Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 608/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_608/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 29 ottobre 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 luglio 2015.

Visto:
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 2 settembre 2015
(timbro postale) contro il giudizio del 21 luglio 2015 del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata la
decisione del 28 ottobre 2014 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone Ticino di negare il diritto a prestazioni in materia di assicurazione
per l'invalidità richieste con domanda del 24 gennaio 2014,
lo scritto del 3 settembre 2015 con il quale, per ordine della Presidente della
II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di
ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i
quali ritiene di chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non
sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere
sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato
giudizio,
l'atto complementare del 7 settembre 2015 di A.________ (timbro postale),

considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente, con piena cognizione
di causa e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti,
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 V 206 consid.
1.1 pag. 208; 140 V 22 consid. 4 pag. 26 e rinvii),
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. d e l'art. 90 LTF, il
ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale
pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima
istanza,
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può
essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto
internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle
disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di
elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF
137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente
inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a
presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura
cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF
139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché
egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 134 II 244
consid. 2.1 pag. 245 seg.; 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60),
che nella fattispecie l'oggetto del contendere davanti all'autorità cantonale
era la questione di sapere se il ricorrente avesse diritto a provvedimenti
professionali o a una rendita d'invalidità per le affezioni lamentate nella sua
richiesta di prestazioni per adulti AI del 24 gennaio 2014,
che il ricorrente non si confronta minimamente con le ragioni - di fatto e di
diritto - che hanno indotto il giudice di prime cure a ritenere la valenza
probatoria degli atti medici, segnatamente la perizia pluridisciplinare del
Servizio Accertamento medico (SAM) del 10 settembre 2014, che hanno permesso di
concludere per l'assenza dei presupposti di una qualsivoglia prestazione ad
opera dell'assicurazione per l'invalidità,
che difatti l'insorgente si è limitato a ripetere apoditticamente quanto già
sostenuto in sede cantonale, omettendo segnatamente di spiegare in quale misura
il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o risulterebbe da un
accertamento arbitrario dei fatti,
che se è vero che vi è stata una svista del Tribunale cantonale allorquando ha
riportato per intero il rapporto valetudinario del curante dott. C.________ del
26 novembre 2014, con l'aggiunta manifestamente non pertinente e fuori luogo di
un estratto di un referto concernente un'altra persona, il ricorrente omette
però di spiegare per quale motivo tale distrazione avrebbe avuto un'influenza
sull'apprezzamento dei fatti operato dal giudice di prime cure,
che pertanto il ricorso e l'atto complementare non adempiono manifestamente le
esigenze minime di motivazione suesposte,
che per il resto, per quanto concerne la nuova documentazione medica prodotta
con il gravame - ovvero lo scritto del 31 agosto 2015 del medico curante, dott.
C.________ -, essa non soccorre il ricorrente poiché successiva al giudizio
impugnato e pertanto inammissibile anche perché poi il ricorrente non spiega in
quale misura si realizzerebbero le condizioni per ammettere eccezionalmente il
nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, ossia se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore ( ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, in Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF, il ricorso, in mancanza di un'argomentazione topica che si
confronti con le motivazioni del giudizio cantonale, deve di conseguenza essere
dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice
(art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 ottobre 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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