Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 370/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_370/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 2 luglio 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, patrocinata dall'avv. Vera Ferretti,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 20 aprile 2015.

Visto:
la decisione del 3 dicembre 2013 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone Ticino (di seguito UAI) con la quale la terza domanda di prestazioni AI
inoltrata da A.________ l'11 ottobre 2012 è stata respinta, segnatamente in
considerazione degli esiti della perizia pluridisciplinare a cura del Servizio
di accertamento medico (SAM) di Bellinzona del 4 luglio 2013,
il ricorso del 20 gennaio 2014 interposto da A.________ al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino,
il giudizio del 20 aprile 2015 con il quale il Tribunale cantonale ha respinto
il gravame e invitato nel contempo l'UAI a procedere a una revisione d'ufficio
ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OAI,
il ricorso in materia di diritto pubblico del 26 maggio 2015 (timbro postale),
con il quale la ricorrente chiede in via principale il riconoscimento di una
rendita d'invalidità del 100% o almeno del 70%, mentre in via subordinata
chiede il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione, non
solo in relazione alla patologia psichiatrica ma anche per quella quella
"clinica",

considerando:
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. d e l'art. 90 LTF, il
ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale
pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima
istanza,
che, conformemente all'art. 95 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico
può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto
internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle
disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di
elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) e l'eliminazione del
vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
LTF),
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve limitarsi a presentare o
ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma
deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306
consid. 1.2 pag. 308 seg.) e indicare, per lo meno succintamente, in quale
misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 96 e 96 LTF) o conterrebbe
accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la ricorrente - nella motivazione della memoria ricorsuale - non sembra
contestare il giudizio impugnato, in quanto si limita a chiedere che
l'istruttoria da svolgere nell'ambito della revisione d'ufficio, di cui al
dispositivo n. 3 del giudizio impugnato, non riguardi solo le affezioni
psichiatriche, ciò che è pacifico in quanto il potere dell'UAI, anche in
seguito al rinvio da parte del Tribunale cantonale, non è limitato ma deve
portare su tutte le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o
economica) rilevanti per il diritto alla rendita che si sarebbero modificate in
maniera considerevole dopo la decisione del 3 dicembre 2013,
che, ad ogni modo, per quanto riguarda la richiesta di una rendita intera, il
ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché la ricorrente non
spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la ricorrente fonda le sue censure in maniera appellatoria - e pertanto
inammissibile in questa sede - e ribadisce la propria opinione già espressa
dinnanzi all'istanza cantonale senza confrontarsi con le ragioni di fatto e di
diritto che hanno indotto i giudici di prime cure a ritenere la valenza
probatoria della perizia SAM del 4 luglio 2013 relativamente allo stato
valetudinario e all'esigibilità,
che per il resto, per quanto concerne la nuova documentazione medica prodotta
con il ricorso, essa non può essere presa in considerazione già solo perché è
successiva al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; ULRICH MEYER/JOHANNA
DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art.
99 LTF),
che pertanto il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere
deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b
LTF,
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice
(art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv.1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 luglio 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben