Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 520/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_520/2015

Sentenza del 12 ottobre 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
Comunione ereditaria fu A.________,
rappresentata da B.________,
ricorrente,

contro

CSS Assicurazione malattie SA,
Rösslimattstrasse 40, 6005 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 13 luglio 2015.

Visto:
il ricorso di B.________ inoltrato al Tribunale federale il 22 luglio 2015
(timbro postale ) contro il giudizio del 13 luglio 2015 del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stato deciso che "il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile,è respinto" (recte: il ricorso è
irricevibile) per il motivo che egli non ha dimostrato un interesse immediato
di natura ideale o economica a ottenere quanto richiesto,
lo scritto del 5 agosto 2015 con il quale, per ordine della Presidente della II
Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di
ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i
quali ritiene di chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non
sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato
entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto complementare del 7 agosto 2015 di B.________,

considerando:
che l'art. 54 LTF prevede che il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch
grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata,
che nel caso di specie il giudizio cantonale è stato redatto in italiano e
dunque la sentenza oggetto della presente vertenza sarà elaborata in italiano,
lingua comprensibile per il ricorrente, residente in Ticino, malgrado il fatto
che lo stesso abbia steso un gravame e un atto complementare in tedesco così
come del resto era suo diritto,
che pertanto la domanda del ricorrente di avere il tedesco quale lingua della
procedura, in considerazione del fatto che la questione oggetto della
controversia si sarebbe verificata tra il 2005 e il 2008 all'Ospedale
universitario C.________ e che lui e la sua defunta moglie erano cittadini di
D.________, non merita accoglimento,

che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente, con piena cognizione
di causa e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti,
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 V 206 consid.
1.1 pag. 208; 140 V 22 consid. 4 pag. 26 e rinvii),
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF
137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente
inesatti (art. 97 LTF),
che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in
ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a e
1b pagg. 336 segg.), in particolare, per adempiere all'obbligo di motivazione,
il ricorrente deve confrontarsi con i motivi del giudizio impugnato e
dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore
abbia violato il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 134 V 53
consid. 3.3 pag. 60),
che nel caso concreto l'oggetto del contendere davanti all'autorità cantonale
concerneva la questione della legittimazione del ricorrente a impugnare la
decisione su opposizione della CSS Assicurazione malattie SA nella sua qualità
di erede della defunta moglie senza il consenso dei figli e in particolare il
diritto a interporre ricorso in materia di diritto pubblico alle condizioni -
applicabili analogamente - di cui all'art. 89 cpv. 1 LTF, segnatamente la
questione dell'interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica
della decisione impugnata (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF),
che il ricorrente si è però limitato alla questione della conformità della
decisione su opposizione della CSS Assicurazione malattie SA alle condizioni
previste dalla LAMal per l'assunzione di un costo (art. 32 LAMal) come pure al
quesito della fatturazione di cui all'art. 42 cpv. 3bis LAMal,
che in particolare il ricorrente non si confronta per nulla con i motivi che
hanno determinato il giudizio in sede cantonale, in concreto l'assenza di un
interesse degno di protezione, ravvisabile allorquando una situazione giuridica
o di fatto viene influenzata dall'esito della procedura, ossia se uno
svantaggio immediato, materiale o ideale può essere sanato con l'accoglimento
del ricorso,

che pertanto l'atto ricorsuale e l'atto complementare non
adempiono   manifestamente alle esigenze minime della motivazione previste
all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF, il ricorso, in mancanza di un'argomentazione topica che si
confronti con le motivazioni del giudizio cantonale, deve di conseguenza essere
dichiarato inammissibile,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice
(art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 12 ottobre 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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