Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 475/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_475/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 29 settembre 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Parrino, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
patrocinata da DAS Protezione Giuridica SA,
ricorrente,

contro

 B.________ SA,
opponente.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 27 maggio 2015.

Fatti:

A. 
C.________, nato il 12 ottobre 1950, è stato attivo professionalmente presso la
D.________SA che era affiliata per la previdenza professionalepresso la
Fondazione di previdenza della ditta D.________SA. Il 15 aprile 2014 C.________
è deceduto, lasciando come unica erede la sua compagna A.________.

B. 
Con petizione del 13 maggio 2015promossa contro la B.________ SA, A.________ ha
chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino l'accertamento del
suo diritto al capitale previdenziale maturato dal compagno deceduto per un
importo di fr. 332'517.70 oltre interessi dal 1° maggio 2014.
Con giudizio del 27 maggio 2015il Tribunale cantonale ha dichiarato la
petizione irricevibile, non potendo riconoscere alla società convenuta veste di
parte ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP.

C. 
Il 30 giugno 2015A.________ ha inoltrato ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo,
l'annullamento del giudizio cantonale e la retrocessione dell'incarto al
Tribunale di prime cure affinché entri nel merito della petizione del 13 maggio
2015.
Parallelamente, la ricorrenteha presentato il 25 giugno 2015 una petizione al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino tendente alla condanna della
Fondazione di previdenza della ditta D.________SA del capitale previdenziale
maturato dal compagno deceduto per fr. 332'517.70 con interessi dal 1° maggio
2014.Con decreto del 2 settembre 2015 il giudice d'istruzione del Tribunale
federale ha richiesto la copia di tale petizione condannatoria, invitando la
ricorrente a determinarsi sul seguito da dare alla procedura.
Con scritto del 14 settembre 2015, la ricorrente postula la sospensione della
procedura, considerato che il giudice di prime cure non si è ancora pronunciato
"nel merito e sulla fondatezza" dell'azione condannatoria.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), senza essere vincolato né
dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità
precedente; egli può dunque accogliere un ricorso per un altro motivo che
quelli invocati e respingere un gravame adottando un'argomentazione differente
da quelle dell'autorità precedente (DTF 139V 127 consid. 1.2 pag. 129).

2. 
Oggetto della vertenza in esame è sapere se a giusto titolo il Tribunale
cantonale non sia entrato in materia sulla petizione del 13 maggio 2015 della
ricorrente promossa contro la B.________ SA, volta ad accertare il suo diritto
al versamento del capitale previdenziale maturato dal compagno C.________ per
fr. 332'517.70 con interessi dal 1° maggio 2014.

3. 

3.1. La questione, da esaminare d'ufficio (DTF 139 V 316 consid. 1 pag. 320
seg. con riferimento), se una parte sia legittimata ad agire in giudizio in
qualità di attrice (legittimazione attiva) e quale altra parte debba essere
convenuta in giudizio (legittimazione passiva) si determina - anche nelle
procedure su azione di diritto pubblico - secondo il diritto materiale. Di
principio la legittimazione attiva spetta al detentore del diritto in
discussione, mentre quella passiva alla parte obbligata materialmente. Le
qualità di attrice e di convenuta non sono presupposti processuali per
l'ammissibilità della domanda in giudizio ma costituiscono condizioni di merito
del diritto esercitato. Difettando tale qualità, l'azione in giudizio è da
respingere, indipendentemente dalla realizzazione degli elementi oggettivi
della pretesa fatta valere; la domanda non va per contro dichiarata
inammissibile a livello federale, rispettivamente irricevibile in sede
cantonale (DTF 136 III 365 consid. 2.1 pag. 367; sentenza del TF 9C_14/2010 del
21 maggio 2010 consid. 3.1 con riferimenti, in particolare sentenza dell'allora
TFA B 61/02 del 17 agosto 2005 consid. 3.2).

3.2. È dunque per errore che il Tribunale cantonale nel giudizio impugnato del
27 maggio 2015 ha dichiarato la petizione irricevibile. Esso avrebbe dovuto
piuttosto respingerla. Tale manchevolezza non comporta però conseguenze nella
presente vertenza.

4.

4.1. L'art. 73 cpv. 1 LPP determina la qualità di parte nelle controversie tra
istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.Per quanto attiene al
caso concreto, ci si riferisce a una controversia tra un istituto di previdenza
e chi pretende di avere un diritto. Tale norma limita la cerchia dei potenziali
partecipanti alla procedura (sentenza dell'allora TFA B 68/00 del 18 marzo 2001
consid. 3a). Per istituto di previdenza ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP
s'intende l'istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza
professionale (art. 11 LPP) presso l'autorità di vigilanza che intende
partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art.
48 cpv. 1 LPP, ivi inclusa la possibilità di concedere prestazioni superiori a
quelle minime in ossequio all'art. 49 cpv. 2 LPP, come pure le fondazioni di
previdenza non iscritte nel registro di cui all'art. 89a cpv. 6 n. 19 CC (DTF
127 V 29 consid. 2 pag. 33 segg. con riferimenti). Altri partecipanti alla
procedura sono esclusi ( ULRICH MEYER/LAURENCE UTTINGER in: Schneider/Geiser/
Gächter, Commentaire LPP et LFLP, Berna 2010, n. 3 segg. ad art. 73 LPP;
HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. ed., Basilea 2012, n. 1919 pag.
726).

4.2. Nel caso concreto, la ricorrente ha convenuto in giudizio la B.________
SA, che è una società di diritto privato. Non si tratta in tutta evidenza di
una delle parti menzionate all'art. 73 cpv. 1 LPP. Tale persona giuridica non
aveva la legittimazione passiva nel contenzioso di cui alla domanda in giudizio
e il ricorso deve quindi essere respinto, senza che vi sia necessità di
analizzare il legame tra tale Società e la Fondazione di previdenza della Ditta
D.________SA. D'altronde, la legittimazione passiva della Fondazione di
previdenza della Ditta D.________SA non sembrerebbe più essere contestata dalla
ricorrente che, dopo l'emanazione del giudizio impugnato, si è adoperata per
inoltrare una petizione per un'azione, questa volta condannatoria, direttamente
nei confronti della Fondazione di previdenza della Ditta D.________SA. La
ricorrente stessa nel memoriale di ricorso ammette che intendeva quale
controparte nella petizione 13 maggio 2015 la Fondazione stessa e non la
Società di consulenza in quanto tale. In queste circostanze, la tesi della
ricorrente secondo la quale la non entrata in materia sulla petizione
costituirebbe un eccesso di formalismo appare manifestamente infondata.
Ci si potrebbe inoltre domandare quale sia l'interesse attuale della ricorrente
al mantenimento in questa sede di un'azione solo d'accertamento e per di più
nei confronti della parte convenuta errata. La questione, visto l'esito del
gravame può restare aperta, così come quella dell'interesse della ricorrente
all'azione d'accertamento verso la B.________ SA, di natura sussidiaria,
rispetto all'azione condannatoria in seguito introdotta.

5. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto secondo la procedura semplificata
di cui all'art. 109 LTF come manifestamente infondato. Le spese seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).L'emanazione della presente sentenza rende
priva d'oggetto sia la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo della
ricorrente, come pure quella di sospensione della procedura.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29settembre 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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