Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 778/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_778/2015

Sentenza del 28 gennaio 2016

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Pfiffner, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Vera Ferretti,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 17 settembre 2015.

Fatti:

A.

A.a. A.________, nato nel 1954, in precedenza attivo come operaio artigiano, è
stato messo al beneficio di una mezza rendita AI con effetto dal 1° aprile
2006. In seguito a una procedura di revisione d'ufficio, gli è stato
riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1° gennaio 2011, poi ridotta a
tre quarti dal 1° settembre 2012 (decisione del 27 novembre 2012). Adito su
ricorso dell'interessato, il Tribunale cantonale prima con giudizio 1° ottobre
2013 e il Tribunale federale poi, con sentenza del 27 gennaio 2014, hanno
confermato la prestazione erogata.

A.b. Dando seguito al rinvio del Tribunale cantonale contenuto nel giudizio del
1° ottobre 2013, che aveva considerato gli atti medici prodotti in sede
cantonale il 28 febbraio 2013 quali nuova domanda di revisione per
peggioramento dello stato di salute, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di
seguito: UAI) ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare presso il
Servizio Accertamento Medico (SAM) che ha escluso un aggravamento
dell'incapacità lavorativa dell'interessato confermando una capacità del 40% e
quindi il diritto a tre quarti di rendita (perizia del 10 settembre 2014). Con
decisione dell'11 novembre 2014, l'UAI ha respinto la domanda di revisione.

B. 
Su ricorso dell'assicurato, il Tribunale cantonale, mediante giudizio del 17
settembre 2015, lo ha respinto.

C. 
Il 21 ottobre 2015 l'assicurato ha inoltrato un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, cui chiede, previa riforma del giudizio
impugnato, il riconoscimento del diritto a una rendita intera a partire dal 1°
marzo 2013.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio,
il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può
scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16
consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a
condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera
determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2. 
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a una rendita intera dopo il
1° marzo 2013 (la domanda di aggravamento risale al 28 febbraio 2013).

3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia il Tribunale cantonale ha già
correttamente esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare le regole sulla procedura
di nuova domanda di rendita d'invalidità. A questa esposizione può essere fatto
riferimento, non senza tuttavia ribadire che una domanda di revisione è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 OAI). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la
situazione di fatto al momento della nuova domanda con quella esistente al
momento in cui l'amministrazione ha statuito, ossia con quella in essere al
momento dell'ultima decisione dell'UAI cresciuta in giudicato dopo che è stata
oggetto di controllo giudiziale (cfr. DTF 133 V 108).

4.

4.1. Il Tribunale cantonale ha in sostanza osservato che alla luce della
perizia SAM stilata il 10 settembre 2014 l'interessato presentava sempre una
capacità lavorativa residua del 40% in un'attività adeguata. In particolare, la
sindrome ansioso-depressiva, associata ai disturbi somatici quali la sindrome
cervicospondilogena cronica, la lombosciatalgia, la periartropatia
omeroscapolare e l'artralgia, non costituiva un peggioramento ai sensi
dell'assicurazione contro l'invalidità.

4.2. Il ricorrente si oppone a questa valutazione fondandosi su un referto
datato 1° ottobre 2014 del dott. B.________, suo medico curante, e su quello
datato 9 ottobre 2015 del dott. C.________. Come dimostrato da questi
documenti, il Tribunale cantonale non avrebbe ritenuto a torto un aggravamento
del suo stato di salute. Il ricorrente sembra far valere un accertamento
inesatto dei fatti da parte del Tribunale cantonale, il quale, come visto al
considerando 1, può essere riesaminato dal Tribunale federale solo se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto. La censura sollevata dal ricorrente è
manifestamente infondata.

4.3.

4.3.1. In primo luogo occorre evidenziare che con la memoria ricorsuale
l'insorgente ha depositato un certificato medico stilato il 9 ottobre 2015 dal
dott. C.________, che seppur riprende il suo precedente referto del 15 dicembre
2014, t rattasi di un nuovo mezzo di prova posteriore al giudizio impugnato,
già di per sé inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF).

4.3.2. Per quanto riguarda il certificato del dott. B.________ del 1° ottobre
2014, di cui il ricorrente si limita a citare un ampio estratto senza tuttavia
indicare per quali ragioni il giudizio cantonale non sarebbe attendibile, salta
all'occhio che le considerazioni espresse dal medico curante non si discostano
da quelle dei periti del SAM. La diagnosi è pressoché uguale. Il dott.
B.________ stesso indica che l'interessato fa fatica a sollevare pesi che
superano normalmente 10 kg, quando i periti del SAM avevano già osservato che
l'interessato dovrebbe svolgere solo un lavoro leggero evitando gli sforzi.
Peraltro, come rilevato dal Tribunale cantonale, la terapia indicata dal
curante è la stessa di quella suggerita dai periti del SAM (in pratica
l'assunzione regolare di antidolorifici). Per il resto, nel suo succinto
rapporto, il dott. B.________ si astiene dal formulare una valutazione della
capacità di lavoro residua dell'interessato e non fornisce alcun elemento che
comproverebbe un aggravamento tra la decisione del 27 novembre 2012 e quella
dell'11 novembre 2014 (cfr. consid. 3). Pertanto, nella misura in cui il
ricorrente si fonda sul rapporto del dott. B.________ per contrastare la
valutazione dei medici del SAM, il Tribunale federale non può fare altro che
ritenere che la censura sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata.

5. 
In esito alla suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo
la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente
infondato.

6. 
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 28 gennaio 2016

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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