Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.553/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_553/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 22 gennaio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (prestazione di cura),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 18 giugno 2015.

Fatti:

A. 
Il 24 agosto 2013, A.________, nata nel 1960, architetto-paesaggista e
assicurata contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è caduta mentre stava passeggiando
e ha riportato, secondo il rapporto di uscita del 30 agosto 2013 dell'Ospedale
B.________, la frattura del polso sinistro. L'Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso,
con decisione formale del 28 novembre 2014, l'assicuratore ha negato la
copertura dei costi afferenti al prospettato intervento di trasferimento
tendineo e ha dichiarato A.________ abile al lavoro in misura completa a far
tempo dal 18 ottobre 2014. L'INSAI ha confermato in data 20 gennaio 2015 la sua
decisione.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con pronuncia
del 20 febbraio 2015 il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratore
infortuni.

C. 
A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale, al quale chiede
sostanzialmente, protestate spese e ripetibili, l'annullamento del giudizio
cantonale e la presa a carico di tutte le spese, la perdita di guadagno
derivanti da lesioni corporali occorse in seguito all'operazione di
posizionamento della placca volare e un'indennità lavorativa nonché
un'indennità eventuale per il danno residuo permanente.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF.
L'accertamento dei fatti può venire censurato solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

2. 
Oggetto del contendere è il diritto della ricorrente a prestazioni
dell'assicurazione infortuni per l'intervento chirurgico di transfert tendineo,
siccome pienamente abile al lavoro. La questione di un'indennità lavorativa e
del danno eventuale esulano dalla lite, perché non sono stati affrontati con
una decisione formale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 seg.; 125 V 413
consid. 1a pag. 414 con riferimenti). Sotto questo profilo il ricorso si rivela
quindi inammissibile.

3. 
Nei considerandi del giudizio impugnato l'autorità giudiziaria cantonale ha
indicato in modo corretto le norme legali e l'ordinamento giurisprudenziale
applicabili in concreto per quanto riguardano l'assegnazione di prestazioni
dell'assicurazione infortuni (art. 10, 16 e 54 LAINF e art. 6 LPGA).

4. 
L'INSAI e il Tribunale cantonale hanno essenzialmente fondato il loro giudizio
sui rapporti dei medici interni all'amministrazione. I giudici di prime cure
hanno giustamente rilevato che la ricorrente ha ritrovato una piena capacità
lavorativa nella sua abituale professione e dunque il prospettato intervento
chirurgico di trasferimento tendineo non può avere lo scopo di migliorare
sensibilmente il suo stato di salute infortunistico. I relativi costi non
possono essere posti a carico dell'assicuratore infortuni. Il ricorso è
chiaramente volto all'insuccesso, quando contesta il giudizio cantonale,
sottolineando il recupero totale della mano sinistra dopo l'operazione. Anche
le valutazioni del Prof. Dr. med. C.________, specialista in chirurgia
ortopedica, traumatologia dell'apparato locomotore e chirurgia della mano, con
rapporto del 4 aprile 2014 ha negato qualsivoglia relazione con i sintomi
lamentati dall'assicurata e non ha riscontrato alcun elemento oggettivo. Del
resto nemmeno i pareri dei medici evocati dall'assicurata nel ricorso non sono
in grado di mettere in dubbio tali conclusioni. In concreto, l'istanza
precedente ha ritenuto dimostrato, che alla data di chiusura del caso da parte
della INSAI, l'assicurata non presentava alcuna inabilità lavorativa, di modo
che l'assicuratore resistente poteva legittimamente negare la copertura dei
costi afferenti al prospettato intervento chirurgico.

5. 
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto, nella
misura della sua ammissibilità, secondo la procedura semplificata dell'art. 109
cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a
carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 22 gennaio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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