Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.951/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_951/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 14 dicembre 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Frésard,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino,
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità
(provvedimenti completivi e di integrazione professionale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 9 dicembre 2015.

Fatti:

A. 
Il 24 ottobre 2011 A.________, nata nel 1970, disoccupata, è caduta dalle scale
mobili in un centro commerciale, procurandosi una contusione alla spalla destra
e al ginocchio sinistro. Con decisione formale del 27 febbraio 2015 l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha attribuito una
rendita di invalidità intera limitatamente al periodo tra il 1° ottobre 2012 e
il 30 aprile 2014.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 9 dicembre
2015 ha respinto il ricorso contro la decisione amministrativa.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede l'annullamento della pronuncia cantonale e il
riconoscimento del diritto a provvedimenti completivi e di integrazione
professionale. Subordinatamente postula il rinvio alla Corte cantonale.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico essere presentato per violazione del
diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né
dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità
precedente. In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo
ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid.
4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
(art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio
possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1
LTF).

2. 
Oggetto del contendere in sede federale, come già dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni, è la soppressione della rendita di invalidità dal 30 aprile
2014.

3.

3.1. Il Tribunale delle assicurazioni non ha ravvisato motivi per mettere in
dubbio le valutazioni mediche operate dall'amministrazione. La Corte cantonale
ha poi vagliato le singole patologie, ossia quella reumatologica, quella
neurologica e quella psichiatrica, concludendo che le risultanze fossero
conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza.

3.2. La ricorrente critica che il Tribunale delle assicurazioni si sia limitato
ad avallare quanto affermato dal Dr. med. B.________, specialista in medicina
interna generale, senza confrontarsi con le conclusioni del medico curante e
della Clinica C.________. Rileva una violazione dell'art. 17 LAI, poiché a
fronte di un'incertezza diagnostica è stato escluso a priori una possibilità di
sensibile miglioramento. Questi aspetti sarebbero corroborati anche da esami
svolti 10 mesi prima della visita di chiusura. Il giudizio cantonale non
risulterebbe quindi corretto.

3.3. Benché la ricorrente abbia invocato l'art. 17 LAI, essa si concentra a
criticare l'apprezzamento dei fatti svolto dai giudici ticinesi. Infatti, per
consolidata giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di
ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa
dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura
in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita -
riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale
federale in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2
pag. 398).

3.4. La ricorrente si limita genericamente a contestare gli accertamenti della
Corte cantonale, senza nemmeno tentare di dimostrarne la loro insostenibilità o
la loro manifesta erroneità. Del resto, anche i pareri medici presentati a
sostegno delle proprie censure non sono in grado di sovvertire gli accertamenti
della Corte cantonale. Essenzialmente generici, non permettono di concludere
nel senso auspicato dall'assicurata.

4.

4.1. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver accertato il reddito da
invalido applicabile e rinviando ampiamente alla prassi, ha ritenuto erroneo
l'operato dell'amministrazione, la quale aveva applicato una riduzione del 6 %
sul reddito da invalido. Eseguiti i calcoli con una decurtazione del 5 % e del
10 %, la Corte cantonale ha concluso che nel risultato l'esito della
controversia non mutava, risultando in ogni caso il grado di invalidità
dell'assicurata inferiore al 20 %.

4.2. La ricorrente contesta la riduzione del 10 % sul reddito da invalido. Alla
luce dell'età, del fatto che è limitata al 50 % nella sua precedente attività e
degli impedimenti notevoli nelle proprie attività postula una "riduzione
prudenziale" del 30 %.

4.3. L'ammontare della riduzione applicata al reddito da invalido è un tipico
aspetto lasciato all'apprezzamento del giudice di merito, il Tribunale
federale, intervenendo soltanto in caso di eccesso o abuso di apprezzamento (
DTF 137 V 71 consid. 5.1 pag. 73; 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399). Posto
peraltro come non sia possibile applicare una decurtazione superiore al 25 % (
DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481, 126 V 75 consid. 5b/bb e c pag. 80), la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le diffuse considerazioni
espresse dalla Corte cantonale, ma si limita a elencare apoditticamente alcuni
criteri. Ora, tale modo di procedere non è sufficiente per sovvertire il
giudizio impugnato, in modo particolare relativamente all'età, che è stata
ampiamente discussa nella pronuncia cantonale. In definitiva, anche questa
censura è priva di consistenza.

5. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 dicembre 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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