I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.913/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 8C_913/2015 {T 0/2} Sentenza del 28 dicembre 2015 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Leuzinger, Presidente, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Cassa Disoccupazione UNIA, piazza Giuseppe Buffi 6, 6500 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 novembre 2015. Visto: il ricorso del 7 dicembre 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 9 novembre 2015, considerando: che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale, che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni e a scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), che il ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato in dettaglio come il ricorrente avesse sottaciuto lo svolgimento di un'attività lucrativa a provvigioni, il cui orario di lavoro non era controllabile,e come si dovesse applicare per tale mansione una rimunerazione forfettaria conforme agli usi professionali e locali (per quanto attiene alla circostanza che l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume il rischio economico e imprenditoriale di un'attività lavorativa sottopagata si veda anche sentenza 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti), che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che dinanzi al Tribunale federale non c'è alcun diritto a un pubblico dibattimento (cfr. art. 57 LTF), oltretutto dopo che il ricorrente, come risulta al riguardo in maniera incontestata dal giudizio impugnato, non ne ha fatto richiesta nella procedura cantonale (DTF 136 I 279 consid. 1 pag. 280 seg.; 122 V 47 consid. 3b/aa-dd pag. 55 segg.; 119 V 375 consid. 4b/aa pag. 378 segg.), che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Lucerna, 28 dicembre 2015 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Leuzinger Il Cancelliere: Bernasconi Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben