Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1033/2016
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_1033/2016

Sentenza del 24 novembre 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Stadelmann, Haag,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Revoca del permesso di dimora UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2016 dal Giudice delegato
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
In seguito ad un iter che non occorre qui rievocare, il 31 agosto 2016 il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame
esperito da A.________, cittadino italiano stabilito in Svizzera dal 1999 ove
vive con la moglie di nazionalità svizzera, contro la decisione con cui il
Servizio della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ticinese gli ha
revocato, il 24 marzo 2016, per motivi di ordine pubblico e perché era oberato
di debiti, il permesso di dimora UE/AELS di cui era titolare.
L'interessato, infatti, non aveva dato seguito alla lettera raccomandata del 23
giugno 2016, ritirata il 30 giugno 2016, con cui era stato invitato a versare
entro dieci giorni un anticipo delle spese di fr. 600.--, con l'avvertenza che
in assenza di pagamento entro il termine concesso il ricorso sarebbe stato
dichiarato inammissibile (art. 11 cpv. 1 della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998, LALPS
[RL/TI 1.2.2.1]).

B. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Giudice delegato del
Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 27 settembre 2016. In primo
luogo questi ha ribadito la legittimità della richiesta dell'anticipo delle
spese, dato che l'insorgente non aveva chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria totale o parziale. Ha poi ricordato che, per prassi
costante, non costituiva formalismo eccessivo dichiarare inammissibile un
ricorso se l'anticipo spese richiesto in applicazione del diritto procedurale
cantonale, da cui dipendeva la ricevibilità del rimedio, non era stato versato
entro il termine a tal fine assegnato, purché la parte fosse stata debitamente
informata delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine in
questione. Infine, ha considerato privo di pertinenza l'obbiezione secondo cui
la lettera raccomandata del 23 giugno 2016 era stata consegnata a casa alla
moglie la quale però, essendo ammalata, aveva dimenticato di consegnargliela.
Come risultava dagli atti l'invio raccomandato era stato ritirato allo
sportello dell'ufficio postale e la firma di chi vi aveva proceduto
corrispondeva a quella apposta in calce al gravame inoltrato alla Corte
cantonale, cioè quella dell'insorgente.

C. 
Il 10 novembre 2016 A.________ ha esperito un ricorso dinanzi al Tribunale
federale con cui chiede che siano annullate le decisioni di tutte le precedenti
autorità cantonali. Domanda inoltre di essere esentato dal dovere versare un
anticipo per le spese processuali.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1
pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).

2.

2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con
natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82
lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2
LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro
decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il
diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

2.2. Sebbene oggetto di disamina sia unicamente la questione di sapere se il
Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo abbia, a ragione,
confermato la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Governo cantonale, la
procedura ha tuttavia preso avvio dalla revoca del permesso di dimora a suo
tempo concesso al ricorrente. Siccome questi, cittadino italiano può, in linea
di principio, appellarsi all'ALC (RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a
soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa (DTF 136 II
177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non
pubblicato in DTF 136 II 329) - senza dimenticare che può pretendere alla
proroga del permesso di dimora anche in virtù del suo matrimonio con una
cittadina svizzera (art. 42 cpv. 1 LStr [RS 142.20]) - è quindi di principio
ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico. Non occorre di
conseguenza esaminare se detto rimedio sarebbe ricevibile anche in quanto
concerne la revoca di un'autorizzazione che potrebbe (ancora) avere effetti
giuridici (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).

3.

3.1. Il ricorrente afferma che non avrebbe mai avuto conoscenza della
raccomandata del 23 giugno 2016. Anche se ammette che la lettera è stata
ritirata all'ufficio postale, sostiene tuttavia che non sarebbe stato lui a
farlo e chiede pertanto che venga effettuato un accertamento calligrafico al
fine di determinare a chi appartiene la firma di chi l'ha presa in consegna.
Detta argomentazione, che adempie a malapena le esigenze di motivazione poste
dall'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104), risulta per i
motivi esposti di seguito, manifestamente infondata.

3.2. Per consolidata giurisprudenza, una decisione amministrativa o giudiziaria
intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando l'atto giunge
nelle mani del destinatario oppure di una persona che appartiene alla sua sfera
di influenza (ad esempio la cerchia familiare o un ausiliario), non essendo
invece necessario che il destinatario ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122
I 139 consid. 1 pag. 143). Tale soluzione vale anche quando il destinatario ha
designato o autorizzato un terzo a prendere in consegna i suoi invii postali
(cfr. RtiD 2005 II n. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento) oppure quando una
raccomandata è consegnata allo sportello postale a un terzo titolare di una
semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36 e segg.;
cfr. pure RtiD 2005 II n. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Non va poi
dimenticato che, sempre per costante prassi, l'agire degli ausiliari va
ascritto al destinatario (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69 e seg.).

3.3. Nel caso specifico, oltre al fatto che il ricorrente, senza fornire alcuna
spiegazione, ha modificato la propria versione dei fatti (avendo egli asserito
in sede cantonale che la raccomandata era stata consegnata alla moglie
ammalata, la quale si era poi dimenticata di dargliela), va osservato che, come
emerge dal sito internet della Posta (cfr. www.post.ch/it/privato/ricezione/
rilasciare-autorizzazioni/procura-privata), per la consegna (a terzi) degli
invii con avviso di ritiro, come in concreto, è richiesta una procura nel caso
in cui il nome della persona che ritira non coincida con quello riportato
nell'indirizzo nonché la presentazione dell'invito di ritiro recapitato in
precedenza. Ne discende che se effettivamente non è stato il ricorrente a
ritirare l'invio raccomandato indirizzatogli, chi l'ha fatto - anche se non era
una persona che faceva parte della sua cerchia familiare o che fruiva di una
procura e del cui agire il ricorrente risponde - doveva in ogni caso essere in
possesso dell'invito di ritiro. Ora, il ricorrente non pretende né comprova che
detto documento gli è stato sottratto e ancora meno fa valere di avere sporto
denuncia per falsificazione di firma. È quindi a ragione che il Giudice
delegato ha considerato che detto invio era stato validamente notificato
all'interessato.

4. 
ll ricorrente sostiene in seguito che, anche se non ha presentato una domanda
di esenzione dal dovere pagare un anticipo per le spese, comunque sia la sua
difficile situazione economica (essendo egli beneficiario di una rendita AVS
completata da prestazioni complementari) risultava già dalla notifica di
tassazione 2015 trasmessa al Tribunale cantonale amministrativo. L'argomento
non è pertinente. L'anticipo litigioso è stato richiesto dal Consiglio di
Stato. Era pertanto a questa autorità - e non all'autorità ricorsuale
successiva - che il ricorrente doveva espressamente, se del caso, chiedere il
beneficio dell'assistenza giudiziaria (totale o parziale) e fornirle tutti i
documenti comprovanti le sue dichiarazioni, non essendo in ogni caso certamente
compito del Consiglio di Stato pronunciarsi d'ufficio in proposito.

5. 
A parere del ricorrente il fatto di non avere versato l'anticipo richiesto non
costituisce valido motivo per non esaminare nel merito la sua impugnativa.
Implicitamente lamenta formalismo eccessivo. A torto.
Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta
applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse
degno di protezione, diviene pertanto un fine a se stante, complica in maniera
insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali.
L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta
dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una violazione di tale regola
implica (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248; DTF 132 I 249 consid. 5 pag.
253; 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183 con rispettivi rinvii). In concreto non è
ravvisabile, come già constatato dalla Corte cantonale, alcun formalismo
eccessivo. Il ricorrente è stato debitamente informato delle conseguenze
derivanti dal mancato rispetto del termine fissatogli, ossia del fatto che se
il pagamento non era eseguito nel termine assegnato, il ricorso sarebbe stato
dichiarato irricevibile. Gli spettava pertanto adottare le necessarie
disposizioni al fine di rispettare il termine assegnato, ad esempio richiedendo
prima della sua scadenza una proroga oppure presentando una domanda di
assistenza giudiziaria. Ciò che non ha fatto. Premesse queste considerazioni,
la sentenza cantonale che conferma l'inammissibilità pronunciata dal Consiglio
di Stato per mancato versamento dell'anticipo richiesto entro il termine
fissato a tal fine, risulta immune da violazione di diritto e va pertanto
integralmente confermata.

6. 
Infine, il ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che
permetterebbero di trattare la sua domanda alla stregua di un'istanza di
restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.

7.

7.1. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente
infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art.
109 LTF.

7.2. Viste le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della
migrazione SEM.

Losanna, 24 novembre 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera Ieronimo Perroud

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