Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 587/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_587/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 15 settembre 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio delle prestazioni,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 9 giugno 2015.

Visto:
il giudizio del 9 giugno 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________
in materia di rendita AVS, segnatamente per la mancata trasmissione della
decisione impugnata, l'assenza di firma sul gravame e l'omessa motivazione
adeguata,
il ricorso del 26 agosto 2015 (timbro postale) di A.________ al Tribunale
federale contro il giudizio cantonale di irricevibilità,

considerando:
che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione,
che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale
federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato consegnato
al ricorrente il 15 giugno 2015, 
che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 16 giugno 2015ed è
scaduto il 17 agosto 2015, considerata la sospensione dei termini nel periodo
dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e il riporto al
primo giorno feriale previsto all'art. 45 cpv. 1 LTF,
che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 26 agosto 2015, è di
conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato
inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice
(art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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