Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 267/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_267/2015

Sentenza del 3 dicembre 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Xenia Peran,
ricorrente,

contro

Helsana Assicurazioni SA,
via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
opponente,

Oggetto
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 febbraio 2015.

Visto:
il ricorso del 23 aprile 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 26
febbraio 2015 del Tribunale delle assicurazioni del cantone Ticino e la domanda
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio,
il decreto del 9 settembre 2015 con cui il Tribunale federale ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio ritenendo, a un primo
esame, le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo e ha fissato
ad A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr.
800.-,
la domanda di proroga del pagamento dell'anticipo spese del 9 ottobre 2015 di
A.________ e il successivo decreto del 12 ottobre 2015 di concessione fino al
23 ottobre 2015,
lo scritto del 28 ottobre 2015 (timbro postale) con cui A.________, previa
rinuncia della domanda di gratuito patrocino, ha chiesto il riesame della
decisione nel senso di concedergli l'assistenza giudiziaria, subordinatamente
di rinunciare all'anticipo spese,
il decreto del 4 novembre 2015 con il quale è stato assegnato ad A.________ un
termine suppletorio, non prorogabile, scadente il 16 novembre 2015 per versare
l'anticipo spese di fr. 800.-, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il
ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
la lettera del 18 novembre 2015 (timbro postale) in cui A.________ ribadisce la
richiesta di riesame della decisione e concessione dell'assistenza giudiziaria,
in subordine la rinuncia all'anticipo spese,

considerando:
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita,
essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art.
66 cpv. 1 LTF),
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo
equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio
impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato
inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione di spese per
questa sentenza d'inammisibilità (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 3 dicembre 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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