Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 796/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_796/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 17 dicembre 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Meyer, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 16 settembre 2015.

Fatti:

A. 
A.________, classe 1963, nel dicembre 2012 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un incidente stradale
occorsole nel gennaio 2010. Mediante decisione del 5 novembre 2014, l'Ufficio
AI del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha posto A.________ al beneficio di tre
quarti di rendita d'invalidità dal 1° dicembre 2011, di una rendita
d'invalidità intera dal 1° marzo 2012 e di un quarto di rendita d'invalidità
dal 1° luglio 2013. Per quanto riguarda il periodo successivo a quest'ultima
data, l'UAI ha ritenuto che l'assicurata presentava un'incapacità di svolgere
le mansioni consuete di casalinga del 42%.

B. 
A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
chiedendo l'annullamento della decisione del 5 novembre 2014 e il
riconoscimento di una rendita d'invalidità intera con grado d'invalidità del
73%. Con giudizio del 16 settembre 2015 la Corte cantonale ha respinto il
gravame.

C. 
Il 26 ottobre 2015 l'assicurata ha inoltrato un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare il giudizio impugnato e
di rinviare la causa al Tribunale cantonale affinché statuisca di nuovo tenendo
conto del metodo generale di valutazione dell'invalidità per le persone che
esercitano un'attività lucrativa e non di quello specifico alle persone che non
la esercitano.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio,
il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può
scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 137 I 58
consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito
vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97
cpv. 1 LTF).

2. 
Avuto riguardo alle censure sollevate, l'oggetto del contendere verte
unicamente sulla scelta del metodo di valutazione dell'invalidità. L'insorgente
non contesta di per sé la valutazione concreta dell'inchiesta economica a
domicilio, che ha ritenuto un grado d'invalidità del 42%.

3. 
Il giudizio impugnato espone correttamente le norme e la prassi in materia,
rammentando in particolare la nozione d'invalidità, come pure i differenti
metodi di valutazione dell'invalidità (metodo generale del raffronto dei
redditi [cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.4 pag. 348 seg.], metodo specifico [cfr.
DTF 130 V 97 consid. 3.3.1 pag. 99 seg.] e metodo misto [cfr. DTF 130 V 393
consid. 3.3 pag. 395 seg.]) nonché i presupposti per l'applicazione dell'uno o
dell'altro metodo. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata
adesione. La questione di sapere se e in quale misura, senza danno alla salute,
la persona assicurata avrebbe esercitato un'attività lucrativa dipende
dall'insieme delle circostanze personali, familiari, sociali, finanziarie e
professionali del caso di specie (DTF 130 V 393 consid. 3.3 pag. 395 seg.; 125
V 146 consid. 2c pag. 150 con riferimenti). Ai fini di questa valutazione si
deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica della persona interessata,
la quale, dove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto
interno, da indizi esterni stabiliti secondo il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali. Il tema
costituisce una questione di fatto a condizione che le sue conclusioni non
siano esclusivamente tratte dall'esperienza generale della vita. Le
constatazioni dell'autorità giudiziaria cantonale vincolano di conseguenza il
Tribunale federale nella misura in cui non si rivelino manifestamente inesatte
o contrarie al diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, in particolare al divieto
dell'arbitrio (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg. con riferimenti).

4.

4.1. Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha ritenuto che
l'assicurata, al momento della decisione dell'UAI, doveva essere considerata
come casalinga e che pertanto la sua invalidità doveva essere valutata in base
al metodo specifico di chi non esercita attività lucrativa. Per giungere a
questa conclusione, la Corte cantonale ha osservato che l'assicurata, nata nel
1963 e di formazione parrucchiera, non ha più lavorato dal 1983 per dedicarsi
alla famiglia (ha avuto tre figlie nate rispettivamente nel 1986, 1997 e 2001).
È vero che l'assicurata aveva manifestato la sua intenzione di riprendere
un'attività lucrativa (prima al 40%, poi a un grado superiore) nel corso delle
visite mediche presso la clinica di riabilitazione di B.________, e questo a
partire da quando l'ultimogenita avrebbe compiuto 15/16 anni. Tuttavia, questa
volontà non era suffragata da alcun indizio concreto e non poteva essere presa
in considerazione per la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità. Al
contrario, nel corso dell'inchiesta per l'economia domestica, l'assicurata
aveva riconosciuto il suo ruolo di casalinga. Comunque, anche ammettendo la
tesi dell'assicurata, la ripresa di un'attività lavorativa sarebbe stata
successiva alla decisione amministrativa e quindi irrilevante ai fini del
giudizio. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale cantonale ha
respinto le richieste d'interrogatorio di alcuni testimoni e dell'assicurata
stessa formulate nel ricorso cantonale.

4.2. Per dimostrare che il metodo di valutazione dell'invalidità ritenuto dal
Tribunale cantonale non è corretto, l'assicurata solleva due censure. La prima
riguarda un accertamento inesatto dei fatti alla base della valutazione del
Tribunale cantonale. A suo parere, vi sono indizi sufficienti per ritenere che
a partire da gennaio 2015 avrebbe voluto riprendere un'attività lucrativa nel
salone di parrucchiere gestito dal marito. A quella data la figlia minore
sarebbe stata autosufficiente. Le sue dichiarazioni presso la clinica di
B._______ andrebbero in questo senso. La seconda censura riguarda la mancata
assunzione di prove atte a dimostrare la sua tesi. In particolare, rifiutando
di acquisire agli atti le testimonianze di terzi (tra cui il marito e due amici
di lunga data), e inoltre dell'assicurata stessa, il Tribunale cantonale
avrebbe violato la massima d'ufficio per l'accertamento delle prove e pertanto
il diritto di essere sentito.

5.

5.1. Il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza,
si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento
dell'emanazione della decisione amministrativa, che delimita così il suo potere
cognitivo dal profilo temporale. La decisione dell'UAI del 5 novembre 2014
circoscrive pertanto l'oggetto della lite che può essere deferito dal profilo
temporale al tribunale per mezzo di ricorso (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4;
cfr. pure sentenze 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014
del 23 marzo 2015 consid. 3.3) e dunque quanto esula dalla stessa è
inammissibile. Già per questo motivo, la tesi ricorsuale va respinta. Nel suo
gravame ricorsuale, riprendendo quanto già formulato in sede cantonale,
l'insorgente sostiene che avrebbe voluto riprendere un'attività lucrativa a
partire da gennaio 2015, quindi dopo la data del 5 novembre 2014. Questo fatto
non doveva quindi essere preso in considerazione dal Tribunale cantonale e è
ininfluente per la scelta del metodo di valutazione. La ricorrente osserva in
proposito che questa scelta non dipende dall'attività svolta prima
dell'invalidità ma è possibile riferirsi anche ad attività future. Ciò non
toglie, tuttavia, che queste attività devono realizzarsi prima della data della
decisione impugnata per potere essere prese in considerazione (come peraltro
menzionato dall'autore citato dalla ricorrente a sostegno della sua tesi,
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Friborgo 2011, n. 2045 pag. 542).

5.2. Ad ogni modo, come rettamente indicato dal Tribunale cantonale, non vi
sono indizi concreti che potrebbero indicare, con la verosimiglianza
preponderante che contraddistingue il diritto delle assicurazioni sociali (DTF
139 V 176 consid. 5.3 pag. 186), che l'assicurata avrebbe voluto riprendere
un'attività lucrativa prima del 5 novembre 2014. La ricorrente non ha fornito
alcuna prova di quanto da lei asserito. Anzi nel suo ricorso del 9 dicembre
2014 dinnanzi l'autorità cantonale la ricorrente fa riferimento esplicito ad un
progetto di ripresa lavorativa quale parrucchiera a far tempo da gennaio 2015.
Le sue dichiarazioni concernenti un'attività futura nel salone del marito non
appena i figli sarebbero cresciuti, riportate dai medici della clinica di
B._______ nell'ambito della valutazione delle capacità funzionali nell'economia
domestica del 22-23 agosto 2013 (cfr. Rapporto del 12 febbraio 2014, pag. 4),
non collimano con quanto stabilito nel rapporto d'inchiesta economica per le
persone che si occupano dell'economia domestica del 28 febbraio 2014 ad opera
del Servizio incaricato dall'UAI, dove alla domanda "se non fosse intervenuto
il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe un'attività lucrativa?" la
ricorrente stessa si è definita casalinga. Le audizioni dei testimoni, del
marito e di due amici di lunga data (come li definisce l'assicurata) non sono
idonee per capovolgere la valutazione del Tribunale cantonale, in quanto ancora
una volta farebbero riferimento a una situazione successiva al 5 novembre 2014,
e dunque la Corte cantonale poteva senz'altro rinunciarvi in base a un
apprezzamento anticipato delle prove.

5.3. Per quanto riguarda la richiesta di dibattimento pubblico formulata
davanti al Tribunale cantonale, va precisato che in realtà l'assicurata lo ha
chiesto per permettere il suo interrogatorio. Ora, le istanze di audizione
personale - nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio
nel senso di una assunzione di prove - non giustificano di procedere a un
dibattimento pubblico (cfr. tra altre la sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio
2013 consid. 6.3). Il Tribunale cantonale poteva pertanto rinunciarvi.

6. 
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo
la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF siccome
manifestamente infondato.

7. 
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 17 dicembre 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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