Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.666/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_666/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 17 maggio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, patrocinato dall'avv. Stefano Peduzzi,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (infortunio),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 6 agosto 2015.

Fatti:

A. 
L'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) con
decisione del 19 dicembre 2013, confermata su opposizione il 10 giugno 2014, ha
rifiutato ogni prestazione derivante dall'annuncio di infortunio del 22 aprile
2013riguardante  A.________, nato nel 1958.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso
contro la decisione su opposizione.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, chiedendo sostanzialmente che il giudizio cantonale e le decisioni
amministrative siano annullate e la causa rinviata all'INSAI per nuova
decisione. Sollecita inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria.

L'INSAI postula la reiezione del ricorso.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una
decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

2. 
Oggetto del contendere è se l'infortunio annunciato dal ricorrente corrisponda
alla realtà, come da lui preteso, o no, come accertato dall'assicuratore prima
e dal Tribunale cantonale delle assicurazioni poi.

3. 
Il giudice delle assicurazioni sociali, pur applicando il grado di prova della
verosimiglianza preponderante, deve ritenere un fatto provato, soltanto quando
ne è convinto della sua esistenza. La sola possibilità che un determinato fatto
si sia potuto realizzare non è sufficiente, anzi dev'essere data per accertata
la dinamica, che fra molte, sia la più verosimile (DTF 138 V 218 consid. 6 pag.
211 con riferimenti).

4. 
Il Tribunale delle assicurazioni, confermando l'operato dell'assicuratore, per
ricostruire la dinamica dei fatti, ha fondato il proprio giudizio su diverse
testimonianze. Le critiche del ricorrente non sono suscettibili di mettere in
dubbio il giudizio impugnato, il quale ha concluso che l'infortunio, dopo che
il ricorrente è stato licenziato dal datore di lavoro, non si è realizzato. Il
ricorrente si limita a imperniare il suo ricorso su conclusioni e deduzioni del
tutto personali. Dagli accertamenti cantonali emerge per contro che non stati
visti né l'asserito infortunio né per voce dei colleghi il ricorrente lavorare
nel cantiere. La circostanza che un testimone nelle vicinanze abbia notato il
ricorrente uscire con un braccio insanguinato e il fatto che quest'ultimo
avrebbe comunicato ad alta voce a un operaio presente sul cantiere di informare
i di lui colleghi dell'infortunio non è atto a sovvertire l'accertamento dei
fatti della Corte cantonale. Il medesimo testimone, chiamato a deporre dal
ricorrente, in un secondo tempo ha altresì espresso che "ho poi pensato molto a
quanto capitato ed effettivamente mi sono sorti dei dubbi" e ancora "al momento
della medicazione erano poco più di alcuni graffi". Per il resto si può
rinviare al giudizio cantonale, il quale in più di quattro pagine (pag. 13-17),
ha valutato dettagliatamente l'intero materiale probatorio (art. 109 cpv. 3
LTF). In tale evenienza, non si potrebbe affermare che la versione dei fatti
riferita dal ricorrente sia la più verosimile, segnatamente rispetto a quella
ricostruita dalla Corte ticinese. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
applicando il grado della verosimiglianza preponderante vigente nell'ambito
delle assicurazioni sociali (consid. 3), poteva pertanto concludere che non si
era realizzato nessun infortunio.

5. 
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo
la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. La domanda di
assistenza non può trovare accoglimento, essendo il ricorso sin dall'inizio
chiaramente volto all'insuccesso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese devono pertanto
seguire la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 17 maggio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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