Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.944/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_944/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 23 giugno 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Wirthlin,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, Italia, patrocinato dall'avv. Alessandro Mazzoleni,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 18 novembre 2015.

Fatti:

A.

A.a. Il 10 ottobre 2012 A.________, nato nel 1959, di professione muratore,
mentre stava lavorando, è stato colpito all'occhio da un chiodo, subendo una
contusione bulbare. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI) ha attribuito per decisione del 18 maggio 2015 a A.________
una rendita di invalidità del 30% dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2016 e del
17% dal 1° ottobre 2016, nonché un'indennità per menomazione dell'integrità
(IMI) dell'8%.

A.b. Con decisione su opposizione del 12 agosto 2015 l'INSAI ha confermato la
precedente decisione per quanto attiene alla rendita di invalidità, ma ha
rinviato a SUVA Bellinzona la causa per rideterminare la IMI. La disamina della
domanda di assistenza giudiziaria è stata rinviata a essere definita con
decisione separata.

B. 
Con giudizio del 18 novembre 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione su opposizione
sugli aspetti dell'IMI e dell'assistenza giudiziaria in sede amministrativa.
Per il resto l'ha respinto.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede la riforma del giudizio cantonale nel senso che sia
riconosciuta per un tempo indeterminato una rendita di invalidità del 30% e una
IMI dell'8%.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una
decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

2. 
Nella misura in cui il ricorrente concentra le sue censure sul rinvio operato
dall'amministrazione (punto A.b), tale aspetto configura una decisione
incidentale (art. 93 LTF), poiché non pone fine al procedimento. Il ricorrente
non tenta nemmeno di spiegare (art. 106 cpv. 2 LTF) per quale motivo la Corte
cantonale, dichiarando su tale aspetto il ricorso irricevibile, avrebbe
applicato in maniera arbitraria il diritto cantonale di procedura (art. 61
LPGA), segnatamente le disposizioni federali o cantonali applicate quale
diritto sussidiario (art. 31 della legge ticinese di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]; RL/TI 3.4.1.1). Del
resto, un semplice prolungamento della procedura non è sufficiente a causare un
pregiudizio irreparabile (DTF 138 III 190 consid. 6 pag. 191; cfr. anche
sentenza 8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 2.2). Sotto questo profilo
il ricorso si rivela quindi inammissibile.

3. 
Unico oggetto del contendere esaminabile dal Tribunale federale è di
conseguenza l'aspetto della rendita di invalidità.

4.

4.1. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali
e la giurisprudenza ritenute applicabili, ha richiamato gli esami svolti dagli
specialisti in oftalmologia Dr. med. B.________, dalla Dr. med C.________ e dal
Dr. med. D.________. Chiamata a pronunciarsi sulla valenza dei questi pareri
medici, la Corte cantonale non si è scostata dalle conclusioni della Dr. med.
C.________ ritenuta conforme alla giurisprudenza. I giudici cantonali hanno
ancora rinviato all'opera pubblicata dal Dr. med. E.________. La Corte ticinese
ha altresì scartato la censura del ricorrente, il quale si sarebbe visto a
subire un pregiudizio qualora avesse chiesto una rendita di invalidità.

4.2. Il ricorrente critica il rapporto della Dr. med. C.________, ricordando il
referto del Dr. med. D.________, il quale aveva segnalato una situazione
invariata. E questo alla luce anche del Dr. med. B.________. Da qui ne conclude
che il giudizio cantonale sarebbe insostenibile. Il ricorrente contesta altresì
la prognosi di miglioramento espressa dal Dr. med. C.________, che farebbe
astrazione dalla situazione concreta. La Corte cantonale avrebbe quindi dovuto
riformare la decisione su opposizione, riconoscendo al ricorrente una rendita
con un grado di invalidità del 30%.

4.3. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino
la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.

4.4. La concessione di una rendita iniziale del 30% e dal 1° ottobre 2016 del
17% va ricondotta al referto dell'11 luglio 2013 della Dr. med. C.________, la
quale preconizzava un miglioramento del 10-20% dopo uno o due anni. Come
riferito dalla Corte cantonale, questo apprezzamento è conforme alla
giurisprudenza (cfr. sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 consid. 3).
Contrariamente all'opinione del ricorrente, il parere del 27 luglio 2015 del
Dr. med. D.________ non si trova in contraddizione con le conclusioni della Dr.
med. C.________. Egli non ha negato un miglioramento. Lo stesso specialista non
ha escluso poi che il ricorrente si senta soggettivamente più disturbato dal
suo problema oculare, rinviando oltretutto alle considerazioni del medico di
circondario sulle possibilità di reinserimento del paziente nel mondo del
lavoro. Questo non basta per sovvertire le risultanze espresse dal medico
dell'assicuratore. Ad ogni modo, per prassi costante, si procede a una
revisione (art. 22 LAINF e art. 17 LPGA), qualora nel periodo durante il quale
la rendita di invalidità è assegnata, la prognosi si rivelasse inesatta perché
l'assuefazione o l'adattamento inizialmente ammessi non si realizzano o
nell'evenienza in cui le circostanze idonee ad influire sul grado di invalidità
hanno subito un mutamento rilevante (sentenze 8C_626/2012 citata consid. 2 e U
90/92 del 27 aprile 1993 consid. 2, in RAMI 1993 U 173 pag. 145). Per il resto,
non sono censurate le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.

5. 
Ne segue che il ricorso, nel limite della sua ammissibilità, deve essere
respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 23 giugno 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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