Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.402/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_402/2015

Sentenza del 29 febbraio 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Ursprung, Frésard,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Alessandro Mazzoleni,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 4 maggio 2015.

Fatti:

A.

A.a. Il 21 settembre 2008 A.________, nato nel 1958, dipendente in qualità di
rappresentante di vendita e assicurato obbligatoriamente all'Istituto nazionale
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), ha subito la frattura di
entrambi i talloni. Nel febbraio 2010 A.________ ha visto riacutizzarsi i
dolori al piede destro.

Il 27 luglio 2012 l'INSAI ha riconosciuto con decisione all'assicurato
un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 15%. Il 2 agosto 2012
l'INSAI ha ritenuto A.________ abile al lavoro dal 1° settembre 2012 al 100%
nella sua precedente professione.

Con decisione su opposizione del 24 aprile 2013, l'INSAI ha confermato il
proprio operato per quanto attiene l'entità dell'IMI e l'erogazione delle
indennità giornaliere, mentre ha rinviato il caso a una propria agenzia per
valutare il diritto alla rendita di invalidità.

A.b. Con decisione dell'8 luglio 2014, confermata su opposizione il 29 ottobre
2014, l'INSAI ha negato la concessione di una rendita d'invalidità, essendo il
grado di invalidità non superiore al 5.6%.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio
del 4 maggio 2015 il ricorso presentato contro la decisione su opposizione.

C. 
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale con cui chiede il riconoscimento di una rendita di invalidità del 47%,
subordinatamente del 20%, ancor più subordinatamente il rinvio della causa
all'INSAI. In ogni modo ritiene che le indennità vadano versate fino all'8
luglio 2014.

L'INSAI, senza formulare particolari osservazioni, chiede che il ricorso sia
respinto.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF.
L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e
se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è
presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli
infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

2. 
A torto il ricorrente innanzitutto censura il giudizio cantonale, nella misura
in cui tratta della problematica relativa all'assicurazione invalidità. La
Corte cantonale infatti si è pronunciata con la decisione impugnata solo sotto
il profilo dell'assicurazione contro gli infortuni.

3. 
Nella misura in cui il ricorrente si basa su fatti nuovi improponibili,
presentati dopo l'emanazione del giudizio cantonale o dopo lo scadere del
termine di ricorso, il ricorso non può essere esaminato nel merito. Del resto,
per quanto attiene a un contratto di lavoro del 2009 e a un certificato di
stipendio del 2010, l'art. 99 LTF non viene in nessun caso in soccorso per
addurre ulteriori fatti, i quali potevano essere annessi al fascicolo in una
fase precedente del procedimento (sentenza 5A_291/2013 del 27 gennaio 2014
consid. 2.2). Parimenti, il ricorso è inammissibile, quando in maniera
apodittica cita ampi stralci del ricorso e della procedura cantonali (DTF 139 I
306 consid. 1.2 pag. 309).

4. 
Oggetto del contendere è la questone se lo stato di salute del ricorrente sia
da ritenere stabilizzato dal 1° settembre 2012 e se l'assicuratore aveva la
facoltà di interrompere le prestazioni di corta durata.

5.        

5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso, riferendosi in
primo luogo agli accertamenti medici operati dall'assicuratore, che il caso
fosse da considerare stabilizzato. In secondo luogo la Corte cantonale ha
riferito che anche lo stesso medico curante proposto dall'assicurato Dr. med.
B.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, già nel febbraio 2012 aveva dichiarato di non avere
ulteriori provvedimenti terapeutici per il paziente. Ricordate le disposizioni
legali applicabili, il Tribunale cantonale, ha considerato, senza doversi
affidare a un consulente professionale vertendo la controversia su questioni
mediche, che non prestasse il fianco a critiche l'apprezzamento
dell'assicuratore, secondo cui il ricorrente può svolgere in maniera completa
l'attività di impiegato di commercio nel settore delle telecomunicazioni, così
come qualunque altra attività prevalentemente sedentaria, a condizione che egli
abbia la possibilità per sgranchire le gambe per 5-10 minuti ogni due ore
circa. I giudici ticinesi hanno osservato che gli specialisti evocati dal
ricorrente, ossia il Dr. med. B.________ e il Dr. med. C.________, specialista
FMH in medicina generale e qualificato in medicina sportiva, non mettevano in
dubbio l'operato dell'assicuratore. La Corte cantonale ha invitato
l'assicuratore, alla luce dell'ulteriore documentazione medica presentata, a
esaminare eventuali peggioramenti.

5.2. Il ricorrente lamenta sostanzialmente la circostanza che egli non sia
stato sentito da un consulente in integrazione professionale. Fa valere un
peggioramento della situazione e rileva inoltre che in ogni modo la riduzione
delle prestazioni dovrebbe avvenire al momento della decisione, ossia l'8
luglio 2014, e non a settembre 2012.

5.3. Il ricorrente impernia a torto le sue censure sull'assioma secondo cui sia
imperativo interpellare un consulente in integrazione professionale (DTF 140 V
193 consid. 3.2 pag. 196; sentenza 8C_545/2012 consid. 3.2.1, non pubblicato in
DTF 139 V 28; sentenza 9C_739/2010 del 1° giugno 2011 consid. 2.3). Del resto,
come rettamente concluso dal Tribunale delle assicurazioni, egli si è limitato
a contestare genericamente l'apprezzamento del medico. È volta all'insuccesso
anche la pretesa di voler esigere il versamento delle prestazioni fino
all'emanazione della decisione. La Corte cantonale, fondandosi sugli
accertamenti dell'assicuratore e confrontandosi puntualmente con le risultanze
mediche presentate dal ricorrente, ha dimostrato il momento in cui il caso era
ormai stabilizzato (art. 19 LAINF: non essendo possibile attendersi un
sensibile miglioramento). Per il resto, nella misura in cui è messo in evidenza
un peggioramento, giova ricordare che la decisione su opposizione limita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF
132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220). Come rettamente riferito dai giudici
ticinesi, spetterà quindi all'assicuratore esaminare tale problematica.

6.

6.1. Per quanto attiene alle conseguenze economiche del danno alla salute, il
Tribunale delle assicurazioni ha fissato, ritenendolo incontestato, il reddito
da valido in fr. 102'200.-. Facendo proprio l'agire dell'assicuratore, la Corte
cantonale per il reddito da invalido si è fondata sulla tabella TA1, ramo
economico 61 ("telecomunicazioni"), livello di qualifica 3. Negato un gap
salariale, ha applicato, analogamente all'amministrazione, una decurtazione del
10%, giungendo a fr. 95'575.99, per un grado di invalidità del 6.48%,
arrotondato al 6%.

6.2. Il ricorrente contesta il salario da valido, esponendo come le modalità di
calcolo decise dall'assicuratore e confermate dalla Corte cantonale, siano
errate. Anche il salario da invalido non tiene conto delle circostanze
personali del ricorrente, il quale non avrebbe conoscenze professionali
specializzate nel ramo della telecomunicazione, bensì solo nel ramo della
vendita. Inoltre per ragioni mediche non può più essere chiesta la
continuazione dell'ultimo lavoro. Sarebbe quindi più corretto applicare un
livello di qualifica 4. Sollecita inoltre un aumento del 10% "per ragioni
mediche" della decurtazione sul reddito da invalido in modo da giungere al 20%.

6.3. Invano il ricorrente potrebbe ora contestare il reddito da valido, basando
le sue contestazioni su fatti nuovi. Analoga sorte per le critiche del reddito
da invalido: non è possibile ravvisare, alla luce della sua lunga esperienza,
che egli non nega, per quale ragione non potrebbe essere attivo nell'attività
stabilita dal Tribunale delle assicurazioni, la quale può essere svolta anche
con le limitazioni accertate. Si aggiunga infine che, per la deduzione del 10%
dal reddito da invalido, confermata dalla Corte cantonale, non si può affermare
che essa sia il frutto di un abuso o un eccesso di apprezzamento, considerata
la necessità di compiere alcune pause (DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481;
126 V 75 consid. 5b/dd e 6 pag. 80 seg.).

7. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto, nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 29 febbraio 2016

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

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