Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.842/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_842/2015

Sentenza del 4 dicembre 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Frésard, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale
Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 9 ottobre 2015.

Visto:
il ricorso dell'11 novembre 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 9
ottobre 2015 emanato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le
conclusioni e la loro motivazione,
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso
perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene
accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF), ossia arbitrari (DTF
134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c
e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al
Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua
applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che l'eventuale rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella
legislazione cantonale, segnatamente nelle leggi ticinesi sull'armonizzazione e
il coordinamento delle prestazioni sociali (RL/TI 6.4.1.2) o sull'assistenza
sociale dell'8 marzo 1971 (RL/TI 6.4.11.1), non muta la natura cantonale delle
disposizioni in questione (DTF 140 III 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232
consid. 2.4 pag. 236 seg.; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza
8C_294/2011 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310),
che le esigenze di motivazione sono accresciute laddove è invocata la
violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata,
confrontandosi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, in quale
misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag.
232),
che secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione
proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a
quella contestata, il Tribunale federale annullando la pronuncia criticata solo
se la giurisdizione cantonale ha emanato un giudizio, il quale si dimostra - e
ciò non solo nella motivazione, bensì anche nel suo risultato - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un chiaro principio giuridico e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140
III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che nell'ambito dell'accertamento dei fatti non basta criticare la decisione
precedente come se ci si trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente
la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno
succintamente perché gli accertamenti e gli apprezzamenti del giudice del
merito sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare come la decisione
impugnata sia insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, poiché
si confronta solo in parte con il giudizio cantonale e non spiega
dettagliatamente in quale misura vi sarebbero accertamenti manifestamente
inesatti,
che la Corte cantonale ha spiegato, nella misura in cui il ricorso è stato
respinto, come alla domanda di condono per prestazioni assistenziali
indebitamente riscosse facesse difetto la condizione della buona fede, non
avendo la ricorrente annunciato i redditi conseguiti negli anni 2009 e 2010
tramite attività online,
che secondo la Corte cantonale la buona fede non poteva essere ammessa per
informazioni errate ricevute da un avvocato, per non avere conosciuto
esattamente gli importi percepiti (tenenendo la ricorrente una contabilità),
per la presenza su alcune decisioni notificatele del dovere di annuncio o
ancora per rassicurazioni espresse da funzionari (essendo posteriori rispetto
ai fatti determinanti),
che per consolidata giurisprudenza, quando la decisione querelata poggia su
diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire
l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a
dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag.
100 e riferimenti) e che se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del
giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III
221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20),
che innanzitutto la ricorrente si dilunga in maniera inammissibile su aspetti
non finali, i quali sono stati accolti dalla Corte cantonale, e che dovranno
fare oggetto di una nuova decisione (art. 93 cpv. 1 e 3 LTF),
che per il resto, oltre a non confrontarsi con tutte le motivazioni addotte
dalla Corte cantonale, la ricorrente non invoca alcuna violazione dei diritti
fondamentali, segnatamente alcuna applicazione arbitraria del diritto
cantonale,
che a titolo abbondanziale si può soggiungere comunque come le prestazioni
dell'assistenza sociale, finanziate esclusivamente dallo Stato, pur dal profilo
umano a fronte per l'interessata di comprensibili ragioni familiari, siano
circoscritte esclusivamente alle persone indigenti, non potendo far sopportare
alla collettività eventuali maggiori introiti percepiti dall'interessata,
che peraltro in tale ambito il rinvio al concetto della buona fede, riferendo
di un caso della Pretura penale del Cantone Ticino, non ha alcuna portata, non
essendo in questa causa in alcun modo in discussione una colpevolezza penale
della ricorrente,
che il ricorso si rivela pertanto inammissibile e va deciso secondo la
procedura semplificata dell'art. 109 LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF
seconda frase),
che la domanda di esonero dal pagamento delle spese giudiziarie è quindi senza
oggetto,

 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 4 dicembre 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben