II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 439/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 9C_439/2015 {T 0/2} Sentenza del 22 marzo 2016 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Pfiffner, in qualità di giudice unica, Cancelliera Cometta Rizzi. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 maggio 2015. Visto: il ricorso del 19 giugno 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 18 maggio 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, il decreto del 13 agosto 2015 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 800.-, la domanda di proroga del pagamento dell'anticipo spese del 7 settembre 2015 di A.________ e il successivo decreto dell'8 settembre 2015 di concessione fino al 17 settembre 2015, l'ulteriore decreto del 6 ottobre 2015 con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio, non prorogabile, scadente il 19 ottobre 2015 per versare l'anticipo spese di fr. 800.-, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, la lettera del 19 ottobre 2015 (timbro postale) in cui A.________ ha ribadito l'incapacità finanziaria di effettuare tale versamento, considerando: che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF), che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, la Giudice unica pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 22 marzo 2016 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Giudice unica: La Cancelliera: Pfiffner Cometta Rizzi Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben