Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 660/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_660/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 24 marzo 2016

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Pfiffner, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, patrocinato
dall'avv. Brenno Martignoni Polti,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'8 luglio 2015.

Fatti:

A. 
A.________, nato nel 1972, da ultimo attivo come venditore di automobili, ha
inoltrato il 29 novembre 2010 una terza richiesta di prestazioni AI per adulti.
In precedenza, negli anni dal 2001 al 2003, aveva beneficiato di una
riformazione professionale a carico dell'assicurazione invalidità. Una prima
domanda di rendita AI era stata respinta mediante decisione del 24 gennaio
2008. Nell'ambito dell'istruttoria della nuova domanda, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino (di seguito: UAI) ha acquisito agli atti una perizia medica
pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico di Bellinzona (di seguito:
SAM) datata 5 giugno 2013, i cui medici hanno ritenuto che l'interessato
presentava da alcuni anni un'incapacità lavorativa del 30 % in qualsiasi
attività. Raffrontando il salario prima e dopo l'invalidità, l'UAI ha ritenuto
che l'interessato subiva una perdita di guadagno del 21 %, grado insufficiente
per avere diritto a una rendita d'invalidità. In sede di audizione, dopo avere
preso conoscenza dell'incarto, l'assicurato ha trasmesso alcuni nuovi documenti
medici. L'UAI ha quindi interpellato nuovamente il SAM che ha stilato un
rapporto complementare il 7 luglio 2014, nel quale sono state confermate le
precedenti conclusioni. Con decisione del 21 luglio 2014 l'UAI ha pertanto
respinto la domanda di rendita.

B. 
Su ricorso dell'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, mediante giudizio dell'8 luglio 2015, lo ha respinto.

C. 
Il 14 settembre 2015 A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare il giudizio impugnato e
di accogliere la sua richiesta di prestazioni AI. Il ricorrente chiede inoltre
che venga disposta una nuova perizia medica.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio,
il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può
scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16
consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a
condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera
determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2. 
Avuto riguardo alle censure sollevate nel ricorso, l'oggetto del contendere
verte unicamente sul diritto dell'assicurato a una rendita d'invalidità.

3. 
Nei considerandi del giudizio impugnato, l'autorità di ricorso ha già esposto
le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti cui
è subordinato il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, il
valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire
da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura
applicabili. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata
adesione.

4. 
Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale, rispondendo a una censura
sollevata dall'assicurato, ha ritenuto che la procedura seguita dall'UAI era
corretta nella misura in cui, già in sede di audizione, l'incarto era stato
messo a disposizione dell'assicurato. Quest'ultimo aveva peraltro potuto
prendere posizione in merito al progetto di decisione, allegando nuovi
documenti medici, i quali sono stati sottoposti al SAM che ha poi completato la
propria perizia. Il Tribunale cantonale ha inoltre spiegato che, vista la
documentazione agli atti, non era necessario procedere all'audizione orale
dell'interessato e neppure a quella dei medici consultati. Sul merito, il
Tribunale cantonale ha confermato le conclusioni del SAM, riprese dall'UAI, nel
senso che le patologie di cui soffre l'interessato, di natura sostanzialmente
dermatologica/reumatologica (malattia di Behçet con spondiloartrite periferica
erosiva e sindrome di Sapho, ma anche sindrome somatoforme da dolore
persistente e sindrome delle apnee del sonno, queste ultime patologie sono
state tuttavia considerate senza influenza sulla capacità lavorativa), potevano
tuttalpiù giustificare un'incapacità lavorativa del 30%. Dopo avere esaminato
il salario prima e dopo l'invalidità, il Tribunale cantonale ha ritenuto una
perdita di guadagno del 26 % (invece del 21 % ritenuto dall'UAI), grado sempre
insufficiente per avere diritto a una rendita d'invalidità. Infine, a mente del
Tribunale cantonale, considerata la perizia del SAM, non si giustificava di
procedere una nuova perizia medica.

5.

5.1. Il ricorrente ritiene in primo luogo che il suo diritto di essere sentito
sarebbe stato violato in quanto non avrebbe potuto sostanziare i propri
argomenti davanti al Tribunale cantonale, quest'ultimo non avendo in
particolare proceduto alla sua audizione orale e neppure a quella dei medici
curanti. Come rettamente indicato dal Tribunale cantonale, con i riferimenti
alla giurisprudenza del Tribunale federale, non vi è alcun diritto a essere
sentito oralmente. L'art. 29 cpv. 2 Cost. conferisce solamente il diritto di
essere sentito per iscritto, ciò che l'interessato ha potuto fare già in sede
di audizione davanti all'UAI e poi davanti al Tribunale cantonale. La sua
richiesta d'audizione deve pertanto essere respinta. Per quanto riguarda la
richiesta di procedere all'audizione dei medici consultati, va precisato che in
realtà tale domanda è da esaminare piuttosto nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove che dal punto di vista della violazione del diritto di essere
sentito. Questo punto sarà quindi esaminato di seguito al consid. 5.4.

5.2. In secondo luogo il ricorrente lamenta un apprezzamento manifestamente
arbitrario dei fatti alla base del giudizio impugnato. Per giurisprudenza
consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al
danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità
di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si
fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che
possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v.
consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). Spetta al ricorrente dimostrare
che l'apprezzamento del giudice cantonale è manifestamente inesatto,
rispettivamente arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF). Nella sua memoria, il
ricorrente dopo avere ripercorso l'iter procedurale dell'incarto, si limita a
sostenere che l'apprezzamento del giudice di prime cure è arbitrario. Il
ricorrente non dimostra però la sua conclusione, in particolare non spiega
perché il fatto di fondarsi sulla perizia pluridisciplinare del SAM, peraltro
completata alla luce dei documenti medici forniti dal ricorrente in sede di
audizione davanti all'UAI, avrebbe portato a una valutazione inesatta della sua
capacità di lavoro residua. La sua censura - per quanto ammissibile, nella
misura in cui non si tratta di un'argomentazione di carattere appellatorio - si
rivela quindi infondata.

5.3. Il ricorrente fa inoltre valere che il salario dopo l'invalidità non
sarebbe corretto perché si tratterebbe di un'entrata teorica. La sua censura,
sollevata in modo molto generico, non è ricevibile. Nell'assicurazione
invalidità, fa parte del sistema di valutazione della perdita di guadagno
prendere in considerazione quale salario da invalido il reddito (statistico)
che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione (art. 16 LPGA per rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI).

5.4. Il ricorrente chiede infine di procedere a una nuova perizia medica. In
questo contesto, richiede anche l'audizione personale dei medici consultati (v.
consid. 5.1). Poiché, alla luce delle censure sollevate dal ricorrente,
l'istruttoria ordinata dall'UAI si è rivelata esente da critiche, come pure la
perizia pluridisciplinare del SAM del 5 giugno 2013, compreso il suo
complemento del 7 luglio 2014, non vi è la necessità di procedere come
richiesto dal ricorrente. Per quanto riguarda l'apprezzamento anticipato delle
prove si può rimandare a quanto illustrato dal Tribunale cantonale al
considerando 14 del giudizio impugnato. Non si giustifica inoltre un'audizione
personale dei medici consultati che hanno potuto prendere posizione per
iscritto. Del resto, il ricorrente non spiega perché tale modo di procedere
sarebbe stato lesivo dei suoi diritti.

6. 
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo
la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente
infondato.

7. 
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 marzo 2016

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben