Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 356/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_356/2015 {T 0/2}     

Sentenza dell'11 giugno 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 16 aprile 2015.

Visto:
il ricorso del 19 maggio 2015 contro il giudizio del 16 aprile 2015 del
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
lo scritto del 21 maggio 2015 con il quale, per ordine della Presidente della
II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di
ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i
quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non
sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato
entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto complementare del 27 maggio 2015 (timbro postale),

considerando:
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. d e l'art. 90 LTF, il
ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale
pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima
istanza,
che, conformemente all'art. 95 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico
può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto
internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle
disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di
elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) e
l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento
(art. 97 cpv. 1 LTF),
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o
ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma
deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306
consid. 1.2 pag. 308 seg.) e indicare in quale misura l'atto impugnato
violerebbe il diritto (art. 96 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti
manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che nel caso concreto il ricorrente si limita a criticare in maniera
appellatoria - e pertanto inammissibile - il giudizio impugnato e a ribadire la
propria opinione già espressa davanti al Tribunale cantonale senza confrontarsi
con le ragioni - in fatto e in diritto - che hanno indotto il giudice di prime
cure - sulla base della copiosa documentazione valetudinaria e amministrativa
agli atti - a ritenere l'assenza dei presupposti per la concessione di
prestazioni AI,
che il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice
(art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese
giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv.1 seconda frase LTF),
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva
d'oggetto, come pure si può prescindere dall'esaminare se siano adempiuti i
requisiti di necessità di assistenza legale e del conseguente gratuito
patrocino, considerato che le conclusioni del ricorrente sembravano a priori
prive di probabilità di successo (art. 64 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 11 giugno 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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