Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.433/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_433/2015

Sentenza dell'8 ottobre 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Frésard, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Helsana Assicurazioni SA, Diritto dei sinistri, Svizzera tedesca/Ticino -
Infortuni, viale Portone 2, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (indennità per menomazione all'integrità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 maggio 2015.

Fatti:

A.

A.a. Il 13 maggio 2012 A.________, nato nel 1942, titolare di uno studio di
architettura e assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso Helsana
Infortuni SA, durante una passeggiata nel bosco in Austria ha messo un piede in
fallo, il ginocchio destro ha ceduto ed è caduto a terra. L'assicuratore ha
assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge. Il 12 settembre 2014 è
stata riconosciuta ad A.________ mediante decisione, confermata su opposizione
il 21 novembre 2014, un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 10%,
mentre gli è stato negato il diritto a una rendita d'invalidità.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 21 maggio
2015 ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, chiedendo la riforma del giudizio cantonale nel senso di
riconoscergli una IMI del 40% e un'indennità unica in capitale.

Diritto:

1. 
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Se il ricorso è
diretto, come in concreto, contro una decisione di assegnazione o rifiuto di
prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni può essere
censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è
vincolato dall'accertamento dei fatti operati dall'autorità (art. 105 cpv. 3
LTF).

2. 
Oggetto del contendere è in sostanza l'ammontare dell'IMI attribuita al
ricorrente.

3.

3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver illustrato le
disposizioni ritenute applicabili per il calcolo dell'IMI, ha ricordato altresì
che l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha
allestito tabelle molto dettagliate. Richiamando il rapporto del Dr. med.
B.________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato
locomotore, la Corte cantonale ha confermato l'operato dell'assicuratore. Il
primo giudice ha sottolineato come impedimenti e dolori sono insiti nella
menomazione e come l'ammontare base dell'IMI rientra anche nella tabella n. 5
INSAI. Infine il Tribunale delle assicurazioni ha confermato anche la riduzione
di 2/3 dell'IMI per tenere conto della preesistenza di uno stato degenerativo,
per giungere in definitiva a un'IMI effettiva del 10%.

3.2. Il ricorrente, dopo aver illustrato l'istoriato della sua vicenda, ha
censurato in primo luogo la diminuzione di 2/3 dell'IMI per fattori
extrainfortunistici. Contesta la presenza di infermità importanti al ginocchio
e un nesso fra la riduzione dell'IMI e un rapporto medico allestito all'estero.
Il ricorrente osserva altresì che i suoi arti non sono soggetti a referti
infiammiatori, tanto che fino al giorno dell'infortunio ha sempre svolto
regolarmente l'attività lavorativa e sportiva. Conclude per l'inaffidabilità
del referto del Dr. med. B.________, non essendosi peraltro il caso
stabilizzato. Pur non opponendosi a un valore di base per l'IMI del 30%, il
ricorrente sottolinea che essa vada aumentata di un 1/3 e non invece diminuita
di 2/3. In secondo luogo il ricorrente pretende un'indennità unica in capitale.

4.

4.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali
fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne
dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.

4.2. Il ricorrente mescola in un tutt'uno censure di fatto e di diritto con
critiche rivolte al grado di invalidità accertato e la IMI. Nella misura in cui
pare essere contestata la capacità lavorativa, il ricorso è infondato, non
essendovi elementi per concludere diversamente, eccezion fatta per un periodo
limitato. Ciò risulta nel rapporto del 30 novembre 2012 del Dr. med.
B.________, da cui non vi sono motivi per scostarsi, giacché non è stato
nemmeno contraddetto da altri medici in Svizzera o in Austria. Il rinvio
all'art. 23 LAINF sull'indennità unica in capitale cade conseguentemente nel
vuoto, poiché non si presenta alcuna incapacità lavorativa.

4.3. A norma dell'art. 25 cpv. 1 LAINF l'ammontare dell'IMI è fissata in
funzione della gravità della menomazione. Al Consiglio federale compete
disciplinare i particolari (art. 25 cpv. 2 LAINF), facoltà di cui ha fatto uso
all'art. 36 OAINF: la IMI è calcolata secondo le direttive figuranti
nell'allegato 3 OAINF. La lista non è esaustiva (DTF 124 V 29 consid. 1b pag.
32 con riferimenti) e la gravità della menomazione viene commisurata unicamente
sulla base di accertamenti medici in maniera astratta per tutti gli assicurati,
prescindendo da fattori di carattere soggettivo e dalle circostanze particolari
del caso concreto (DTF 133 V 224 consid. 5.1 pag. 230; 115 V 147 consid. 1 con
riferimenti). La IMI si distingue sostanzialmente da un risarcimento del danno
fondato sul diritto privato, poiché confronta le conseguenze di incidenti
simili per trarre linee guida di ordine generale. In altre parole non si tratta
di stimare un danno morale, bensì di stabilire dal profilo medico-teorico
l'ammontare della menomazione all'integrità fisica o psichica (cfr. sentenza
8C_812/2010 del 2 maggio 2011 consid. 6.2). In tale contesto il ricorrente pare
da un lato confondere la portata delle IMI e da un altro lato che la
graduazione dell'IMI non è legata a un grado di incapacità lavorativa
(precedentemente riscontrata), peraltro accertata in concreto solo per un breve
periodo. Non vi sono oltretutto motivi, alla luce delle regole probatorie in
materia di rapporti medici (consid. 4.1), per scostarsi anche sotto questo
profilo dal rapporto del 15 luglio 2014 del Dr. med. B.________. Anche in sede
cantonale, il ricorrente si è sempre limitato ad esprimere il proprio parere,
senza nemmeno tentare di dimostrare che le valutazioni mediche del Dr. med.
B.________ fossero errate. In tale contesto oltretutto il rinvio all'art. 23
LAINF è vano, visto che tale disposizione non riguarda le IMI (art. 24 segg.
LAINF), come risulta chiaramente dalla sistematica normativa della legge.

5. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 8 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben