Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1099/2016
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2016


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_1099/2016

Sentenza del 27 dicembre 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Revoca del permesso di domicilio,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2016 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.A.________ (1977), cittadino iraniano, è entrato in Svizzera nel dicembre
2004 e vi ha depositato una domanda d'asilo, respinta in ultima istanza il 28
agosto 2006. In seguito al suo matrimonio con una cittadina svizzera egli ha
ottenuto, il 6 novembre 2006, un permesso di dimora annuale, trasformato il 17
ottobre 2012 in permesso di domicilio. Il 5 gennaio 2015 i coniugi A.________
hanno divorziato.

B. 
Il 5 novembre 2015 A.A.________ è stato condannato a 14 mesi di detenzione e
alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 40.-- cadauna, pene
sospese con un periodo di prova di due anni, in quanto ritenuto colpevole di
usura aggravata e di incitazione all'entrata, alla partenza e al soggiorno
illegale aggravata. Preso atto della condanna, la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino l'ha informato il 16 febbraio
2016 che voleva rivalutare la sua presenza in Svizzera e l'ha invitato a
determinarsi al riguardo, ciò che l'interessato ha fatto il 29 febbraio
successivo.
Il 17 marzo 2016 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di
domicilio di A.A.________ per motivi di ordine pubblico e l'ha invitato a
lasciare la Svizzera entro il 16 maggio 2016. Questa decisione, trasmessa per
invio raccomandato, non è stata tuttavia ritirata ed è quindi ritornata al
mittente dopo il periodo di giacenza.

C. 
Informato dalla polizia cantonale dell'avvenuta revoca del proprio permesso di
domicilio, A.A.________ si è rivolto il 13 giugno 2016 all'Ufficio della
migrazione, spiegando che non aveva potuto ritirare la raccomandata perché era
all'estero tra il 9 e il 26 marzo 2016. Ha quindi chiesto che gli fosse
accordato un nuovo termine per ricorrere rispettivamente che il suo scritto
fosse trattato alla stregua di un ricorso al Consiglio di Stato contro la
decisione di revoca del 17 marzo 2016.

D. 
Il 23 agosto 2016 il Consiglio di Stato ticinese, a cui il citato scritto era
stato trasmesso per competenza, ha dichiarato il gravame irricevibile poiché
tardivo, non avendo ravvisato nei motivi invocati da A.A.________ gli estremi
per ammettere una restituzione in intero dei termini di ricorso.
Detto giudizio è stato confermato su ricorso dal Tribunale cantonale
amministrativo il quale, con sentenza del 26 ottobre 2016, ha considerato che
la decisione d'inammissibilità non prestava il fianco a critiche.

E. 
Il 2 dicembre 2016 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e della
risoluzione governativa e che gli sia concesso un nuovo termine per impugnare
la decisione di revoca del 17 marzo 2016.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1
pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).

2.

2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con
natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82
lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2
LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro
decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

2.2. Nel caso concreto sebbene oggetto di disamina sia unicamente la sentenza
con cui la Corte cantonale ha confermato il giudizio d'inammissibilità
pronunciato dal Consiglio di Stato, la procedura ha però preso avvio dalla
decisione di revoca del permesso di domicilio di cui beneficiava il ricorrente.
Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della sentenza
querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto ammissibile quale
ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in
quanto concerne la revoca di un'autorizzazione che avrebbe altrimenti ancora
effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag.
4).

2.3. Con la sua impugnativa il ricorrente è però solo legittimato a formulare
conclusioni riguardanti l'annullamento e la riforma della sentenza del
Tribunale amministrativo. Per quanto direttamente volte ad annullare anche la
decisione governativa, le conclusioni tratte nel ricorso sono inammissibili (
DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).

3.

3.1. Constatata la tardività del ricorso interposto davanti al Consiglio di
Stato - che non è più contestata in questa sede - il Tribunale cantonale
amministrativo ha condiviso anche la conclusione secondo cui non erano dati gli
estremi per una restituzione del termine ai sensi dell'art. 15 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL/TI 3.3.1.1).
Rammentato che i termini che non sono stati rispettati possono essere
restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non
averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (art. 15
cpv. 1) e se la domanda di restituzione contro il lasso dei termini è
presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione
dell'impedimento (art. 15 cpv. 2), la Corte cantonale ha osservato che la
spiegazione fornita al Consiglio di Stato, l'avere cioè intrapreso un viaggio
all'estero che era durato 17 giorni, non dimostrava di certo l'esistenza di un
incolpevole impedimento a rispettare il termine assegnato. Ricordato poi che,
conformemente alla giurisprudenza, solo le ragioni addotte dall'istante entro
il termine utile di 10 giorni di cui all'art. 15 cpv. 2 LPAmm andavano presi in
considerazione, ne ha concluso che le giustificazioni fornitele, ossia il fatto
che il soggiorno all'estero era riconducibile ad un peggioramento improvviso
dello stato di salute del padre, ciò che l'aveva costretto a partire
immediatamente alla volta dell'Iran, non andavano considerate poiché
manifestamente tardive. A titolo meramente abbondanziale ha precisato che in
ogni caso le stesse non avrebbero portato ad una restituzione dei termini di
ricorso perché anche se l'insorgente aveva dovuto lasciare la Svizzera senza
preavviso, niente permetteva di concludere che non era stato in grado di dare a
terzi le istruzioni necessarie per occuparsi della sua posta, siccome un
viaggio come il suo necessitava comunque di un minimo di preparazione e di
organizzazione, lasso di tempo durante questi, se diligente, avrebbe potuto
adottare i necessari provvedimenti, rilasciando una procura postale a terzi
oppure avvisando la Sezione della popolazione - che l'aveva interpellato poche
settimane prima riguardo alle sue condizioni di soggiorno - di una sua assenza
prolungata. Erano infatti delle misure che potevano essere adottate rapidamente
e senza dispendio eccessivo di tempo, anche se vi era una situazione d'urgenza.

3.2. Il ricorrente si limita a ribadire che ha presentato in tempo utile la sua
domanda di restituzione dei termini, che ha dovuto assentarsi in modo
improvviso, che la sua assenza è stata debitamente documentata, che non aveva
motivi d'informare la Sezione della popolazione della propria partenza poiché
riteneva che con le spiegazioni fornite in data 29 febbraio 2016 la sua
situazione era stata chiarita e che nessuna norma legale l'obbligava a
incaricare terzi del ritiro della propria corrispondenza. Egli non adduce
invece nulla riguardo al fatto che queste spiegazioni, presentate soltanto alla
Corte cantonale e non allegate alla sua domanda di restituzione ai sensi
dell'art. 15 LPAmm erano manifestamente tardive.
Ora quando la sentenza impugnata, come nella presente fattispecie, poggia su
diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire
l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a
dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag.
100 e riferimenti); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del
giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III
221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Come appena illustrato, il
ricorrente non spende una parola per tentare di far apparire contraria al
diritto la prima motivazione formulata dalla Corte cantonale, secondo cui le
spiegazioni date erano manifestamente tardive. Non esprimendosi su una delle
motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato, il ricorso non rispetta
le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF motivo per cui sfugge ad un esame di merito
(DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120).

4. 
Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico
dev'essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

5. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 27 dicembre 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben