Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.490/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_490/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 24 marzo 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 2 giugno 2015.

Fatti:

A.

A.a. Il 26 novembre 2004 A.________, nato nel 1975, assicurato presso
l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è caduto
nella vasca da bagno, procurandosi una distorsione alla spalla destra,
contusioni alla testa, alla caviglia destra e ai gomiti.

A.b. Il 7 agosto 2014 l'INSAI mediante decisione formale ha negato il
versamento di una rendita di invalidità, raggiungendo l'incapacità al guadagno
il 6.45%, ma ha concesso un'indennità per menomazione dell'integrità del 7.50%.
Il 5 dicembre 2014 l'INSAI, statuendo su opposizione, ha confermato la
precedente decisione, pur concludendo per un'incapacità al guadagno del 9.46%.

B. 
Il 2 giugno 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
respinto il ricorso contro la decisione su opposizione.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, chiedendo che il giudizio impugnato sia annullato e che sia
riconosciuta una rendita di invalidità dell'11%. Subordinatamente chiede il
rinvio alla Corte cantonale per nuovo giudizio.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una
decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie
dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può
essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal
caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

2. 
Oggetto del contendere in sede federale è unicamente la questione della
determinazione del diritto a una rendita di invalidità.

3.

3.1. Nella misura in cui in via preliminare il ricorrente invoca una lesione
del proprio diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), segnatamente per la
carente motivazione del giudizio cantonale, il ricorso è volto all'insuccesso.
Nella propria pronuncia la Corte cantonale ha spiegato per quale ragione non si
giustificasse l'adozione del reddito da invalido stabilito in ambito AI. Per
quanto attiene alla deduzione dal reddito da invalido, il ricorrente in sede
cantonale non aveva censurato questo aspetto. I primi giudici non hanno quindi
leso il diritto di essere sentito del ricorrente.

3.2. Invano il ricorrente concentra le sue critiche sulle modalità di calcolo
del reddito da valido. L'assicuratore LAINF innanzitutto non è legato dalle
valutazioni dell'Ufficio AI (e viceversa; DTF 133 V 549 consid. 6 pag. 553
segg.; cfr. anche sentenza 8C_957/2010 del 1° aprile 2011 consid. 9).
Prescindendo da questa critica, l'insorgente con il suo ricorso in sede
cantonale non ha contestato in alcun modo gli accertamenti operati
dall'assicuratore. Non solo non ha addotto prove, ma nemmeno ha fatto uso del
termine impartito dal giudice cantonale per presentare eventuali mezzi di
prova. La Corte cantonale poteva pertanto fondarsi sugli accertamenti già
svolti dall'assicuratore.

3.3. Nemmeno ha miglior sorte la pretesa di voler applicare una riduzione del
5% al reddito da invalido. Oltre a non aver apportato nessun elemento fattuale
in sede cantonale (cfr. art. 99 LTF), il ricorrente ora non indica neanche la
ragione per cui una simile riduzione debba essere applicata. Egli dimentica
peraltro che in tale ambito il giudice delle assicurazioni sociali si concede
un certo riserbo a intervenire sull'operato dell'amministrazione (DTF 126 V 75
consid. 5b/dd e 6 pag. 80 seg.; cfr. anche sentenza 8C_388/2014 del 17 ottobre
2014 consid. 4.3).

4. 
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo
la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 24 marzo 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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