Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.454/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_454/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 30 maggio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Frésard, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________,
patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 maggio 2015.

Fatti:

A.

A.a. A.________, nato nel 1967, dipendente come posatore di pavimenti e
pertanto assicurato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI), ha subito svariati infortuni, segnatamente al ginocchio
destro, alle caviglie, in zona lombo-sacrale e alla mano sinistra.

A.b. Il 28 gennaio 2014 l'INSAI ha negato una sua responsabilità per disturbi
alla spalla destra.

A.c. Il 24 febbraio 2014 l'INSAI ha riconosciuto a A.________ un'indennità per
menomazione all'integrità (IMI) del 20% per i disturbi al piede sinistro,
mentre ha negato una rendita di invalidità.

A.d. Il 14 maggio 2014 l'INSAI con decisione su opposizione ha confermato
integralmente il proprio operato per entrambe le decisioni amministrative
contestate.

B. 
Con giudizio del 21 maggio 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede che il giudizio cantonale sia annullato e la causa sia
rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuovo
giudizio.

L'INSAI postula la reiezione del ricorso.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Se il
ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di
prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro
gli infortuni, come in concreto, può essere censurato qualsiasi accertamento
inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF);
il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti
operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

2. 
Oggetto del contendere in sede federale sono le conseguenze sotto il profilo
assicurativo dei disturbi alla spalla destra (consid. 3) e al piede sinistro
(consid. 4) lamentati dal ricorrente.

3.

3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver illustrato le
disposizioni legali ritenute applicabili, per l'aspetto della spalla destra ha
riferito degli apprezzamenti del medico dell'assicuratore Dr. med. B.________,
specialista in chirurgia gener ale e della mano, il quale ha negato una
relazione con l'infortunio del 28 gennaio 2011. La Corte cantonale ha altresì
richiamato le conclusioni del Dr. med. C.________, specialista in medicina
interna generale, assunte anche in corso di procedura giudiziaria, e del Dr.
med. D.________, specialista in reumatologia, dando però priorità alle
conclusioni del medico di circondario dell'assicuratore. I giudici ticinesi
hanno soggiunto che in occasione del tamponamento la spalla non è stata
coinvolta, anche in base alle dichiarazioni del ricorrente, che aveva negato di
aver urtato altre parti del corpo. Per il resto, essi hanno ricordato come
disturbi occasionali per una ricaduta non siano decisivi sotto il profilo
dell'assicurazione contro gli infortuni. Da ultimo non sono state ritenute
rilevanti, poiché frutto di un esame troppo semplicistico, le valutazioni del
Dr. med. E.________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, le quali porterebbero a confermare un nesso di
causalità.

3.2. Il ricorrente, ravvisando una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.) e del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), contesta le
conclusioni della Corte cantonale, che ha negato una ricaduta e un nesso di
causalità tra il tamponamento del 28 gennaio 2011 e i disturbi alla spalla
destra. Si rifà alle considerazioni del medico curante, Dr. med. C.________,
secondo cui i dolori sono sempre presenti. Il ricorrente considera che gli
accertamenti del medico di circondario si pongono in netto contrasto con quanto
messo in luce dal medico curante e dalle immagini. Rimprovera poi al Dr. med.
B.________ di avere reso il proprio referto in termini probabilistici. Il
ricorrente ravvede peraltro un altro punto critico, nella misura in cui la
Corte cantonale non si è chinata sulle valutazioni mediche del Dr. med.
D.________. In definitiva, il Tribunale delle assicurazioni a torto non avrebbe
ordinato alcuna perizia.

3.3. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino
la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.

3.4. Gli accertamenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni non prestano
il fianco a critiche. Le valutazioni mediche su cui i giudici cantonali hanno
fondato il loro giudizio hanno esaminato puntualmente le problematiche
sollevate dal ricorrente. Oltretutto, è lo stesso ricorrente ad aver affermato
in occasione dell'annuncio di infortunio che non erano state toccate altre
parti del corpo, segnatamente la spalla destra. Non solo, gli stessi medici
interpellati dal ricorrente non dimostrano secondo il grado di prova della
verosimiglianza preponderante un nesso di causalità. Alla luce di queste
considerazioni non può essere censurato con successo il giudizio impugnato.

4.

4.1. Il Tribunale delle assicurazioni, anche sotto il profilo dell'incapacità
lavorativa, ha concluso per l'assenza di una significativa modifica
dell'esigibilità lavorativa, confermando l'operato dell'assicuratore. In modo
particolare per la patologia al piede sinistro, la Corte cantonale si è fondata
sulle conclusioni del Dr. med. B.________, il quale ha accertato un'origine
post-traumatica.

4.2. Il ricorrente ritiene nuovamente violato il divieto dell'arbitrio e il
proprio diritto di essere sentito per quanto attiene all'incapacità lavorativa,
segnatamente ai disturbi al piede sinistro. Egli mette in luce come il piede
sia definitivamente leso, tanto da aver giustificato la concessione di una IMI.
Sarebbe irragionevole affermare che non vi sia una perdita di guadagno.
Rammenta che egli è stato obbligato dall'INSAI a continuare la sua attività di
posatore di pavimenti. Osservato un peggioramento dello stato di salute, le
valutazioni eseguite non sono più attuali. Secondo il ricorrente l'assicuratore
prima e la Corte cantonale dopo avrebbero dovuto eseguire una perizia medica
specialistica e non fondare il proprio operato su attività lavorative
irrealizzabili.

4.3. Anche sotto questo profilo il ricorso non è destinato a una sorte diversa.
Il ricorrente si limita infatti a criticare genericamente il giudizio
cantonale, senza confrontarsi con l'apprezzamento delle prove fatto proprio dai
giudici ticinesi, i quali hanno concluso per l'origine post-traumatica del
disturbo. Per il resto, l'attribuzione di una IMI al riguardo non è decisiva,
essendo tale indennità erogata per il solo fatto di soffrire di un danno
permanente all'integrità personale, senza che vi sia una relazione diretta a
un'incapacità lavorativa (cfr. DTF 115 V 147 consid. 3a pag. 149).

5. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 maggio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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