Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.428/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_428/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 6 gennaio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Heine,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, patrocinato dall'avv. Paolo Luisoni,
ricorrente,

contro

 AXA Assicurazioni SA, patrocinata dall'avv. Luca Rossi,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni del 19 maggio 2015.

Fatti:

A. 
Il 30 settembre 2009 A.________, impiegato presso la Corporazione dei Comuni
del B.________ per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti e assicurato contro
gli infortuni presso AXA Assicurazioni SA (AXA), è rimasto vittima di un
incidente della circolazione nel quale ha riportato un trauma da accelerazione
cranio-cervicale. Dopo avere ripreso il lavoro, un esame di risonanza magnetica
eseguito il 9 dicembre 2009 ha evidenziato una compressione del midollo a
livello C4 e del verco C4 a sinistra. La mielopatia cervicale è stata messa in
relazione con il sinistro occorso il 30 settembre 2009 e AXA ha versato le
dovute prestazioni assicurative. In seguito a un intervento di discectomia
anteriore con fusione dei segmenti C3-C4 il 6 febbraio 2013, la residua
patologia ancora accusata di A.________ è stata essenzialmente attribuita a
fattori degenerativi. Per questa ragione, con decisione del 10 settembre 2013,
confermata su opposizione il 18 luglio 2014, AXA ha sospeso l'erogazione di
prestazioni assicurative dal 15 luglio 2013, non essendo più dato un nesso
causale tra disturbi lamentati e il trauma assicurato subito.

B. 
Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto con pronuncia
del 19 maggio 2015 il ricorso contro la decisione su opposizione.

C. 
A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate
spese e ripetibili, chiede, l'annullamento del giudizio cantonale e il
riconoscimento del nesso di causalità naturale anche dopo il 15 luglio 2013.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF.
L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

2. 
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a prestazioni
dell'assicurazione infortuni anche dopo il 15 luglio 2013.

2.1. Il ricorrente sostiene che il nesso causale naturale dev'essere ammesso.
Le divergenti valutazioni mediche agli atti non permetterebbero di concludere
nel senso fatto dal Tribunale cantonale, poiché vi sarebbero motivi validi,
debitamente documentati anche dal profilo medico, per dubitare
dell'attendibilità delle perizie su cui si baserebbe la pronuncia. Ricorda come
non sia compito dell'assicurato dimostrare con il grado della verosimiglianza
preponderante che sussista una relazione causale tra l'infortunio ed il danno
alla salute, ma che l'onere probatorio, al contrario, ricade sull'assicuratore.
Il fatto di decidere solo in funzione di rapporti medici rilasciati dai medici
interni all'assicurazione, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull'affidabilità e sulla concludenza di tali pareri, violerebbe il diritto
federale. Al riguardo l'interessato adduce un accertamento incompleto dei fatti
ed un apprezzamento delle prove, nonché da un'errata applicazione del diritto
in materia.

2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato l'autorità giudiziaria cantonale
ha indicato in modo corretto le norme legali e l'ordinamento giurisprudenziale
applicabili in concreto per quanto riguardano l'assegnazione di prestazioni
dell'assicurazione infortuni (art. 10 e 16 LAINF e art. 6 LPGA). A questa
esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ancora
precisare che il diritto a prestazioni causato da un infortunio presuppone in
primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento
infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi
adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il
danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel
modo in cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se
del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi
essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il
principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri
possibile, ma essa non possa essere reputata probabile, il diritto a
prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V
177 consid. 3.1 pag. 181, 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118
V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate).

2.3. Il Tribunale amministrativo ha essenzialmente fondato il suo giudizio,
come l'assicuratore, sul parere del Dr. med. C.________, specialista in
neurologia, il quale aveva a disposizione anche l'esame pluridisciplinare fatto
allestire per conto dell'assicurazione per l'invalidità presso il servizio di
accertamento medico di V.________. Il neurologo ha escluso, dopo un periodo da
sei a nove mesi dalla collisione, una qualsivoglia relazione causale con i
sintomi lamentati dell'assicurato e il trauma subito. Per il ricorrente, il
persistere di un nesso di causalità naturale sarebbe invece sostenuto dal Dr.
med. D.________, specialista in neurochirugia, e dalla Dr. med. E.________,
specialista in neurologia. Come hanno giustamente rilevato e spiegato i giudici
cantonali, i dott. med. D.________ e E.________ non confermano l'esistenza di
una relazione causale tra i disturbi lamentati dopo il mese di luglio 2013 con
il necessario grado della verosimiglianza preponderante. Il fatto che questi
medici ritengano anche possibile una diversa evoluzione causale o che ritengano
non sia possibile accertare con sicurezza l'esaurimento del legame causale non
è decisivo ai fini del giudizio. Come è già stato esposto in precedenza, in
materia di prove nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali basta che
l'esaurimento della relazione causale naturale venga comprovato con il grado
della verosimiglianza preponderante, senza che possa essere considerato
necessariamente certo.

2.4. L'autorità giudiziaria cantonale ha anche esposto giustamente che la presa
di posizione del 29 agosto 2014, in cui il Prof. Dr. med. F.________ e il Dr.
med. D.________ hanno attestato l'esistenza di una relazione causale tra il
primo e il secondo intervento alle cervicali, non apportano nulla di
sostanziale, poiché per il Dr. med. C.________ ha concluso chiaramente come già
il primo intervento di artrodesi non potesse più essere riconducibile al trauma
subito, ma a una situazione preesistente, dimostrata dalla lesione importante
della colonna vertebrale, come risulta da una risonanza magnetica del 9
dicembre 2009. In concreto, a fronte di dolori insorti nove mesi dopo l'evento,
l'istanza precedente ha ritenuto correttamente dimostrato, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, che alla data di chiusura del
caso da parte dell'AXA l'insorgente non presentava più alcuna sequela
dell'infortunio del 30 settembre 2009 (cfr. per quanto attiene ad aspetti
degenerativi si veda sentenza U 149/99 del 7 febbraio 2000 consid. 3,
pubblicata in RAMI 2000 U 378 pag. 190), di modo che l'assicuratore resistente
poteva legittimamente porre fine al proprio obbligo prestativo.

3. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni
e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 6 gennaio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben