Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 161/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_161/2015

Sentenza del 2 aprile 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato da B.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 29 gennaio 2015.

Visto:
la decisione del 24 marzo 2014 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone Ticino con la quale la nuova domanda di prestazioni AI inoltrata da
A.________ nel corso del mese di febbraio 2012 è stata respinta,
il ricorso del 5 maggio 2014 interposto da A.________ al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino,
il giudizio del 29 gennaio 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino ha respinto il gravame,
il ricorso in materia di diritto pubblico del 2 marzo 2015 (timbro postale),

considerando:
che, secondo gli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 LTF, il
ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale
pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima
istanza,
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può
essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto
internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle
disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di
elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale,
che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) e
l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento
(art. 97 cpv. 1 LTF),
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo
conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorrente si limita a criticare in maniera
appellatoria - e pertanto inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire
la propria opinione già espressa davanti al tribunale cantonale, senza
confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il
giudice di prime cure a ritenere l'imparzialità del perito nella persona del
dott. C.________, la valenza probante della sua perizia del 12 marzo 2013
relativamente allo stato valetudinario e all'esigibilità, e infine un reddito
da invalido stabilito sulla base dei dati statistici nazionali risultanti
dall'ISS,
che il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice
(art. 108 cpv. 2 LTF),
che le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art.
66 cpv. 1 LTF),
che, viste le circostanze del caso, le spese giudiziarie possono essere
limitate a fr. 300 (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300 sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 aprile 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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