Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.377/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_377/2015 {T 0/2}     

Sentenza del 14 luglio 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, patrocinato dall'avv. Caterina Jaquinta Defilippi,
6815 Melide,
ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
del Cantone Ticino, viale Officina 6,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 20 aprile 2015.

Visto:
il ricorso del 26 maggio 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 20 aprile 2015,

considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle
conclusioni e la loro motivazione,
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso
perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene
accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), ossia arbitrari (DTF
134 V 53 consid. 4.3 pag. 62),
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c
e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al
Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto
un'applicazione arbitraria dello stesso (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2
pag. 69),
che un rinvio alla prassi in materia AVS nell'ambito della restituzione di
prestazioni dell'assistenza sociale, retta dall'art. 26 della legge ticinese
del 5 giugno 2000 sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali, non muta la natura cantonale della disposizione in questione (DTF 140
II 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.; nel campo
dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_294/2011 del 21 agosto 2012 consid.
1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310),
che le esigenze di motivazione sono accresciute laddove è invocata la
violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata,
confrontandosi puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, in quale
misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag.
232),
che secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione
proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a
quella contestata, il Tribunale federale annullando la pronuncia criticata solo
se il Tribunale cantonale ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo
nella motivazione bensì anche nel suo risultato - manifestamente insostenibile,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1
pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che nell'ambito dell'accertamento dei fatti non basta criticare la decisione
precedente come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo
semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre
spiegare almeno succintamente perché gli accertamenti del primo giudice sono
manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è
insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5),
che la Corte cantonale ha spiegato come il ricorrente, capace di discernimento,
contrariamente ai suoi obblighi e commettendo una "grave negligenza", conscio
di alcuni "lavoretti" svolti da suo figlio, non ha segnalato tempestivamente
all'amministrazione i redditi conseguiti da suo figlio e i prestiti/aiuti
ricevuti da terzi e come egli avrebbe dovuto sollecitare il proprio figlio a
fornirgli informazioni,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime,
poiché non si confronta con il giudizio cantonale e non spiega dettagliatamente
in quale misura vi sarebbero accertamenti manifestamente inesatti,
che il ricorrente si limita a ripetere in maniera improponibile quanto
affermato dinanzi al Tribunale delle assicurazioni, presentando a mala pena una
soluzione migliore della controversia, senza tuttavia invocare - come dovrebbe
- dettagliatamente l'arbitrio nei confronti delle conclusioni a cui è giunta la
Corte cantonale,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere
deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che le spese giudiziarie, ridotte nella procedura semplificata (cfr. sentenza
8C_858/2013 dell'8 gennaio 2014 consid. 5), seguono la soccombenza (art. 66
cpv. 1 LTF),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 14 luglio 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

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