Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.521/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_521/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 9 settembre 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione
(presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 15 giugno 2015.

Visto:
il ricorso del 15 luglio 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino,
lo scritto del 17 luglio 2015 con il quale, per ordine della Presidente della I
Corte di diritto sociale, la ricorrente è stata informata che l'atto di ricorso
deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere
un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità
non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato
entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
il silenzio della ricorrente,

considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle
conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa
perché l'atto impugnato viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché
non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96
LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni e a scritti in sede cantonale
non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale
federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei
audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le
ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a
prestazioni in Italia,
che oltretutto nell'ambito dell'accertamento dei fatti, aspetto su cui la
ricorrente impernia il suo ricorso, non basta criticare la decisione precedente
come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo semplicemente la
propria tesi a quella della Corte cantonale, bensì occorre spiegare almeno
succintamente perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente
errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile
nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere
deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 9 settembre 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

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