Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.594/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_594/2015 {T 0/2}     

Sentenza dell'8 luglio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Frésard, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, patrocinato da Unia,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (reddito senza invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 30 giugno 2015.

Fatti:

A.

A.a. Il 18 marzo 1993 A.________, nato nel 1965, è rimasto vittima di un
infortunio alla spalla destra durante la manovra di retromarcia di un
autocarro. Dopo aver annunciato diverse ricadute, con decisione del 15 giugno
2011 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI) ha attribuito all'assicurato una rendita di invalidità del 34 % dal 1°
dicembre 2010.

A.b. Il 5 settembre 2014, nell'ambito di una procedura di revisione, dopo aver
proceduto ad alcuni accertamenti, l'INSAI mediante decisione formale ha ridotto
la rendita di invalidità dal 34 % al 28 % dal 1° ottobre 2014. Il 5 dicembre
2014 l'INSAI ha confermato il proprio operato.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio
del 30 giugno 2015 il ricorso contro la decisione su opposizione.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il mantenimento
della rendita di invalidità con un grado del 34 %.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una
decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

2. 
Oggetto del contendere è la legittimità della revisione della rendita di
invalidità (consid. 3), secondariamente il reddito senza invalidità (consid.
4).

3. 
Nella misura in cui il ricorrente ritiene che in concreto, alla luce di una
differenza del 6 %, non siano dati i presupposti per procedere a una revisione,
il ricorso è chiaramente volto all'insuccesso. Infatti, per prassi invalsa,
come nel caso concreto, una revisione (art. 17 cpv. 1 LPGA) ha senz'altro
luogo, quando la differenza fra il precedente e il nuovo grado di invalidità è
di almeno 5 punti percentuali (DTF 140 V 85 consid. 4.3 pag. 87; 140 V 77
consid. 3.1 pag. 80 con riferimento).

4.

4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, richiamata la definizione di
reddito senza invalidità, ha ricordato come un avanzamento può essere
considerato solo in presenza di indizi concreti. Tale ipotesi deve poi essere
riconoscibile già al momento dell'insorgenza del danno alla salute. In
concreto, la Corte cantonale ha accertato l'assenza di indizi concreti in tal
senso, confermando la conclusione tratta dall'assicuratore.

4.2. Il ricorrente critica l'applicazione di un reddito senza invalidità di fr.
109'670.-, risultato di una media salariale di cinque anni. La Corte cantonale
avrebbe dovuto applicare piuttosto un salario corrispondente a quanto
l'assicurato avrebbe potuto effettivamente ottenere, svolgendo oggi la sua
attività di autista nella ditta in cui lavorava. Ricorda come attualmente si
veda a svolgere l'attività di magazziniere al 100 % con un salario nettamente
inferiore a quanto stabilito nel reddito senza invalidità. A tal proposito
rileva inoltre che gli estratti dei contributi AVS dimostrano un sensibile
aumento salariale derivante dal suo sviluppo professionale.

4.3. Il ricorrente, oltre a far un tutt'uno sui criteri di valutazione del
reddito senza e con invalidità, non apporta alcun elemento concreto che avrebbe
potuto far pensare a un aumento di salario, nell'ipotesi in cui l'invalidità
non si fosse verificata. Il rinvio agli estratti dei contributi AVS non è
sufficiente a sé stante per dimostrare quanto preteso. Infatti, per costante
giurisprudenza, l'assicurato deve fornire prove concrete secondo cui si sarebbe
realizzato un avanzamento professionale (DTF 96 V 29 pag. 30; cfr. anche DTF
138 V 147 consid. 3.3.2 pag. 153 e sentenza 8C_550/2009 del 12 novembre 2009
consid. 4.1 con riferimenti). Anche sotto questo profilo il giudizio della
Corte ticinese regge alle critiche del ricorrente.

5. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 8 luglio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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