Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.698/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_698/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 6 gennaio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Frésard, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 19 agosto 2015.

Fatti:

A. 
Il 17 gennaio 2013 A.________, residente in Italia, nato nel 1978, dipendente
come aiuto montatore di una società svizzera avente per scopo la messa a
disposizione temporanea di personale, come pure la consulenza in materia di
reclutamento, selezione e piazzamento di personale stabile, è rimasto coinvolto
in un incidente stradale (tamponamento), riportando un trauma contusivo al
ginocchio destro e lombare.

Dopo aver assunto il caso e corrisposto prestazioni, l'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) con decisione del 22
dicembre 2014, confermata su opposizione il 24 marzo 2015, ha dichiarato
estinto il proprio obbligo a versare prestazioni dal 1° ottobre 2014.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso
contro la decisione su opposizione con giudizio del 19 agosto 2015.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale, affinché sia
ordinata una perizia pluridisciplinare e siano ripristinate le prestazioni.

A.________ ha sollecitato successivamente la concessione dell'assistenza
giudiziaria, sottolineando la sua indigenza.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Se il ricorso è
diretto, come in concreto, contro una decisione di assegnazione o rifiuto di
prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni può essere
censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è
vincolato dall'accertamento dei fatti operati dall'autorità (art. 105 cpv. 3
LTF).

2.

2.1. Nella misura in cui il ricorrente si fonda sul rapporto medico del Dr.
med. B.________ dopo la visita del 20 settembre 2015o sulla comunicazione del 2
novembre 2015 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino
(UAI), le sue censure non possono essere prese in considerazione. Infatti,
nella procedura dinanzi al Tribunale federale non è possibile allegare ed
avvalersi di fatti nuovi, segnatamente di circostanze posteriori l'emanazione
del giudizio cantonale (art. 99 cpv. 1 LTF).

2.2. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino
la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.

2.3. Il ricorso è chiaramente volto all'insuccesso, quando contesta il giudizio
cantonale, sottolineando la persistenza di dolori e giramenti di testa.
L'assicurazione contro gli infortuni esige un nesso di causalità e non eroga le
sue prestazioni per il solo fatto che il disturbo sia insorto dopo l'infortunio
(DTF 119 V 335 consid. 2b/bb pag. 341; cfr. anche sentenza 8C_16/2014 del 3
novembre 2014 consid. 4.2 con riferimento). Altrettanto infruttuoso è il
tentativo di voler contestare la posizione degli specialisti su cui si è
fondata la Corte cantonale, siccome incaricati dall'assicuratore (consid. 2.2).
Del resto, le valutazioni del Dr. med. C.________ e del Dr. med. B.________ non
si confrontano con la questione del nesso di causalità, già espresse
diffusamente nel consid. 2.13 della pronuncia cantonale, a cui si può rinviare
(art. 109 cpv. 3 LTF). Le tesi ricorsuali non possono pertanto trovare
accoglimento.

3. 
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo
la procedura semplificata dell'art. 109 LTF. La domanda di assistenza
giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo il ricorso privo di ogni
esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). L'importo già versato non può quindi
essere restituito, ma deve andare a copertura delle spese giudiziarie provocate
dalla procedura.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 6 gennaio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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