Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 149/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_149/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 22 marzo 2016

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Pfiffner, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
ricorrente,

contro

 A.________, Italia, patrocinato da Patronato INAS,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
del 26 gennaio 2015.

Fatti:

A. 

A.a. A.________, cittadino italiano nato nel 1954, residente in Italia, ha
lavorato in Svizzera in qualità di muratore dal 1988 al 1996 e dal 2005 fino al
28 maggio 2009, data in cui ha cessato l'attività di manovale presso la
B.________ SA per motivi di salute. Dal 28 maggio al 2 giugno 2009 A.________ è
stato ricoverato in ospedale per un'ulcera del bulbo duodenale e anemizzazione
e dal 23 luglio al 3 agosto 2009 per un intervento cardiaco dovuto a
un'insufficienza valvolare mitralica di grado severo, con successiva
riabilitazione cardiovascolare fino al 20 agosto 2009. 
Il 13 ottobre 2009 A.________ ha presentato una domanda di provvedimenti
d'integrazione professionale, rispettivamente di rendita d'invalidità. Nel
luglio 2010 A.________ riferisce anche di una problematica lombare. Con
decisione del 12 luglio 2011 (previo progetto del 10 marzo 2011 dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino; di seguito UAI) l'Ufficio AI
per gli assicurati residenti all'estero (di seguito UAIE), ritenuto non
opportuno mettere in atto provvedimenti d'ordine professionale, ha riconosciuto
all'assicurato una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo dal 1° maggio
2010 al 31 marzo 2011, incluse le rendite ordinarie per i figli. A.________ è
insorto al Tribunale amministrativo federale in data 8 settembre 2011,
asseverando che le sue condizioni di salute sarebbero tali da determinare una
rendita d'invalidità intera anche dal 1° aprile 2011. Con sentenza del 21
novembre 2011 il Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente il
ricorso e rinviato gli atti all'UAIE per complemento istruttorio e nuova
decisione.

A.b. Esperiti i richiesti accertamenti medico-amministrativi e valutati
segnatamente gli esiti della perizia pluridisciplinare ad opera del SAM del 21
giugno 2012 (consulti di natura cardiologica, reumatologica e psichiatrica)
l'UAIE ha confermato la rendita d'invalidità temporanea dal 1° maggio 2010 al
31 marzo 2011, ha negato una rendita per il periodo successivo, ribadendo
altresì il mancato diritto a provvedimenti professionali (decisione del 13
novembre 2012 preavvisata dall'UAI il 26 luglio 2012).

B. 
Nuovamente adito l'11 dicembre 2012 dall'assicurato, che richiedeva una rendita
d'invalidità almeno del 50%, il Tribunale amministrativo federale dopo aver
proceduto a vari scambi di scritti ha, con giudizio del 26 gennaio 2015,
parzialmente accolto il gravame e riformato la decisione impugnata del 13
novembre 2012 nel senso di riconoscere a  A.________ il diritto a un quarto di
rendita dal 1° aprile 2011.

C. 
L'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in data 25 febbraio 2015 (timbro postale), cui chiede di annullare il
giudizio del Tribunale federale amministrativo e confermare la decisione del 13
novembre 2012. Con scritto del 19 giugno 2015 C.________, moglie
di  A.________, ha trasmesso al Tribunale federale il certificato del
cardiologo dott.  D.________ del 15 giugno 2015.

Diritto:

1. 
In primo luogo occorre evidenziare che la documentazione trasmessa in modo
spontaneo dalla moglie dell'opponente, segnatamente il rapporto del
dott.  D.________ del 15 giugno 2015,è un nuovo mezzo di prova posteriore al
giudizio impugnato, già di per sé inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF).

2. 
Il Tribunale amministrativo federale, fondandosi in particolare sugli esiti
della perizia pluridisciplinare SAM del 21 giugno 2012, come pure del
successivo complemento del 26 giugno 2013 in relazione al rapporto
complementare del dott. E.________ del 17 giugno 2013, ha considerato che, a
seguito delle affezioni che interessano le sue condizioni di
salute,  A.________ presenta un'incapacità lavorativa dell'80% nella precedente
attività di muratore e che sussiste per contro globalmente una capacità
lavorativa residua dell'80% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento
ridotto) in attività sostitutive rispettose dei limiti funzionali descritti dai
periti. Di conseguenza, il confronto del reddito da invalido per l'anno 2011 di
fr. 39'536.75 - calcolato sulla base dei dati statistici risultanti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) per un importo di fr.
61'776.15 cui va dedotto il 20% per diminuzione di rendimento e un'ulteriore
riduzione del 20% in considerazione delle circostanze personali e professionali
del caso concreto - con il reddito da valido per il 2011 di fr. 68'863.15
indicato dall'ultimo datore di lavoro, si ottiene un grado d'invalidità
arrotondato del 43%, che gli conferisce pertanto il diritto a un quarto di
rendita d'invalidità a far tempo dal 1° aprile 2011.

3. 
Oggetto del contendere è il diritto di  A.________ a una rendita d'invalidità
anche dopo il 31 marzo 2011. Avuto riguardo alle censure sollevate dall'UAIE
con il ricorso in materia di diritto pubblico, rimane controversa solo la
questione dell'entità della riduzione - per tenere conto delle peculiarità
personali e professionali del caso concreto - operata dal Tribunale
amministrativo federale sul salario statistico da invalido ricavato
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio
federale di statistica.

3.1. Il Tribunale amministrativo federale ha considerato che era più
appropriata una riduzione del 20%, invece di quella del 15% operata dall'UAIE.
I primi giudici hanno considerato oltre al fatto di poter svolgere solo
attività leggera, al tipo di permesso e all'età, anche l'impossibilità di
svolgere un'attività a tempo pieno. Dal confronto dei redditi si evince un
grado di invalidità del 42.58%, da arrotondare al 43%, idoneo a fondare il
diritto a un quarto di rendita.

3.2. Il ricorrente ritiene che il Tribunale amministrativo federale abbia agito
in modo difforme dal diritto federale e violato parimenti i margini del proprio
potere di apprezzamento, operando una diminuzione del 20% sul salario da
invalido. Il ragionamento del Tribunale amministrativo federale di considerare
anche la riduzione a tempo parziale non è sostenibile in quanto avrebbe
ritenuto A.________ come persona con tempo di lavoro ridotto, fattore già
considerato nell'ambito della riduzione del rendimento. L'opponente presenta
una capacità lavorativa piena, ma con una riduzione del rendimento del 20%. Le
limitazioni funzionali sono già state prese in considerazione nella valutazione
della riduzione del rendimento.

4.

4.1. Nel caso concreto l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati
peritali, ha ritenuto la capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si
traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in
un'attività rispettosa dei limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza
del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno
ma con limitazioni, in concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna
riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno
(cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008
del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4).
Detto altrimenti, il fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività
adeguata al 100% ma unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato
dall'amministrazione allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per
il minor rendimento e non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.

4.2. Di conseguenza il Tribunale amministrativo federale, operando un'ulteriore
riduzione, ha quindi esercitato il suo apprezzamento in modo non conforme al
diritto (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.3. pag. 399). L a decisione dell'UAIE di
negare il diritto a una rendita d'invalidità a A.________ dopo il 31 marzo 2011
merita dunque piena conferma.

5. 
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto.
Soccombente, l'opponente deve sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1
LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte
III, del 26 gennaio 2015 è annullato e la decisione del 13 novembre 2012
dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero confermata.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.

3. 
La causa viene rinviata al Tribunale amministrativo federale per nuova
decisione sulle spese ripetibili nella procedura precedente.

4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 marzo 2016

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben