Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.648/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     

{T 0/2}            
8C_648/2015

Sentenza del 17 febbraio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Ursprung, Wirthlin,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, Italia, patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità e indennità per
menomazione all'integrità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 27 luglio 2015.

Visto:
il ricorso del 14 settembre 2015 (timbro postale) e la relativa domanda di
assistenza giudiziaria contro il giudizio emesso il 27 luglio 2015 dal
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:
che nella misura in cui il ricorso critica l'operato dell'assicuratore, 
"evidenziando una superficialità nella trattazione e nella gestione della
pratica", esso è d'acchito inammissibile, potendo essere oggetto di
impugnazione dinanzi al Tribunale federale unicamente il giudizio del Tribunale
cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF; DTF 136 II
470 consid. 1.3 pag. 474; 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144),
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le
conclusioni e la loro motivazione,
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso
perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene,
vertendo la controversia sul rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione contro gli infortuni, accertamenti errati (art. 97 cpv. 2 e
105 cpv. 3 LTF),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni nel suo giudizio ha spiegato
dettagliatamente le ragioni per cui si dovesse ritenere il caso stabilizzato,
spiegando puntualmente come fossero ininfluenti i referti medici presentati dal
ricorrente sia sotto il profilo della rendita di invalidità sia sotto il
profilo dell'indennità per menomazione all'integrità,
che, come il patrocinatore del ricorrente dovrebbe sapere (cfr. sentenza 8C_305
/2015 dell'8 giugno 2015), per adempiere le esigenze di motivazione di un
ricorso, l'insorgente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria
opinione (rinviando magari ad atti della procedura cantonale), bensì deve
confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid.
1.2 pag. 308 seg.; 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246),
che in larga misura inammissibilmente il ricorrente da un lato riprende in
maniera identica nel proprio ricorso al Tribunale federale, quanto già espresso
dinanzi alla Corte cantonale, e da un altro si fonda su fatti nuovi
improponibili in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 9C_111/2015 del
14 aprile 2015),
che per il resto il ricorrente, pur contestandone le conclusioni, se non con
vaghe affermazioni di ordine generale, non mette in rilievo gli aspetti
ritenuti erronei contenuti negli accertamenti dei giudici ticinesi, i quali si
sono fondati sulle valutazioni eseguite dall'assicuratore,
che in definitiva il ricorso, manifestamente infondato nella misura della sua
minima ammissibilità, e al limite della temerarietà, va respinto secondo la
procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF,
che la domanda di assistenza giudiziaria, retta nella procedura dinanzi al
Tribunale federale dalla LTF e non dal CPC come erroneamente riferito dal
ricorrente, non può trovare accoglimento, essendo il ricorso privo di ogni
esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF),
che le spese pertanto devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 17 febbraio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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