricorrere (art. 115 LTF
).         
All'entrata in materia non si oppone infine nemmeno il fatto che la ricorrente
abbia formulato le proprie conclusioni senza tener conto del carattere di
principio riformatorio del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
107 cpv. 2 in relazione con l'art. 117 LTF; sentenza 2D_54/2015 del 13 aprile
2016 consid. 1. 2 e richiamo). In effetti, dalla motivazione risulta comunque
chiaro che l'insorgente chiede il rinvio per essere sentita in merito agli
aspetti che hanno portato all'annullamento dell'aggiudicazione in suo favore.
D'altro canto un'eventuale violazione del diritto di essere sentito non
potrebbe comunque essere sanata in questa sede, non fruendo questa Corte dello
stesso potere di esame dell'autorità decidente, motivo per cui in caso di
accoglimento del ricorso il Tribunale federale non potrebbe far altro che
rinviare la causa all'autorità cantonale (DTF 134 III 379, consid. 1.3 pag.
383; 133 III 489 consid. 3.1 pag. 489 seg.; sentenza 2C_103/2010 del 27
settembre 2010 consid. 7 con ulteriori rinvii). 
 
2.   
Con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può venir censurata solo
la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF), il cui rispetto non è
esaminato d'ufficio (art. 106 cpv. 2 LTF, a cui rinvia l'art. 117 LTF). Ciò
significa che la parte ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato,
alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, quali diritti
costituzionali sarebbero stati violati (DTF 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234;
134 I 23 consid. 6.1. pag. 31 seg.; 133 II 396 consid. 3.2 pag. 399 seg. e
rispettivi rinvii). In concreto, non è infondato chiedersi se la memoria
ricorsuale adempia pienamente le accresciute esigenze di motivazione fissate
dalle disposizioni summenzionate. In effetti, è vero che essa espone il punto
di vista dell'insorgente, ma, per quanto concerne il diritto in questione, si
limita in sostanza alla sua enunciazione ed all'illustrazione dell'estratto di
alcune sentenze ad esso relative; non indica invece, ad esempio, in maniera
veramente puntuale e argomentata la ragione per la quale la violazione del
diritto di essere sentito sarebbe stata palese nella fattispecie. Viste le
considerazioni che seguono, la questione può comunque rimanere aperta. 
 
3.   
 
3.1. Come detto, il ricorso sussidiario in materia costituzionale verte
esclusivamente sulla censura relativa a una violazione del diritto di essere
sentito ancorato nell'art. 29 Cost. Quand'anche si volesse considerare la
natura costituzionale di altre censure di merito esposte soltanto con il
ricorso ordinario e non più riprese nel ricorso sussidiario, il carattere
insufficiente della relativa motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF) impedisce
comunque di tenerne conto in questa sede. Non occorre quindi con la presente
sentenza esprimersi in merito alla validità degli argomenti fondanti la
decisione impugnata.  
 
3.2. Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 Cost. è una componente
del diritto ad un processo equo e comprende il diritto di prendere conoscenza
degli atti sottoposti dalle altre parti all'autorità e di potersi esprimere in
proposito, indipendentemente dalla loro rilevanza per il giudizio (DTF 142 III
48 consid. 4.1.1 pag. 52 seg.; 139 I 189 consid. 3.2 pag. 191 seg. e rispettivi
riferimenti). Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una
presa di posizione o un nuovo mezzo di prova versato agli atti contenga
elementi che richiedono la formulazione di osservazioni da parte loro; è quindi
necessario dare loro la facoltà di determinarsi se lo ritengono opportuno (DTF
138 I 484 consid. 2.1 pag. 485, con riferimenti). Questo diritto, che non è
tuttavia assoluto e che, a determinate condizioni, può essere limitato, trova
applicazione anche in materia di diritto delle commesse pubbliche (DTF 139 II
489 consid. 3.3 pag. 496; sentenze 2C_277/2013 del 7 maggio 2013 consid. 1.5;
2C_890/2008 del 22 aprile 2009 consid. 5.3.3. con rispettivi richiami; vedasi
anche l'art. 8 cpv. 1 lett. d della legge federale sugli acquisti pubblici del
16 dicembre 1994 [LAPub; RS 172.056.1], l'art. XIV cpv. 3 dell'Accordo sugli
appalti pubblici concluso il 15 aprile 1994 [AAP; RS 0.632.231.422] e l'art. 11
lett. g del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 sugli
appalti pubblici [CIAP; RS 172.056.5]).  
 
3.3. Nel concreto caso, la ricorrente ritiene che la violazione del diritto di
essere sentito sarebbe generata dal fatto che il Tribunale cantonale
amministrativo ha accolto il ricorso della ditta classificatasi seconda
fondandosi su due argomenti che quest'ultima nemmeno aveva censurato nel
proprio allegato di ricorso e che non erano quindi stati oggetto di discussione
nella procedura.  
 
3.3.1. Da un esame degli atti emerge che in effetti, in sede cantonale, la
principale censura sollevata dalla citata ditta riguardava il carattere
lacunoso e la mancanza di attendibilità del programma dei lavori presentato
dall'aggiudicataria. Nella decisione impugnata (cfr. consid. 2.3 della stessa)
invece, dopo aver analizzato i requisiti posti dalla documentazione di gara in
relazione al programma lavori, il Tribunale cantonale amministrativo ha
stabilito che sebbene la conformità della documentazione prodotta dalla
deliberataria con quanto richiesto dal capitolato potesse apparire perlomeno
dubbia, la questione poteva rimanere aperta poiché la sua offerta avrebbe
dovuto ad ogni modo essere esclusa per altre ragioni. Così, la Corte cantonale
ha, da un lato, rilevato che la committente avrebbe dovuto escluderla dalla
gara perché essa, avvalendosi della possibilità di offrire un prodotto analogo
a quello di riferimento indicato nella posizione 341.111 CPN 343 per la
fornitura del telo per facciate (foglio paravento tipo Sager o similare), ha
offerto un prodotto (Stamisol fassade) che in realtà non era equivalente poiché
le sue specifiche tecniche (in particolare il valore s-d <=0.09 m) non
corrispondevano a quelle richieste (valore s-d <=0.03 m). I giudici cantonali
hanno sottolineato che le precise disposizioni di gara non lasciavano spazio
all'apprezzamento del committente per valutare, in sede di aggiudicazione, se
la diversa soluzione proposta dall'aggiudicataria fosse equivalente a quella
prescritta dagli atti di gara. D'altra parte, hanno rilevato che la
deliberataria aveva completato solo parzialmente la posizione 133.411 CPN 332
del modulo di offerta, limitandosi ad indicare un prezzo per i dispositivi tipo
linee vita, ganci, ecc., per il montaggio della copertura, senza tuttavia
specificare il tipo di prodotto offerto. Essendo l'offerta incompleta, ovvero
non compilata in ogni sua parte (art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006, RLCPubb/CIAP; RL/TI 7.1.4.1.6), la
stazione appaltante avrebbe dovuto escluderla. Il Tribunale cantonale
amministrativo ha quindi, come detto, annullato la decisione di aggiudicazione
a favore della ditta deliberataria e aggiudicato la commessa alla qui
opponente.  
 
3.3.2. La sorpresa mostrata dalla ricorrente rispetto a tale motivazione non è
tuttavia giustificata. In effetti, come rettamente rilevato anche dai giudici
ticinesi, l'insorgente in sede cantonale ha subito censurato, in sede di
replica, cioè dopo aver preso visione dell'incarto completo prodotto dalla
stazione appaltante con la risposta (e quindi fino ad allora a lei non noto),
lo scambio di corrispondenza (scritti 21 aprile, 25 aprile e 19 maggio 2016)
avvenuto tra la committente e l'aggiudicataria posteriormente all'inoltro delle
offerte e la successiva produzione di ulteriore documentazione da parte di
quest'ultima. È vero che l'ha fatto in maniera piuttosto sintetica, ma
sufficientemente chiara; tant'è che ha concluso rilevando che  "tale modo di
procedere viola la parità di trattamento e le regole della gara, ritenuto che
fuori ogni tempo massimo l'offerta della A.________ è stata ulteriormente
completata. Anche per questo motivo il ricorso va accolto e l'offerta di tale
società va esclusa" (vedasi, negli atti cantonali, l'atto di replica del 14
luglio 2016 punto 10 pag. 7). La qui ricorrente, con la duplica, ha peraltro
dimostrato di aver colto l'esistenza della censura, anche se al riguardo si è
limitata ad osservare che  "la ricorrente introduce un nuovo argomento di
ricorso, evidentemente questo modo di procedere non è ammissibile e quindi
quanto esposto al punto 10 della replica stessa dovrebbe essere interlineato"e,
nel merito, ha soltanto ribadito in maniera interlocutoria la conformità del
procedimento operato dalla committente con l'art. 43 RLCPubb/CIAP (cfr. negli
atti cantonali l'atto di duplica del 22 luglio 2016 punto 32 seg. pag. 6). La
ricorrente spiega di non essersi adeguatamente espressa in merito perché, anche
in ragione del limitato potere di apprezzamento che l'autorità giudiziaria
dovrebbe imporsi nell'ambito delle commesse pubbliche, non aveva motivo di
prevedere che il Tribunale amministrativo cantonale avrebbe proceduto ad un
riesame degli aspetti sollevati nello scambio di corrispondenza (peraltro, a
suo dire, "assolutamente usuale") avvenuto successivamente all'apertura delle
offerte.  
 
3.3.3. La sua tesi non è tuttavia condivisibile. Il contenuto dei tre scritti
posteriori all'apertura delle offerte menzionati nella replica si riferisce in
effetti apertamente ai due aspetti contestati: i primi due (del 21 e del 25
aprile 2016) menzionano esplicitamente la problematica legata alla mancanza di
conformità del prodotto offerto alle prescrizioni tecniche di cui alla
posizione 341.111 CPN 343, mentre il terzo (del 19 maggio 2016) dà atto
dell'inoltro a posteriori e a richiesta della stazione appaltante della scheda
tecnica per il prodotto inerente alla posizione 133.411 CPN 332. In tali
circostanze, tenuto conto sia del principio dell'applicazione d'ufficio del
diritto, sia del relativo margine di apprezzamento di cui godono le autorità
cantonali nel valutare la conformità delle offerte alle prescrizioni di gara e
nel sancirne l'estromissione in caso di irregolarità (sentenza 2C_241/2012 del
28 giugno 2012 consid. 4. 3 pubblicata parzialmente in: RtiD 2013 I pag. 91
segg.), era prevedibile che i giudici cantonali si sarebbero chinati sulla
questione. Stando così le cose, non si può rimproverare all'istanza inferiore
di aver violato il diritto di essere sentito della qui ricorrente, né di aver
deciso cogliendola di sorpresa, come invece lei pretende. La decisione
impugnata, che non procede da una violazione di norme essenziali di procedura,
merita quindi conferma.  
 
3.4. Per quanto precede, il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è invece
respinto e la sentenza impugnata confermata.  
 
4.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente
verserà inoltre all'opponente, rappresentata da un'avvocata, un'indennità di
fr. 5'500.-- per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Già
solo perché non assistite da un avvocato (DTF 133 III 439 consid. 4 p. 446),
alle C.________ SA non dev'essere riconosciuta alcuna indennità per spese
ripetibili. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico (incarto 2C_1170/2016) è
inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale (incarto 2D_55/2016) è
respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
La ricorrente verserà all'opponente un'indennità di fr. 5'500.-- a titolo di
ripetibili per la sede federale. 
 
5.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alle C.________ SA, al Dipartimento
del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti, e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 febbraio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud 

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