Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.66/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_66/2015

Sentenza del 3 novembre 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Frésard, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'11 dicembre 2014.

Fatti:

A. 
Il 13 aprile 2012, A.________, a quel momento al beneficio delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione e assicurato contro gli infortuni
presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI), ha subito un trauma distorsivo al piede destro, scendendo da un
marciapiede. Nel corso del mese di settembre 2011, A.________ aveva già
riportato una distorsione alla caviglia sinistra, ritrovando una piena capacità
lavorativa dal 2 gennaio 2012. Con decisione formale del 13 maggio 2013,
l'assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a versare prestazioni
dal 1° maggio 2013, posto che, da quella data in poi, i disturbi denunciati
dall'assicurato non si sarebbero più trovati in relazione causale con l'evento
dell'aprile 2012 e l'evento del settembre 2011. L'INSAI ha confermato su
opposizione il 25 ottobre 2013 la propria decisione.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con pronuncia
dell'11 dicembre 2014 il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratore
infortuni.

C. 
Contestando di nuovo il mancato riconoscimento del necessario nesso causale tra
gli infortuni e le affezioni di cui soffre, A.________, ha presentato un
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale,
protestate spese e ripetibili, chiede, in via principale, l'annullamento del
giudizio cantonale e il diritto alle prestazioni LAINF anche successivamente al
1° maggio 2013. In via subordinata postula il rinvio degli atti al Tribunale
cantonale o comunque all'assicuratore infortuni per complemento istruttorio e
nuova decisione.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF.
L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

2. 
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a prestazioni
dell'assicurazione infortuni anche dopo il 1° maggio 2013.

2.1. Il ricorrente sostiene che sia il nesso di causalità naturale sia quello
di causalità adeguato dev'essere ritenuto adempiuto. Sottolinea che i due
infortuni alle caviglie sono all'origine dei disturbi. A tal riguardo
l'interessato adduce un accertamento incompleto dei fatti e un apprezzamento
inesatto delle prove, nonché un'errata applicazione del diritto in materia.

2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato l'autorità cantonale ha indicato
in modo corretto le norme legali e l'ordinamento giurisprudenziale applicabili
in concreto per quanto riguardano l'assegnazione di prestazioni
dell'assicurazione infortuni (art. 10 e 16 LAINF e art. 6 LPGA). A questa
esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ancora
precisare che il diritto a prestazioni causati da un infortunio presuppone in
primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento
infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi
adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il
danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel
modo in cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se
del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi
essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il
principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri
possibile, ma essa non possa essere reputata probabile, il diritto a
prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V
177 consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118
V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate).

2.3. Se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in
seguito a un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di
corrispondere le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa
naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto
ed esclusivamente a fattori extra-infortunistici. Ciò si verifica in
particolare con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente
prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello
stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto
anche senza l'infortunio (status quo sine; cfr. RAMI 1994 no. U 206 pag. 329, U
180/93; 1992 no. U 142 pag. 75, U 61/91, consid. 4b e riferimenti).
L'estinzione del nesso di causalità deve essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. La
semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto a prestazioni, l'onere
della prova non incombe all'assicurato, bensì all'assicuratore (RAMI 2000 no. U
363 pag. 46, U 355/98, consid. 2; 1994 no. U 206 pag. 329, U 180/93, consid.
3b; 1992 no. U 142 pag. 76, U 61/91, consid. 4b). Esso deve tuttavia provare
che le cause riconducibili all'infortunio non esplicano più effetti, non anche
l'esistenza di un motivo estraneo all'incidente (RAMI 1994 no. U 206 pag. 328,
U 180/93, consid. 3b).

3.

3.1. Il Tribunale delle assicurazioni, confermando l'operato dell'assicuratore,
ha essenzialmente fondato il suo giudizio sul parere del Dr. med. B.________,
specialista FMH in chirurgia generale e della mano. Con la sua valutazione del
17 ottobre 2013, il Dr. med. B.________ si è pronunciato, sull'eziologia dei
disturbi localizzati alle caviglie. In modo particolare, egli ha osservato che
"la tenosinovite dei tendini peronei, del tibiale posteriore e del flessore
lungo dell'alluce descritti nell'esame RM dell'articolazione tibiotarsica del
19 agosto 2013 non sono conseguenze dell'infortunio menzionato. Si ribadiscono
ancora le diagnosi non di pertinenza Suva con esostosi di Haglund con
calcificazioni all'inserzione dei tendini di Achille sia alla caviglia destra
che sinistra. Ripeto che questa patologia è considerata una malattia con
disturbo congenito di ossificazione a livello del calcagno presente
bilateralmente nel nostro assicurato favorisce problemi a livello dei tendini
di Achille anche senza trauma con diramazione dei dolori alla gambe e ai
piedi". Come hanno giustamente rilevato i giudici di prime cure, i disturbi al
rachide lombo-sacrale come pure quelli alle estremità inferiori, addebitabili
alla presenza di una esostosi di Haglund bilaterale e alla relativa
infiammazione del tendine d'Achille, non costituiscono una conseguenza naturale
degli eventi traumatici assicurati. L'autorità giudiziaria cantonale ha anche
correttamente esposto la giurisprudenza che nega una conseguenza indiretta dei
disturbi sede lombo-sacrale in relazione degli arti inferiori.

4.

4.1. Il ricorrente sostiene come sarebbe notorio che l'esostosi di Haglund
possa avere anche un'origine traumatica In tale evenienza la prova dello status
quo ante incombe quindi all'assicuratore.

4.2. Dal canto suo, la Corte cantonale ha statuito che i disturbi di cui soffre
l'assicurato sono stati sufficientemente approfonditi dal profilo medico. Per
quanto riguarda in particolare l'aspetto ortopedico il Tribunale delle
assicurazioni ha evidenziato che agli atti non figura alcuna certificazione
specialistica che attesti l'eziologia infortunistica dell'affezione di cui è
portatore l'assicurato. Anche le valutazioni dei Dr. med. C.________ e
D.________, specialisti in chirurgia generale nonché ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, rispettivamente viceprimario e capoclinica
nell'Ospedale E.________, con rapporto del 22 ottobre 2012, non hanno concluso
per la presenza di un nesso di causalità. Ancor più esplicito il Dr. med.
F.________, specialista FMH in medicina generale, con referto del 28 novembre
2012, il quale ha affermato che la estosi di Haglund è presente "sicuramente da
anni". Nemmeno la valutazione del 18 ottobre 2013 elaborata dal Dr. med.
G.________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna generale, non
apporta ulteriori elementi sotto il profilo della causalità determinante ai
fini dell'assicurazione contro gli infortuni. In tali circostanze, il fatto che
i primi giudici abbiano dato peso alle conclusioni del Dott. med. B.________,
le cui considerazioni erano peraltro piuttosto orientate a fare luce sulla
questione del nesso di causalità naturale, rispettivamente sull'eventuale
raggiungimento dello status quo sine, regge alle critiche ricorsuali. In
definitiva, l'istanza precedente ha ritenuto dimostrato, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, che alla data di chiusura del
caso da parte dell'INSAI l'insorgente non presentava più alcuna sequela degli
infortuni del settembre 2011 e dell'aprile 2012, di modo che l'assicuratore
resistente poteva legittimamente porre fine al proprio obbligo prestativo.

5. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 3 novembre 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben