Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 308/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_308/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 25 gennaio 2016

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Pfiffner, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
SWICA Assicurazione malattia SA,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
ricorrente,

contro

 A.________, patrocinato da Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie (indennità giornaliere),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 23 marzo 2015.

Fatti:

A. 

A.________, nato nel 1964, minatore capo squadra presso il cantiere B.________,
ha lavorato fino al 2 maggio 2013 quando è stato dichiarato completamente
inabile al lavoro. Per il tramite del proprio datore di lavoro è stato
affiliato contro il rischio di perdita di guadagno a seguito di malattia presso
Swica Assicurazione malattia SA (di seguito: Swica). Con decisione del 20
maggio 2014, confermata su opposizione il 21 ottobre 2014, Swica ha interrotto
il versamento delle indennità giornaliere a partire dal 1° maggio 2014.

B. 
Adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
del Cantone Ticino lo ha accolto e condannato Swica a versare le indennità
giornaliere al 100% fino al 31 agosto 2014 e al 50% dal 1° settembre 2014 sino
a esaurimento delle prestazioni (giudizio del 23 marzo 2015).

C. 
Il 6 maggio 2015 (timbro postale) Swica ha inoltrato un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare il giudizio
impugnat o.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio,
il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può
scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16
consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a
condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera
determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2. 
Avuto riguardo alle censure sollevate, l'oggetto del contendere verte sul
diritto del ricorrente alle indennità giornaliere dopo il 30 aprile 2014.

3. 
Il giudizio impugnato espone correttamente le norme e la prassi in materia,
rammentando in particolare le condizioni per avere diritto a un'indennità
giornaliera nell'assicurazione malattia. A tale esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione. Per completezza si può ricordare che l'art. 72
LAMal dispone che gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità
giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi
possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità (cpv. 1). Il
diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa
dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA) (...) (cpv. 2).
L'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720
giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi (cpv. 3). In caso di
incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità
giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la
protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (cpv. 4). Per l'art.
6 LPGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività. L'assicurato, che è tenuto all'obbligo di
ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute, deve
accettare, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente
esercitata, di utilizzare le sue capacità lavorative in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente esigibili (cfr. sentenze 9C_830/2014 del 21 gennaio
2015 consid. 2 e 9C_74/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 3.2).

4.

4.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che l'assicurato era completamente
inabile al lavoro dal 2 maggio 2013 ma che a partire dal 1° maggio 2014 avrebbe
potuto riprendere un'attività confacente al suo stato di salute. Basandosi
sugli accertamenti dell'assicurazione invalidità, che ha riconosciuto un grado
d'invalidità del 50% dal 2 maggio 2014 con diritto a una mezza rendita
d'invalidità dal 1° settembre 2014 (6 mesi dopo la presentazione della
domanda), il Tribunale cantonale ha concluso che l'assicurato aveva diritto a
un'indennità giornaliera al 100% dal 2 maggio 2014, che andava tuttavia ridotta
al 50% dal 1° settembre 2014 dopo un periodo di adattamento di 4 mesi. A mente
del Tribunale cantonale, le patologie di cui era ed è affetto l'assicurato, di
natura sostanzialmente polmonare e psichica, come costatato dai dottori
D.________ e C.________ nei loro rapporti rispettivi del 2 e 13 aprile 2014,
non gli permettevano di svolgere alcuna attività nel cantiere del suo ex datore
di lavoro ma solo un'attività sostitutiva leggera. Del resto il datore di
lavoro ha licenziato l'assicurato mediante scritto del 7 agosto 2014 con
effetto 31 ottobre 2014 e pertanto una ripresa del lavoro presso la stessa
ditta era impossibile.

4.2. La ricorrente si oppone alla prosecuzione del versamento delle indennità
giornaliere dopo il 30 aprile 2014 per due ragioni. In primo luogo sostiene,
sulla base dei rapporti del 2 e del 13 aprile 2014 dei dottori D.________ e
C.________, che il Tribunale cantonale ha a torto ritenuto che lo stato di
salute dell'interessato gli precludesse di potere svolgere qualsiasi attività
lucrativa sul cantiere dell'ex datore di lavoro. Un'attività di magazziniere
sarebbe stata invece compatibile con lo stato di salute dell'assicurato. In
secondo luogo, la ricorrente fa valere che l'ex datore di lavoro ha offerto
all'assicurato di lavorare fuori dal tunnel, ma sempre sul cantiere.
Quest'ultimo avrebbe rifiutato tale proposta senza motivo, contravvenendo al
suo obbligo di ridurre il danno. Dopo il 30 aprile 2014 non era pertanto più
giustificato né di versare le indennità giornaliere né di riconoscergli un
periodo di adattamento di 4 mesi.

5.

5.1. Le parti, come correttamente ritenuto dal Tribunale cantonale, sono
d'accordo nel ritenere che dopo il 2 maggio 2013 l'assicurato non poteva più
svolgere il suo lavoro di minatore capo squadra sostanzialmente per i suoi
disturbi polmonari. Le parti sono anche concordi nel ritenere che a partire dal
1° maggio 2014, un'attività leggera e adeguata allo stato di salute
dell'assicurato sarebbe stata esigibile a tempo pieno. Esercitando
quest'attività sostitutiva, l'assicurato subirebbe una perdita di guadagno del
50%, come accertato dall'assicurazione invalidità (cfr. decisione del 10
dicembre 2014 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero), ciò che
non è neppure messo in discussione dalla ricorrente. A mente di quest'ultima,
l'assicurato avrebbe tuttavia potuto riprendere un lavoro adeguato, in
magazzino, presso l'ex datore di lavoro, senza subire alcuna riduzione del
proprio salario, come del resto sarebbe stato proposto dall'ex datore di
lavoro, ma rifiutato senza motivo dall'assicurato.

5.2. La tesi ricorsuale non è suffragata da alcun documento. Agli atti non
figura nessuna offerta dell'ex datore di lavoro all'intenzione dell'assicurato
per un lavoro concreto in magazzino o comunque al di fuori dal tunnel
ferroviario. Nel documento al quale si riferisce la ricorrente a
giustificazione della sua argomentazione, una lettera del 29 luglio 2014
dell'ex datore di lavoro alla ricorrente, viene indicato che il primo era
disponibile ad assumere l'assicurato in una "professione confacente al suo
stato di salute" ma che questa proposta non ha avuto alcun riscontro.
L'audizione in sede di procedura giudiziaria cantonale di due collaboratori
dell'ex datore di lavoro (E.________ in qualità di capo del personale e
F.________ quale collaboratore dell'ufficio del personale) ha permesso di
chiarire che non si è trattato di un'offerta formale e concreta, che la
questione è stata discussa una sola volta con l'assicurato ma che non si è
concretizzata per motivi diversi non necessariamente imputabili all'assicurato.
Sulla base di queste dichiarazioni, il Tribunale cantonale ha ritenuto che
l'attività proposta dall'ex datore di lavoro non era sufficientemente
individualizzata per potere essere presa in considerazione quale attività
sostitutiva. Oltretutto, non poteva essere considerata esigibile vista la
patologia polmonare poiché, anche se esercitata al di fuori dal tunnel,
rimaneva nel settore del cantiere e quindi esposta a polvere e sporcizia. A
queste considerazioni, la ricorrente obietta che l'attività di magazziniere è
da considerarsi compatibile con lo stato di salute come descritto dai dottori
D.________ e C.________. Così facendo la ricorrente si limita a criticare in
maniera appellatoria, e dunque inammissibile (cfr. consid. 1), il giudizio
impugnato e a ribadire la propria opinione senza spiegare perché gli
accertamenti del Tribunale cantonale in merito all'inesistenza di un'attività
sostitutiva in seno all'ex datore di lavoro e la sua inesigibilità sarebbero
manifestamente insostenibili. Determinante nella fattispecie, ai fini
dell'esito del litigio, è la mancata prova dell'esistenza di un'attività
sostitutiva presso l'ex datore di lavoro. Nella sua memoria ricorsuale, la
ricorrente non dimostra in nessun modo che l'ex datore di lavoro avrebbe
concretamente prospettato all'assicurato un lavoro sostitutivo compatibile con
il suo stato di salute. Non si può pertanto imputare all'assicurato una
violazione del suo obbligo di ridurre il danno.

5.3. Alla luce di queste considerazioni, si deve ritenere, come accertato dal
Tribunale cantonale, che a partire dal 1° maggio 2014 l'assicurato avrebbe
potuto riprendere un'attività sostitutiva. Tenuto conto di un periodo di
adattamento di 4 mesi, durata di per sé non contestata dalla ricorrente, se non
in relazione con la denegata violazione da parte dell'assicurato del suo
obbligo di ridurre il danno, il diritto alle indennità giornaliere poteva
essere riconosciuto anche dopo il 30 aprile 2014 secondo le modalità stabilite
dal Tribunale cantonale.

6. 
In esito alla suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo
la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente
infondato.

7. 
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 25 gennaio 2016

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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