Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 583/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_583/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 17 giugno 2016

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Meyer, Pfiffner, Parrino, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio delle prestazioni,
via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
ricorrente,

contro

 A.________,
rappresentata da Pro Infirmis Ticino e Moesano, via dei Sindacatori 1, 6908
Massagno Caselle, patrocinata da Consulenza giuridica andicap,
opponente.

Oggetto
Prestazione complementare all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 25 giugno 2015.

Fatti:

A. 
A.________, nata nel 1967, è al beneficio di prestazioni complementari sulla
base di una rendita d'invalidità e di un assegno per grandi invalidi dell'AI di
grado medio pari a fr. 14'040.- nel 2013. Con decisione del 16 dicembre 2013,
confermata su opposizione con decisione del 27 marzo 2014, la Cassa cantonale
di compensazione ha fissato le prestazioni complementari a fr. 336.- mensili
con effetto dal 1° gennaio 2014. Contrariamente agli anni precedenti, nel
calcolo della prestazione annuale non venivano conteggiate le spese di malattia
e d'invalidità che nel 2013 erano ammontate a fr. 13'032.-. A mente della Cassa
cantonale di compensazione, queste spese erano coperte dall'assegno per grandi
invalidi di grado medio percepito dall'assicurata e non potevano pertanto
essere rimborsate.

B. 
Adito su ricorso dell'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, mediante giudizio del 25 giugno 2015, lo ha accolto e, annullata la
decisione su opposizione, ha rinviato la causa alla Cassa cantonale di
compensazione affinché emani una nuova decisione che tenga integralmente conto
delle spese per le cure e l'assistenza nel calcolo delle prestazioni
complementari.

C. 
Il 25 agosto 2015 la Cassa cantonale di compensazione ha inoltrato un ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare
il giudizio del 25 giugno 2015 e di confermare la decisione su opposizione del
27 marzo 2014 della Cassa cantonale di compensazione.
Invitata a rispondere al ricorso, l'assicurata propone di respingerlo e di
essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, mentre il Tribunale
cantonale e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a
prendere posizione.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile contro le
decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF). Salvo le situazioni -
non pertinenti nella fattispecie - oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è
ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un
pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1
lett. b LTF).

1.2. Di principio, una decisione che rinvia una causa non mette fine al
procedimento (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 482) e non causa un pregiudizio
irreparabile alle parti, poiché il solo prolungarsi della durata della
procedura o il maggiore costo che ne deriva non costituiscono un tale
pregiudizio (DTF 133 V 477 consid. 5.2.2 pag. 483 con i riferimenti). Tuttavia,
se il rinvio della causa non lascia alcun margine d'apprezzamento all'autorità
cantonale chiamata a statuire di nuovo, si è di fronte a una decisione finale
normalmente impugnabile (sentenza 9C_684/2007 del 27 dicembre 2007 consid. 1.1,
in SVR 2008 IV n. 39 pag. 131; v. anche per il diritto previgente DTF 133 V 477
consid. 5.2.2 pag. 483; 129 I 313 consid. 3.2 pag. 317 con i riferimenti).

1.3. Anche se il giudizio impugnato rinvia la causa alla Cassa cantonale di
compensazione affinché renda una nuova decisione, viene indicato in maniera
precisa come questa dovrà procedere per calcolare l'importo delle prestazioni
complementari. Nella misura in cui l'amministrazione deve limitarsi ad eseguire
le istruzioni imperative decise dal Tribunale cantonale, il dispositivo del
giudizio impugnato non le lascia più alcun margine d'apprezzamento, di modo che
sarà tenuta a rendere una decisione che reputa contraria al diritto federale
(cfr. DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484). Trattandosi di una decisione
finale, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile.

1.4. La cassa cantonale di compensazione è legittimata a interporre un ricorso
in materia di diritto pubblico nell'ambito delle prestazioni complementari
rette dal diritto federale (DTF 134 V 53 consid. 2.2 e 3 pag. 57 e seg.).

2. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né
dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità
precedente. Tuttavia, esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). In linea di principio,
il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può
scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16
consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a
condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera
determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

3. 
Oggetto del contendere è l'importo della prestazione complementare a contare
dal 1° gennaio 2014. Il Tribunale cantonale ha deciso che l'assicurata ha
diritto al rimborso delle spese di cura e di assistenza a domicilio, mentre la
Cassa cantonale di compensazione ritiene che queste spese non devono rientrare
nel calcolo di tale prestazione.

4. 
Il giudizio impugnato espone correttamente le disposizioni federali e
cantonali, nonché la prassi in materia. A tale esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione. Per completezza vanno tuttavia ricordate le
norme principali.

4.1. La legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) è stata
profondamente modificata nell'ambito della nuova impostazione della
perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e
Cantoni. Questa modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Per quanto interessa la presente vertenza, va ricordato che gli assegni per
grandi invalidi non sono computati come reddito ai fini del calcolo della
prestazione complementare (art. 11 cpv. 3 lett. d LPC). Inoltre, l'art. 14 cpv.
1 lett. b LPC prevede che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una
prestazione complementare annua le spese di aiuto, di cure e di assistenza a
domicilio e in strutture diurne. Il cpv. 2 di questa disposizione prevede che i
Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il cpv. 1 ma
che possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una
fornitura di prestazioni economica e appropriata. Per le spese di malattia e
d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i
Cantoni possono fissare importi massimi. Quando le persone vivono a casa, gli
importi cantonali non possono essere inferiori a fr. 25'000.- per le persone
sole, persone vedove e coniugi di persone che vivono in un istituto o in un
ospedale (art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC). L'art. 14 cpv. 4 LPC prevede che
per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi
invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo
secondo l'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC è aumentato a fr. 90'000 franchi in
caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e
l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi e dal
contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Il Consiglio federale
disciplina l'aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di
grado medio e quello dell'importo per coniugi. In ottemperanza a questa
disposizione, l'art. 19b cpv. 1 dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS
831.301) stipula che per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un
assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni,
l'ammontare di cui all'articolo 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC è aumentato a fr.
60'000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui
i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi
invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.
Quale norma transitoria è stato adottato l'art. 34 LPC, giusta il quale finché
i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo
l'art. 14 cpv. 1 LPC, gli articoli 3-18 dell'ordinanza del 29 dicembre 1997 sul
rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia
di prestazioni complementari nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno
precedente l'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006 che
emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione
finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si
applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare
dall'entrata in vigore della presente legge.

4.2. Per il Cantone Ticino la legge di applicazione della LPC del 23 ottobre
2007 è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (LaLPC; RL 6.4.5.3). L'art. 5
prevede che le spese di malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono
quelle riconosciute dalla LPC. Un diritto al rimborso delle spese può essere
fatto valere nella misura in cui tali spese non sono già prese a carico da
altre assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LaLPC). La concessione di un assegno per
grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione infortuni o
dell'assicurazione militare, non è equiparata a un rimborso delle spese da
parte di altre assicurazioni (art. 8 cpv. 2 LaLPC). Nella misura in cui
l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l'assegno per grandi
invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per fissare l'importo delle
spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare,
l'assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate (art. 8
cpv. 3 LaLPC).

5.

5.1. Per fondare il proprio giudizio, il Tribunale cantonale ha in sede
istruttoria interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che si
è pronunciato con scritto del 23 gennaio 2015. I giudici cantonali hanno quindi
ritenuto che il diritto federale, in particolare l'art. 14 cpv. 3 LPC, prevede
che le spese comprovate di cui all'art. 14 cpv. 1 let. b LPC sono integralmente
rimborsate ai beneficiari di una prestazione complementare nella misura in cui
sono inferiori a fr. 25'000.-. Solo quando questo importo è superato, è
possibile dedurre dall'importo da rimborsare l'assegno per grandi invalidi
percepito in applicazione dell'art. 14 cpv. 4 1a frase in fine LPC. A mente del
Tribunale cantonale, gli importi fissati all'art. 14 cpv. 3 LPC costituiscono
una garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare,
neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi. A titolo sussidiario,
il Tribunale cantonale aggiunge che, anche se si dovesse considerare che il
diritto federale permette ai Cantoni di computare l'assegno per grandi invalidi
dall'importo da rimborsare per le spese di cui all'art. 14 cpv. 1 let. b LPC,
la legge d'applicazione cantonale non ha previsto la sua deduzione, pertanto
anche in tale ipotesi la totalità delle spese dovrebbe essere rimborsata
all'interessata. Nel caso concreto, le spese comprovate di malattia e
d'assistenza per il 2013 sono ammontate a fr. 13'032.-, a fronte di un assegno
per grandi invalidi di fr. 14'040.-. Queste spese sono inferiori al limite
massimo fissato all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC che, per l'assicurata che
vive a casa, è di fr. 25'000.-.

5.2. La ricorrente fa valere che la riforma della LPC, intervenuta il 1°
gennaio 2008, ha cambiato il sistema dando maggiori competenze ai Cantoni.
Quando gli importi delle spese di malattia e d'invalidità da rimborsare sono
inferiori a fr. 25'000.- spetta ai Cantoni definire il principio e le modalità
del rimborso, in particolare se l'assegno per grandi invalidi debba essere
dedotto dalla somma da rimborsare. Secondo la ricorrente, il diritto federale
non impedisce ai Cantoni di dedurre l'assegno per grandi invalidi dalle spese
di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC, quando queste siano inferiori a fr.
25'000.- e neppure prevede una garanzia minima di rimborso in questi casi. Ora,
il diritto cantonale non prevede alcuna garanzia in tal senso e permette di
rinunciare alla deduzione dell'assegno per grandi invalidi solo quando
l'assicurazione malattia ne ha già tenuto conto per fissare l'importo delle
spese da rimborsare (art. 8 cpv. 3 LaLPC).

5.3. L'opponente propone di respingere il ricorso sottolineando come il
legislatore federale non abbia esplicitamente previsto di dedurre l'assegno per
grandi invalidi dalle spese di malattia e d'invalidità da rimborsare, neanche
quando queste siano inferiori a fr. 25'000.-. Si deve al contrario ritenere che
l'art. 14 cpv. 3 LPC, nella misura in cui stabilisce degli importi minimi,
prevede una garanzia minima. Comunque, con la riforma intervenuta il 1° gennaio
2008, non era intenzione del legislatore federale peggiorare la situazione dei
beneficiari di prestazioni complementari. Per quanto riguarda il diritto
cantonale, l'opponente osserva come la LaLPC non prevede alcuna deduzione
dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare.

6.

6.1. La corretta delimitazione tra il diritto federale e quello cantonale è una
questione di diritto federale che è liberamente esaminata dal Tribunale
federale (consid. 2, v. anche DTF 127 II 227 consid. 1a pag. 229; HANSJÖRG
SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2a ed. 2015, n. 27 ad art. 95).

6.2. Con la riforma del 1° gennaio 2008, il legislatore federale ha deciso che
il finanziamento del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità incombe ai
Cantoni (art. 16 LPC). A partire da questa data la LPC si limita a stabilire
delle condizioni quadro, incaricando i Cantoni di regolamentare le modalità di
questo rimborso (voto Fritz Schiesser, BU 2006 CS 210 e Consigliere federale
Hans-Rudolf Merz, BU 2006 CN 1254 seg.; Messaggio del 7 settembre 2005 del
Consiglio federale concernente la legislazione esecutiva della nuova
impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni [NPC], FF 2005 5544 seg. n. 2.9.8.2.2, 5552; v.
anche sentenza 9C_470/2013 dell'11 ottobre 2013 consid. 3.1). In particolare
spetta ai Cantoni precisare le spese che possono essere rimborsate sulla base
del catalogo delle prestazioni di cui all'art. 14 cpv. 1 LPC, come pure possono
limitare il rimborso delle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di
prestazioni economica e appropriata (art. 14 cpv. 2 LPC). I Cantoni possono
inoltre fissare degli importi massimi per la spese da rimborsare, che tuttavia
non possono essere inferiori agli importi indicati all'art. 14 cpv. 3 LPC
(RALPH JÖHL/PATRICIA USINGER-EGGER, die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit,
3a ed. 2016, n. 233 e n. 234 pag. 1921 seg.; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la
loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1
pag. 221).

6.3.

6.3.1. A partire dal 1° gennaio 2008 spetta oramai ai Cantoni determinare le
modalità del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. È in particolare
di competenza cantonale, in assenza di una normativa federale specifica,
decidere se l'assegno per grandi invalidi debba essere detratto dalle spese di
cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC quando queste sono inferiori a fr. 25'000.-
(v. in tal senso il Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et
des organes d'exécution des PC n. 323 del 21 dicembre 2012, n. 1.1 pag. 1 seg.;
HARDY LANDOLT, Pflegekosten und Ergänzungsleistungen, in Pflegerecht 2013 pag.
248). Il diritto federale prevede infatti una deduzione dell'assegno per grandi
invalidi dalle spese da rimborsare, ma solo nei casi previsti dall'art. 14 cpv.
4 LPC e art. 19b OPC-AVS/AI, ossia quando le spese di cura e di assistenza
comprovate sono più elevate dell'assegno per grandi invalidi e se gli importi
di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 e 2 LPC, prima della deduzione
dell'assegno, non sono sufficienti per rimborsare tutte le spese di malattia e
d'invalidità (v. Messaggio del 24 febbraio 2010 concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [6a revisione AI, primo
pacchetto di misure], FF 2010 1603 segg., 1699]; RALPH JÖHL/PATRICIA
USINGER-EGGER, op. cit., n. 271 pag. 1950; v. n. 5310.04 delle Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI [DPC], stato al 1° gennaio 2016).
Questo non è il caso nella fattispecie poiché le spese comprovate di malattia e
assistenza sono state nel 2013 di fr. 13'032.-, quindi inferiori all'assegno
per grandi invalidi di fr. 14'040.-, nonché inferiori al limite massimo fissato
all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC di fr. 25'000.-. Gli art. 14 cpv. 4 LPC e
19b OPC-AVS/AI non sono quindi applicabili nella fattispecie.

6.3.2. La tesi del Tribunale cantonale, secondo la quale il diritto federale
prevederebbe che è possibile dedurre dall'importo da rimborsare l'assegno per
grandi invalidi percepito solo quando l'importo di fr. 25'000.- è superato, e
cioè quando si applica l'art. 14 cpv. 4 1a frase LPC, escludendolo negli altri
casi, non trova nessun riscontro nelle nuove disposizioni federali e è
contraria all'ampia delega conferita ai Cantoni in materia. Neppure è fondata
la tesi del Tribunale cantonale quando afferma che gli importi fissati all'art.
14 cpv. 3 LPC costituiscono una garanzia minima di rimborso al di sotto della
quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi
invalidi, la quale non trova alcuna conferma nella nuova normativa federale.
Gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3 LPC non costituiscono per i Cantoni un
importo massimo da non superare, ma servono solamente a stabilire una soglia
massima al di sotto della quale i Cantoni non possono scendere. I Cantoni
restano pertanto liberi di fissare un importo massimo superiore a quelli
indicati nella LPC per le spese da rimborsare (DTF 138 I 225 consid. 3.3.1 pag.
228). L'art. 14 cpv. 3 LPC non concerne invece le modalità di calcolo del
rimborso delle spese che restano di competenza dei Cantoni. La soluzione
avanzata dal Tribunale cantonale corrisponde in realtà al previgente art. 3
cpv. 2 2 ^a frase dell'ordinanza del 29 dicembre 1997 sul rimborso delle spese
di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni
complementari (OMPC; RU 1998 239), in vigore fino al 31 dicembre 2007. Questa
disposizione prevedeva esplicitamente che il rimborso non poteva essere
inferiore all'importo massimo (di fr. 25'000.-; sul senso da dare a questa
garanzia minima v. Modification, au 1er janvier 2004, de l'ordonnance relative
au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en
matière de prestations complémentaires [OMPC], en relation avec la 4e révision
de l'AI, in Pratique VSI 6/2003 pag. 402). Ora, questa ordinanza è stata
appunto abrogata - con riserva della norma transitoria di cui all'art. 34 LPC -
per permettere di trasferire ai Cantoni la competenza di regolamentare le
modalità di rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (Messaggio del 7
settembre 2005 citato, 5545 n. 2.9.8.2.3).

6.3.3. Si deve pertanto ritenere che dal 1° gennaio 2008 il diritto federale
non prevede più una garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è
possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi.
Inoltre, quando le spese di malattia e d'invalidità da rimborsare di cui
all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC sono inferiori a fr. 25'000.- per le persone
sole che vivono a casa (art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC), l'art. 14 LPC non
prescrive né vieta che l'assegno per grandi invalidi debba essere dedotto
dall'importo da rimborsare. La questione è infatti oramai di competenza
cantonale. La censura sollevata dalla ricorrente si rivela fondata su questo
punto e la motivazione del giudizio del Tribunale cantonale non può essere
pertanto confermata.

7.

7.1. Resta da esaminare come il diritto cantonale ticinese ha regolato la
questione del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

7.1.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che la LaLPC non ha previsto la
possibilità di dedurre dall'importo delle spese da rimborsare l'assegno per
grandi invalidi. Né l'art. 5 né l'art. 8 cpv. 1 e 2 LaLPC prevedono una tale
deduzione, che rimane tuttavia possibile nel caso in cui l'assicurazione
malattia ne abbia già tenuto conto per fissare le spese di malattia da
rimborsare (art. 8 cpv. 3 LaLPC); quest'ultima eventualità non è però rilevante
per la fattispecie. All'assicurata deve quindi essere rimborsata la totalità
delle spese, anche se queste sono inferiori all'importo dell'assegno per grandi
invalidi percepito, nonché all'importo massimo di fr. 25'000.-.

7.1.2. La Cassa cantonale di compensazione fa valere che il diritto cantonale
non prevede nessuna garanzia minima di rimborso, neanche dopo la deduzione
dell'assegno per grandi invalidi. Il legislatore cantonale non ha infatti
ripreso la garanzia minima che il diritto federale prevedeva fino al 31
dicembre 2007 all'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC. A mente della ricorrente, le
spese vanno pertanto decurtate dell'importo dell'assegno per grandi invalidi
percepito.

7.2. L'interpretazione del diritto cantonale operata dal Tribunale cantonale
non è arbitraria (art. 9 Cost.). L'art. 8 cpv. 1 LaLPC apre il diritto al
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità a meno che siano già coperte da
altre assicurazioni; il cpv. 2 di questa disposizione prevede che gli assegni
per grandi invalidi non possono essere presi in considerazione per un'eventuale
deduzione. Una deduzione dell'assegno per grandi invalidi non è quindi
possibile e il rimborso delle spese deve essere integrale come lo prevede
esplicitamente l'art. 8 cpv. 1 LaLPC. È vero che il cpv. 3 della LaLPC prevede
la deduzione dell'assegno per grandi invalidi, ma in questa eventualità - che
non è il caso in esame - lo scopo è di evitare una doppia deduzione
dell'assegno per grandi invalidi che andrebbe ad aggiungersi a quella operata
dall'assicurazione malattia. Va precisato che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC non fa
alcuna distinzione in merito al grado della grande invalidità, nel senso che
anche una grande invalidità di grado lieve o medio fa sì che l'assegno per
grandi invalidi relativo non sia equiparato a un rimborso delle spese. La presa
di posizione del 23 gennaio 2015 dell'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, interpellato dal Tribunale cantonale - il quale si pronunciava in
favore della deduzione dell'assegno per grandi invalidi quando la grande
invalidità è di grado medio o lieve - non è quindi corretta perché si basa sul
presupposto errato che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC concerne solo i casi di grande
invalidità di grado elevato. L'art. 8 LaLPC non fa inoltre nessuna distinzione
in relazione all'importo delle spese da rimborsare: la normativa non cambia se
le spese sono inferiori o superiori a fr. 25'000.-, oppure se sono inferiori o
superiori all'assegno per grandi invalidi. Infine, anche se il diritto
cantonale non prevede esplicitamente alcuna garanzia minima di rimborso delle
spese, contrariamente a quello che contemplava il previgente art. 3 cpv. 2 2a
frase OMPC che non è stato ripreso dal legislatore cantonale, questo è
ininfluente sull'esito della causa di fronte al chiaro art. 8 cpv. 1 e 2 LaLPC
che non prevede alcuna deduzione dell'assegno per grandi invalidi
(indipendentemente dal grado della grande invalidità e dall'importo delle spese
da rimborsare).

7.3. Nella misura in cui è ammissibile, la censura sollevata dalla ricorrente
in merito all'interpretazione del diritto cantonale deve essere respinta. Il
giudizio cantonale può quindi essere confermato per quanto riguarda il
risultato (v. consid. 6.3.3 sopracitato).

8. 
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'opponente ha diritto a un'indennità per le spese ripetibili (art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2400.- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 17 giugno 2016

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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