II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 587/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 9C_587/2015 {T 0/2} Sentenza del 15 settembre 2015 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2015. Visto: il giudizio del 9 giugno 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________ in materia di rendita AVS, segnatamente per la mancata trasmissione della decisione impugnata, l'assenza di firma sul gravame e l'omessa motivazione adeguata, il ricorso del 26 agosto 2015 (timbro postale) di A.________ al Tribunale federale contro il giudizio cantonale di irricevibilità, considerando: che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF), che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato consegnato al ricorrente il 15 giugno 2015, che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 16 giugno 2015ed è scaduto il 17 agosto 2015, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e il riporto al primo giorno feriale previsto all'art. 45 cpv. 1 LTF, che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 26 agosto 2015, è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 15 settembre 2015 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Parrino La Cancelliera: Cometta Rizzi Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben